Sentenza n. 14/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 38d.lgs. 546/1993
- art. 18d.lgs. 546/1993
- art. 39d.lgs. 546/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 38, come sostituito
dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e 39 del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), iscritto al n. 82 del registro referendum;
Vista l'ordinanza in data 26-27 novembre 1996 con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei
Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle
d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare presentata dai delegati dei Consigli regionali
della Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Puglia,
sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 38 e
l'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421)?".
2. - Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale
per il referendum ha dichiarato la legittimità della richiesta,
provvedendo ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che
l'originario art. 38 del decreto legislativo citato è stato
sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
Pertanto, nella riformulazione operata dall'Ufficio centrale per il
referendum, la richiesta è del seguente tenore: "Volete voi che
siano abrogati l'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, e l'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)?".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio per l'8
gennaio 1997, disponendone la comunicazione ai delegati dei Consigli
regionali promotori della richiesta referendaria ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
4. - Nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio i
delegati dei Consigli regionali delle Regioni promotrici della
richiesta referendaria hanno depositato una memoria nella quale,
rammentato il ruolo di enti esponenziali delle rispettive
collettività che spetta alle Regioni, si indica lo scopo del quesito
referendario nella finalità di evitare le lungaggini derivanti dai
"maxiconcorsi" accentrati presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, evidenziando in particolare che le disposizioni, di cui si
chiede l'abrogazione, non costituiscono una forma obbligata di
attuazione dell'art. 97 della Costituzione, il quale individua nel
concorso solo la forma di accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni, senza, peraltro, stabilire le modalità attraverso
le quali i concorsi debbono svolgersi. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunziarsi, riguarda gli
artt. 38 e 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
La prima disposizione, come sostituita dall'art. 18 del d.lgs. 23
dicembre 1993, n. 546, sancisce, al comma 1, il principio del
concorso unico nelle pubbliche amministrazioni, disponendo che queste
ultime - ad eccezione delle Regioni, delle amministrazioni, aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro
consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti
di ricerca e di sperimentazione - reclutano il personale ricorrendo
alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici predisposte presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dai successivi due commi della medesima disposizione è prevista,
rispettivamente, la facoltà di stabilire, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ulteriori eccezioni al disposto del comma
1 e, per converso, la facoltà, per le amministrazioni non ricomprese
nell'ambito di applicazione del medesimo comma 1, di ricorrere al
sistema del concorso unico, previe intese anche ai fini della
ripartizione degli oneri.
L'art. 39, a sua volta, nel disciplinare le modalità per lo
svolgimento dei concorsi stessi e per l'assegnazione del personale,
accentra le operazioni presso la medesima Presidenza del Consiglio,
riservando a questa, sulla base delle comunicazioni delle
amministrazioni, la fissazione del contingente dei posti da coprire,
il bando di concorso e l'avvio delle relative procedure.
2. - Ciò premesso, nessun dubbio sussiste circa l'ammissibilità
del quesito in rapporto alle ipotesi ostative espressamente enunciate
dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, posto che le
disposizioni sulle quali si sollecita il responso popolare non sono
strutturalmente o funzionalmente inscrivibili nel novero delle leggi
tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Il quesito referendario risponde, inoltre, al requisito della
chiarezza. Dalla formulazione dello stesso si evince che esso verte
sul mantenimento o meno delle attuali procedure concorsuali
accentrate, restando, invece, non inciso il principio del concorso
nelle pubbliche amministrazioni, in adempimento di quanto disposto
dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Principio che, in caso
di eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum,
potrà continuare a trovare attuazione nelle diverse modalità non
toccate dal quesito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs.
23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre
1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte