Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del

R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e

provinciale), dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, e dell'art.

15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi

per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni

comunali), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal

tribunale di Trani sul ricorso elettorale di Auricchio Luigi contro De

Noia Michele, iscritta al n. 281 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26

febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di

Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

10 e 14 del testo unico delle leggi comunale e provinciale, approvato

con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 16 del R.D. 5 febbraio 189

1, n. 99, in relazione all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.

570, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della

Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 46 del 20 marzo 1969, questa Corte

ha ritenuto inammissibile una questione di legittimità costituzionale

relativa al R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, essendo questo sicuramente un

regolamento di esecuzione, come tale previsto dall'art. 104 della legge

17 luglio 1890, n. 6972, cui accede, e come tale denominantesi

("regolamento amministrativo".

Considerato altresì che con la stessa sentenza questa Corte ha

ritenuto: che la normativa risultante dal combinato disposto dell'art.

15, n. 3, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del

testo unico legislativo decreto del Presidente della Repubblica 5

aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n.

383, nel richiedere per la cessazione della causa di ineleggibilità a

consigliere comunale che le dimissioni da uffici incompatibili rispetto

alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere

alcun termine per l'accettazione, e nell'esigere per di più che il

dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, contrasta con l'art.

51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilità finisce

in tale ipotesi per dipendere da una estranea volontà, per giunta

discrezionale almeno in ordine al quando e viola al tempo stesso la

riserva di legge posta dallo stesso art. 51; che in mancanza di

apposite disposizioni, il momento cui fare riferimento per la

cessazione della causa di ineleggibilità deve farsi coincidere con la

data prescritta per l'accettazione della candidatura; che rimane in

conseguenza assorbita la censura di violazione dell'art. 3 della

Costituzione; che, per effetto della menzionata sentenza 20 marzo l

969, n. 46, la normativa in oggetto, nei limiti e nei sensi ora

esposti, ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale proposta dal tribunale di Trani con l'ordinanza di cui

in epigrafe, in ordine all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal tribunale di Trani con la ordinanza di cui

in epigrate relativamente agli artt. 10 e 14 del testo unico delle

leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,

in relazione all'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art.

15, n. 3, del testo unico legislativo decreto del Presidente della

Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) in riferimento agli artt. 3 e 51

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

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