Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1992 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 20legge 47/1985
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo

comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1991 dalla Corte d'appello di

Roma nel procedimento penale a carico di Beniamino Narduzzi, iscritta

al n. 525 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno

1991;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dal Pretore di Catania

nei procedimenti penali riuniti a carico di Antonia Crimaldi ed altri

iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Leonardo Sanna iscritta al n. 627 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo di appello avverso la sentenza di

condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di

Roma nei confronti di Beniamino Narduzzi, la Corte d'appello di Roma,

con ordinanza del 19 aprile 1991 (R.O. n. 525 del 1991), ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura

penale, che detta limiti all'appello avverso le sentenze adottate con

il rito abbreviato, precludendo all'imputato l'appello "contro le

sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere

eseguita";

che nell'ordinanza di rinvio si evidenzia come il rito

abbreviato corrisponda ad una esigenza di sollecitudine di giudizio

"comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono o

vogliono essere riconosciuti innocenti";

che pertanto, secondo il giudice remittente, la conclusione del

giudizio abbreviato con una sentenza di condanna - anche se a pena

soggetta a sospensione condizionale - da un lato delude l'aspettativa

dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di non

colpevolezza su una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti

diversa da quella compiuta dalla sentenza e, dall'altro, impedisce

all'imputato stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di

impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito ed è

possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di giudizio;

che da tale situazione deriverebbe - sempre ad avviso del

giudice a quo - una condizione ingiustificatamente deteriore per gli

imputati con pena sospesa rispetto agli imputati che non hanno

ricevuto quel beneficio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

che nel procedimento a carico di Antonia Crimaldi ed altri

diciassette imputati del reato di cui all'art. 20 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, il Pretore di Catania, con ordinanza del 26

febbraio 1991 (R.O. n. 588 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale - in relazione all'art. 3 della

Costituzione - dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura

penale che detta i limiti dell'appello avverso le sentenze adottate

con il rito abbreviato escludendo "il diritto di appello

dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che

comunque non deve essere eseguita";

che il giudice a quo ha riproposto integralmente la motivazione

di una sua precedente ordinanza di rimessione del 12 giugno 1990

(emessa nello stesso procedimento e dichiarata dalla Corte, con

l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 1990, "manifestamente

inammissibile" perché "prematura"), denunciando il contrasto della

norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e comunque infondata;

che con ordinanza del 21 giugno 1991 (R.O. n. 627 del 1991), la

Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del

codice di procedura penale, denunciando la ingiustificata disparità

di trattamento operata dalla disposizione impugnata "tra l'imputato

che, non avendo goduto del beneficio della sospensione condizionale

della pena, è posto nella condizione di impugnare la sentenza con un

gravame che gli consente di provocare una nuova valutazione delle

prove a suo carico o della gravità oggettiva e soggettiva del reato,

in funzione della misura della pena che è stata a lui in concreto

inflitta, e l'imputato che, solo perché ha goduto di quel beneficio,

è, invece, privato della possibilità di quel gravame, pur essendo

egualmente interessato alla assoluzione o ad una pena più mite";

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza;

Considerato che i giudizi, in quanto relativi a questioni

identiche, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con la sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443,

secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui

stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le

sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere

eseguita;

che, pertanto, le questioni dedotte, avendo ad oggetto una

disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, devono

essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo

comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, dal

Pretore di Catania e dalla Corte di cassazione con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

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