Sentenza n. 140/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 19 novembre 1969, depositato in cancelleria il
25 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1969, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente
della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 8 settembre 1969, n.
98, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge regionale
24 luglio 1969, n. 17, relativa all'esercizio dell'uccellagione nel
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avvocato Gaspare
Pacia, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia,
con decreto 8 settembre 1969, n. 98, emanava il Regolamento per
l'esecuzione della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, relativa
all'esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di
attribuzione con ricorso ritualmente notificato e depositato il 25
novembre 1969. In esso si sostiene che il detto decreto ha esorbitato
dai limiti della competenza regionale e ha invaso quella dello Stato,
in quanto avrebbe violato la riserva di legge penale a favore di
quest'ultimo, con l'abolire ipotesi di reato previste dalla
legislazione statale e col depenalizzare ipotesi di condotta da questa
ritenute perseguibili penalmente, in violazione degli artt. 25, secondo
comma, della Costituzione e 4, n. 3, dello statuto speciale.
Nel ricorso si precisa che non si contesta la legittimità formale
del regolamento impugnato, ma si denuncia la illegittimità del suo
contenuto. E poiché tale contenuto è conforme alla legge regionale
24 luglio 1969, n. 17, si profila l'opportunità che nel presente
giudizio sia sollevato dalla stessa Corte un incidente di legittimità
costituzionale di detta legge.
È intervenuto il Presidente della Giunta regionale, rappresentato
e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, con deduzioni depositate il 6
dicembre 1969. In esse si eccepisce l'inammissibilità del ricorso,
sostanzialmente rivolto contro la legge regionale n. 17 del 1969.
Poiché il Consiglio dei ministri non ritenne a suo tempo di promuovere
la questione di legittimità costituzionale in via principale, non è
ammissibile - si sostiene dalla difesa della Regione - un gravame
rivolto al medesimo scopo, con elusione della norma dell'art. 29 dello
statuto sul punto della legittimazione ad agire (Presidente del
Consiglio in luogo del Consiglio dei ministri) e sul punto del termine
perentorio ivi stabilito.
Nel merito si osserva che il principio della riserva di legge in
materia penale non esclude una limitata competenza della Regione nelle
materie in cui la disciplina legislativa ha un necessario contenuto di
precetti e divieti e di disposizioni penali, come quella sulla caccia.
Nella memoria depositata il 24 marzo 1970, la difesa del
Presidente del Consiglio ha controdedotto, sull'eccezione di
inammissibilità del ricorso, che nel presente giudizio per conflitto
di attribuzione non esiste una preclusione a sollevare l'incidente di
legittimità costituzionale della legge regionale, di cui l'atto
impugnato costituisce il regolamento di esecuzione, data l'autonomia
di tale atto rispetto alla legge che formerebbe oggetto del giudizio
incidentale di legittimità costituzionale.
Nel merito, la medesima memoria e quella depositata dalla difesa
della Regione il 26 marzo 1970 hanno ribadito le tesi delle due parti,
che sono state successivamente svolte nella discussione orale. Considerato in diritto :
1. - Col ricorso del Presidente del Consiglio è stato sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Friuli-Venezia
Giulia, in relazione al decreto del Presidente della Giunta regionale
8 settembre 1969, n. 98, che approvava il Regolamento per l'esecuzione
della legge regionale sulla uccellagione 24 luglio 1969, n. 17. Col
ricorso si chiede altresì che la Corte rimetta previamente davanti a
se stessa, in via incidentale e ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale della detta
legge regionale. Secondo l'assunto del ricorrente, la legge e il
regolamento contrasterebbero con gli artt. 4, n. 3, dello statuto
speciale, e 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto avrebbero
sovrapposto, anche in materia penale, la normativa regionale a quella
generale e non derogabile dello Stato.
2. - Si presenta come preliminare l'indagine sull'ammissibilità
del ricorso, negata dalla difesa della Regione.
In proposito va osservato che nel ricorso si riconosce la "natura
meramente esecutiva ed applicativa del regolamento impugnato, che
ripete il contenuto sostanziale delle sue disposizioni proprio dalla
legge regionale". Tale affermazione trova conferma nel confronto dei
due testi, e in particolare delle disposizioni che si assume
contrastino con norme costituzionali.
Infatti l'art. 1 del regolamento trova rispondenza nell'art. 2
della legge, il quale consentiva l'uccellagione con i mezzi ivi
indicati, e rinviava al regolamento stabilire le modalità d'impiego
dei detti mezzi: ciò che il regolamento ha fatto, limitando e non
estendendo l'esercizio dell'uccellagione, ammesso dalla legge. L'art. 2
del regolamento precisa i compiti del Comitato provinciale della
caccia nell'esercizio della facoltà di autorizzare deroghe, ad esso
attribuita dall'art. 6 della legge, e pone le cautele da questo
previste ad evitare abusi. Gli artt. 9, 10 e 11 del regolamento
riguardano l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 14 della
legge, regolandone (artt. 10 e 11) il procedimento di irrogazione e
prevedendo i mezzi di difesa dell'interessato. Egualmente
all'esecuzione della legge attengono tutte le altre norme del
regolamento.
Esattamente pertanto si afferma nel ricorso che il regolamento de
quo collima con la legge regionale, e si precisa che, rispetto ad
esso, "non si contesta la legittimità del potere regolamentare quanto
alla sua fonte e alla sua forma, ma quanto al suo contenuto",
soggiungendo che, corrispondendo tale contenuto alla precettiva
sostanziale della legge, "è questa che si pone in contrasto con le
norme dello statuto e della Costituzione".
Se non che da queste stesse affermazioni risulta che l'atto
impugnato non presenta quel carattere di provvedimento autonomo, che
condiziona la proponibilità del ricorso per conflitto di
attribuzione.
Secondo quanto la Corte ha avuto ripetute occasioni di rilevare,
perché possa configurarsi tale conflitto occorre vi sia stata una
manifestazione concreta e autonoma di un potere di cui si contesta
l'appartenenza (sent. n. 12 del 1957; n. 164 del 1963), e si è
ulteriormente precisato che si richiede ricorra l'ipotesi
dell'illegittimo esercizio di un potere altrui, da cui consegua la
menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate
ad altro soggetto (sent. n. 110 del 1970).
Vengono invece a mancare i termini del conflitto se l'atto
impugnato è meramente strumentale o esecutivo di altro atto, e non
viene contestata la competenza a emanare l'atto esecutivo, giacché in
tal caso il giudizio sul conflitto così proposto sarebbe inidoneo a
ristabilire l'ordine delle competenze, secondo la destinazione propria
del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione (v. sent. n.
32 del 1958 e n. 63 del 1965).
Nel caso presente non si nega dal ricorrente la competenza della
Regione a emanare il regolamento esecutivo di una legge della stessa
regione in materia di caccia e pesca, di sua competenza, né si
deducono vizi intrinseci dell'atto impugnato; ma sostanzialmente e
dichiaratamente si afferma che l'illegittimo esercizio di un potere
dello Stato si è concretato nella legge che ha preceduto il
regolamento. In tal modo l'oggetto del giudizio si sposta dal
regolamento alla legge e alla sua legittimità costituzionale, e si
palesa pertanto impropronibile il ricorso per conflitto di
attribuzione.
3. - La mancanza di una questione sulla competenza, riferibile
all'atto impugnato come atto autonomo, esclude altresì la
possibilità della introduzione nel presente giudizio di un giudizio
incidentale di legittimità costituzionale.
Non vi è dubbio che la Corte possa sollevare davanti a se stessa,
in un giudizio per conflitto di attribuzione, un incidente di
costituzionalità di una legge sulla quale si basi l'atto impugnato
(v. ord. n. 22 del 1960; n. 57 del 1961; n. 73 del 1965). Ma occorre
che si sia in presenza di un conflitto di attribuzione validamente
proposto; occorre cioè che la questione relativa alla competenza a
emanare l'atto impugnato sia autonoma e distinta dalla questione di
legittimità costituzionale della legge, anche se dalla pronuncia su
quest'ultima può discendere come conseguenza la pronuncia sulla prima
(art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87). Tali sono i casi (come quelli
precedentemente sottoposti alla Corte) in cui col ricorso per
conflitto si deduce che l'atto impugnato esorbita dalla competenza del
soggetto che lo ha emesso e subordinatamente si prospetta l'ipotesi
che, ove l'atto sia stato emesso nell'esercizio di un potere
attribuito da una legge, questa sia costituzionalmente illegittima. In
questi casi la Corte è chiamata a decidere, in via principale, sulla
questione di competenza, eventualmente risolubile indipendentemente
dall'altra questione di legittimità costituzionale della legge, e in
via incidentale, ove ne ricorrano gli estremi, su quest'ultima, nella
quale ipotesi vi sarà rapporto di conseguenzialità tra le due
pronuncie.
Nel caso in esame, la legge regionale non è attributiva di
competenze, e nell'emanazione del regolamento la Regione non ha fatto
uso di un potere da essa derivante. Secondo l'assunto del ricorrente,
come si è già rilevato, l'asserito esercizio di un potere statale si
è concretato non nel regolamento, ma nella legge, così che la
domanda di risoluzione del conflitto di competenza si identifica con
la domanda di pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge
ed è da essa assorbita. Sostanzialmente, col ricorso si solleva non un
conflitto di attribuzione, ma una questione di legittimità
costituzionale di una legge a suo tempo non impugnata.
Ma, com'è noto, l'impugnativa in via principale delle leggi della
Regione da parte dello Stato (o dello Stato o di altra Regione da
parte della Regione) è sottoposta dall'ordinamento dei giudizi
costituzionali a termini perentori.
La ragione della inderogabilità di tali termini sta nella
esigenza che il tempestivo intervento dei soggetti legittimati a
proporre l'impugnativa eviti l'indefinito protrarsi di una situazione
di incertezza sulla legittimità costituzionale delle leggi.
È vero che il ricorso incidentale da parte di terzi può sempre
portare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
legge; ma se ciò è ammesso a garanzia dei destinatari delle leggi, a
garanzia, nei loro stessi confronti, della certezza del diritto si
richiede che Stato e Regione intervengano in termini tassativamente
fissati a promuovere direttamente il giudizio di legittimità
costituzionale.
Tale garanzia verrebbe meno se, con la possibilità di sollevare
conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi,
restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilità della
impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omesso di
proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano
l'azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di
assicurare il rispetto della Costituzione e l'unità dell'ordinamento
giuridico positivo.
Le esposte considerazioni impediscono di scendere al merito della
questione di legittimità costituzionale della legge regionale 24
luglio 1969, n. 17, che potrà sempre formare oggetto di impugnativa,
in via incidentale, in eventuali giudizi davanti alla Autorità
giudiziaria ordinaria o amministrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei ministri con atto del 25 novembre 1969 contro la Regione
Friuli-Venezia Giulia per la risoluzione del conflitto di attribuzione
sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 8
settembre 1969, n. 98, che approva il regolamento per l'esecuzione
della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, relativa all'esercizio
dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte