Sentenza n. 14/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 413/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale) promosso con ordinanza emessa il 3
aprile 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari
sul ricorso proposto da Cossu Maria Rosaria contro l'Intendenza di
finanza di Cagliari, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 3 aprile 1993 (R.O. n. 296 del 1994),
nel giudizio promosso da Cossu Maria Rosaria avverso il provvedimento
con cui l'Intendente di finanza di Cagliari ha respinto l'istanza di
rimborso della imposta sull'indennità erogata il 2 febbraio 1989 per
la cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio di un'area della
ricorrente, la Commissione tributaria di primo grado di Cagliari ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il giudice a quo ritiene che "la norma denunciata incida,
alterandolo, sul rapporto tra imposizione e capacità contributiva",
tanto più in quanto l'istituzione dell'imposta non era
ragionevolmente prevedibile. Inoltre, gli atti di cessione volontaria
sostitutiva dell'esproprio sono di solito frutto di accordi sulla
misura dell'indennizzo, accordi che, "nel periodo in cui opera la
retroattività dell'imposta sostitutiva, erano verosimilmente
influenzati dalla prospettiva della totale esenzione tributaria delle
somme concordate".
In relazione all'art. 3 della Costituzione, il remittente
sostiene, poi, che alla retroattività della norma in esame si
contrappone il diverso trattamento stabilito per le plusvalenze
realizzate a seguito di cessione delle aree fabbricabili, "alle quali
accede la libera scelta del tempo e del modo dell'operazione".
2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Cagliari, con
l'ordinanza in epigrafe, solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, che estende le disposizioni sulla tassazione delle
plusvalenze conseguite in occasione di procedimenti ablatori, ovvero
a seguito di cessioni volontarie di aree nel corso dei procedimenti
stessi, alle "somme percepite in occasione di atti anche volontari o
di provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino
alla data di entrata in vigore della legge".
Ad avviso del giudice remittente, la norma sarebbe in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione, perché inciderebbe, alterandolo,
sul rapporto tra imposizione e capacità contributiva, in un caso nel
quale non era ragionevolmente prevedibile l'istituzione di
un'imposta. Questa, infatti, "avendo ad oggetto un prelievo di natura
reddituaria realizzato a distanza di oltre due anni dalla data in cui
il cespite sottoposto a tassazione è affluito nel patrimonio del
contribuente, presuppone apoditticamente la permanenza di una certa
capacità contributiva". Osserva, altresì, l'ordinanza che gli atti
di cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio nella maggior parte
dei casi sono frutto di accordi sulla misura dell'indennizzo,
verosimilmente influenzati dalla prospettiva della totale esenzione
tributaria delle somme percepite.
Con riferimento, poi, all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza
rileva che alla retroattività stabilita per i casi di esproprio o di
cessione volontaria sostitutiva dell'esproprio stesso, si
contrappone, in termini che non appaiono giustificati da scelte
razionali, il trattamento stabilito per le plusvalenze realizzate a
seguito di cessione di aree fabbricabili, alle quali accede la libera
scelta del tempo e del modo dell'operazione.
2. - La questione non è fondata.
Sotto il profilo del lamentato contrasto con l'art. 53 della
Costituzione, va rammentato che la questione ha già formato oggetto
di esame da parte di questa Corte, conclusosi con una pronunzia di
infondatezza (sentenza n. 315 del 1994) che si è rifatta al
principio secondo il quale, per accertare se una legge tributaria
retroattiva comporti violazione del principio della capacità
contributiva, occorre verificare, di volta in volta, se la legge
stessa, nell'assumere a presupposto della prestazione un fatto o una
situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere
tra imposizione e capacità contributiva, violando così il precetto
costituzionale sopra richiamato.
Sulla base di tale principio, questa Corte ha ritenuto sussistente
- nel caso della retroattività conferita dall'art. 11, comma 9,
della legge n. 413 del 1991, alla norma sulla tassazione delle
plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti
ad espropriazione - un elemento di prevedibilità dell'imposta non
privo di significato, quanto alla verifica della permanenza della
capacità contributiva, specie a tener conto del breve lasso di tempo
entro il quale il legislatore ha stabilito che tale retroattività è
destinata ad operare.
La questione viene ora riproposta nella ordinanza in esame senza
che siano introdotti nuovi profili ed argomentazioni, tali da indurre
a diverso avviso, sicché la stessa va dichiarata manifestamente
infondata.
3. - Quanto poi alla denunciata violazione dell'art. 3 della
Costituzione, giova ricordare l'altro principio che, del pari, emerge
dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale è rimessa alla
discrezionalità del legislatore l'individuazione degli indici
concretamente rivelatori di ricchezza da assumere a presupposto
dell'imposizione, salvo il limite dell'arbitrarietà e
dell'irragionevolezza, e comunque dell'esigenza del pari trattamento
quando sussista identità nelle situazioni di fatto prese in
considerazione dalla legge.
In effetti, la norma denunciata dispone retroattivamente soltanto
per le imposte sulle plusvalenze conseguite a seguito di procedimenti
espropriativi o di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni
di urgenza divenute illegittime, e non su quelle realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso estranee a detti procedimenti e
situazioni, alle quali si riferisce il primo comma, lettera f), del
medesimo art. 11.
Tuttavia, tale diverso trattamento non può reputarsi
irragionevole, se si considera che, alla data della entrata in vigore
della legge n. 413 del 1991, le plusvalenze derivanti da cessione
negoziale privatistica erano e sono, sia pure nei limiti di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
comunque soggette alla imposta sull'incremento di valore degli
immobili, mentre quelle realizzate a seguito di procedimenti
espropriativi erano e sono escluse da tale imposizione (art. 2,
ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643). La retroattività
della norma trova, quindi, la sua giustificazione nella assenza
dell'altra imposta sul plusvalore immobiliare in capo al dante causa,
come è testimoniato dallo stesso tenore della norma impugnata:
infatti il comma 9, dell'art. 11 dispone sì retroattivamente, in
ordine alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o
provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, ma soltanto
"se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili".
La questione va, pertanto, dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari con la
ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 11, comma 9, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dalla medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte