Sentenza n. 140/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 4/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, n. 5, e
13, n. 2, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (trasferimento alle Regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed
uffici), promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria,
notificato il 18 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone e Francesco Pulvirenti, per la
Regione Liguria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto presidenziale 14 gennaio 1972, n. 4, emanato in forza
della delega contenuta nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni
amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera.
L'art. 6, n. 5, di tale decreto contempla fra le materie per le
quali resta ferma la competenza degli organi statali "l'assistenza
sanitaria agli invalidi civili e agli altri soggetti di cui alla legge
30 marzo 1971, n. 118", per la quale, peraltro, il successivo art. 13,
n. 2, dispone che l'esercizio delle relative funzioni amministrative è
delegato alle Regioni.
La Giunta regionale della Liguria, in persona del suo presidente,
all'uopo autorizzato, ravvisando nelle due sopra richiamate
disposizioni, l'attribuzione, in punto di titolarità, almeno fino
all'entrata in vigore della riforma sanitaria, alla competenza di
organi statali l'assistenza sanitaria alle categorie di cittadini di
cui alla legge n. 118 del 1971 e ravvisando in tale attribuzione
l'invasione della sfera di competenza regionale, con atto notificato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 18 febbraio 1972 e
depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 23 febbraio,
ha proposto ricorso a questa Corte, chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle due norme come sopra denunciate.
A sostegno del gravame si deduce:
a) violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché
della relativa VIII disposizione transitoria, in quanto tutta
l'assistenza sanitaria è attribuita dalla Carta costituzionale alle
Regioni e non vi è né è stato addotto alcun razionale motivo per
escludere da tale attribuzione l'assistenza sanitaria agli invalidi
civili;
b) eccesso di delega, con violazione dell'art. 76 della
Costituzione, sotto un duplice profilo, sia perché i criteri direttivi
della legge di delega impongono che, nelle materie indicate nell'art.
117 della Costituzione, le attribuzioni degli organi statali debbono
essere trasferite alle Regioni per settori organici, senza eccezioni,
mentre allo Stato può essere conservata soltanto la competenza per le
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività regionali che
attengono ad esigenze di carattere sanitario, esigenze che nella specie
non sussistono, sia perché nello schema di quello che poi è diventato
il d.P.R. n. 4 del 1972, che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 281
del 1970, era stato previamente sottoposto all'esame delle Regioni, la
materia in questione era interamente preveduta fra quelle da trasferire
alle Regioni e la impugnata variazione è stata introdotta senza previo
parere regionale.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che, con l'atto di costituzione, depositato in cancelleria il 9 marzo
1972, chiede che il ricorso della Regione venga dichiarato
inammissibile o rigettato.
La inammissibilità viene eccepita soltanto in relazione al dedotto
vizio di omissione della richiesta di parere delle Regioni sul testo
del d.P.R. n. 4 del 1972 definitivamente approvato, in quanto tale
vizio non attiene alla lesione di una competenza della Regione ma ad un
aspetto procedurale del decreto delegato che non incide sulla materia
attribuita alla Regione stessa.
Comunque, il parere in questione è obbligatorio ma non vincolante,
epperò, una volta richiesto - come è stato richiesto - ben poteva il
Governo statale discostarsene.
La richiesta di rigetto viene, poi, motivata assumendosi che non vi
è stata né violazione dell'art. 117 della Costituzione, - né eccesso
di delega, in quanto la legge n. 118 sulle provvidenze a favore degli
invalidi civili contiene un piano di interventi globali a favore della
categoria, del quale l'assistenza sanitaria è solo un elemento
marginale, destinato, comunque, a cessare con l'entrata in vigore della
riforma sanitaria (art. 3 ).
Pertanto, sia l'art. 3 della legge n. 118 del 1971, sia gli
impugnati articoli del decreto delegato, costituiscono norme di
raccordo tra l'attuale assetto legislativo della materia e la riforma
sanitaria, cosicché non incidono sulla competenza regionale e tanto
meno la limitano, ma tendono soltanto ad una equa disciplina del
periodo transitorio tra il passaggio della materia alla Regione e la
definizione della riforma sanitaria.
Con memoria depositata il 12 maggio 1972, il patrocinio della
Regione ricorrente, a confutazione delle eccezioni di rito e di merito
contenute nell'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri, deduce, in sostanza, quanto segue:
a) la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento
alle difformità tra il testo del decreto delegato sottoposto al parere
delle Regioni e quello successivamente approvato, è stata dedotta non
per denunziare un vizio del procedimento, ma per dimostrare che la
stessa interpretazione della legge di delega, implicita nel primo testo
del decreto delegato, sta a meglio dimostrare e confermare la
violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Di qui l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del
ricorso e la conferma, invece, della sua fondatezza;
b) la fondatezza in merito del ricorso e la inconsistenza delle
deduzioni, al riguardo, dell'Avvocatura generale dello Stato trovano,
poi, piena conferma nei principi affermati dalla Corte con la sentenza
4 marzo 1971, n. 39, nonché nell'art. 34 di quella legge 30 marzo
1971, n. 118, che viene invocata a sostegno della tesi di legittimità
costituzionale delle impugnate disposizioni. Considerato in diritto :
1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
4, emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 17
della legge n. 281 del 1970, dispone il trasferimento delle funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento
preventivo, curativo e riabilitativo, alle Regioni a statuto ordinario
per il rispettivo territorio.
L'art. 1 di tale decreto elenca, poi, dettagliatamente le
attribuzioni trasferite e, fra queste, gli artt. 2 e 3 espressamente
prevedono le attribuzioni in materia di assistenza ospedaliera nonché
le attribuzioni di vigilanza e tutela in ordine agli enti, consorzi,
istituti ed organizzazioni locali operanti nella materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera.
Senonché l'art. 6 elenca ben 23 ordini di attribuzioni per le
quali restano ferme le attuali competenze degli organi statali ed, in
particolare, al n. 5, quelle relative "all'assistenza sanitaria agli
invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971,
n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria",
l'esercizio delle quali, peraltro, con l'articolo 13, n. 2, sempre fino
all'entrata in vigore della riforma sanitaria, viene delegato alle
Regioni, per il relativo territorio.
Come si è esposto in narrativa, la Regione Liguria ha impugnato i
sopra citati artt. 6, n. 5, e 13, n. 2, del d.P.R. n. 4 del 1972
davanti a questa Corte, chiedendone la dichiarazione di illegittimità
costituzionale: a) per violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, nonché della relativa VIII disposizione transitoria, in
quanto tutta la materia dell'assistenza sanitaria è attribuita dai
citati articoli della Carta costituzionale alle Regioni e non vi è né
è stato addotto alcun razionale motivo per escludere da tale
attribuzione l'assistenza sanitaria agli invalidi civili; b) per
eccesso di delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione, sia
perché il trasferimento non è stato effettuato "per settore organico"
come prescritto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 281 del 1970,
sia perché lo schema di quello che poi è diventato il d.P.R. n. 4 del
1972, sottoposto al parere della Regione, prescritto dal citato art.
17, non conteneva le norme impugnate, che vennero, quindi, introdotte
senza tale parere; c) per contraddittorietà, in quanto la delega alla
Regione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dell'esercizio di
funzioni che lo Stato si è riservato, denunzia chiaramente che quelle
funzioni ben possono essere esercitate dalla Regione, jure proprio e
non per delega.
2. - Poiché, in seguito alla eccezione di inammissibilità del
ricorso, per quanto attiene alla difformità tra lo schema del decreto
n. 4 del 1972, sul quale è stato chiesto il parere delle Regioni a
statuto ordinario, ed il testo definitivo, sollevata dall'Avvocatura
dello Stato, il patrocinio della Regione ha chiarito di aver denunziato
quella difformità al solo fine di rafforzare la tesi della violazione
degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con la circostanza di fatto
che, in un primo tempo, lo stesso Governo non aveva posto,
evidentemente perché ne ammetteva la illegittimità, quei limiti
contro i quali la Regione è insorta e di fronte a questo chiarimento
l'Avvocatura dello Stato non vi ha insistito, quella eccezione può
ritenersi superata sull'accordo delle parti e si può, quindi, passare
all'esame del ricorso, nei termini che risultano da quanto precede.
3. - Prima di procedere a tale esame è necessario richiamare
taluni principi che questa Corte ha già affermati con la sentenza n.
39 del 1971 e confermati ulteriormente, chiarendoli e precisandoli, con
le sentenze n. 138 e n. 139 del 1972.
Anzitutto si è chiarito (sentenza n. 39 del 1971) quale sia il
significato da attribuire alle norme di delega contenute nelle lettere
a) e b) dell'art. 17 della legge n. 281 del 1970 e specie al concetto
di trasferimento "per settori organici di materia".
Fermo rimanendo il principio che il trasferimento deve riferirsi
alle intere materie contemplate nell'art. 117 della Costituzione,
evitando quel frazionamento che è sempre fonte di incertezze e di
contestazioni, si è chiarito che si deve, peraltro, assicurare
l'unità d'indirizzo che sia di volta in volta richiesta dal prevalere
- conforme alla Costituzione - di esigenze unitarie che debbono bensì
essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali.
Con le sentenze n. 138 e n. 139 del 1972 questi concetti sono stati
ulteriormente precisati e possono riassumersi nella formula che il
criterio fondamentale di identificazione del "settore organico di
materia" sia quello che alle Regioni spettino solo poteri inerenti ad
interessi a livello regionale.
Nell'applicazione concreta, peraltro, questa formula, in apparenza
tanto chiara, incontra notevoli difficoltà, in quanto presuppone una
esatta ricognizione, non sempre agevole, del contenuto sostanziale e
funzionale, e non semplicemente nominalistico, delle materie da
trasferire.
Se ne ha prova nel decreto in esame che, come sopra si è notato,
all'art. 6 contiene l'elencazione di ben 23 ordini di attribuzioni, che
restano riservate allo Stato e che, in linea generale, sembrerebbero
riguardare funzioni effettivamente riferibili ad interessi unitari, non
limitabili all'ambito del territorio regionale.
Come se non bastasse, la materia sanitaria nel suo complesso forma
oggetto di una vasta riforma, notoriamente in corso, che,
indubbiamente, dovrebbe contenere una più razionale e funzionale
ripartizione delle sfere di competenza statale e regionale, in
relazione ai rispettivi interessi unitari o locali.
Il legislatore delegato si è trovato, quindi, nella necessità di
evitare, nei limiti del possibile, sostanziali mutamenti allo status
quo, suscettibili di essere travolti da quella riforma, all'entrata in
vigore della quale, del resto, va limitata la validità delle norme
adottate.
In conformità con gli esposti principi e nel quadro della
razionale distribuzione che ne deriva, alla stregua di quanto si è
premesso, vanno esaminate le questioni che formano oggetto del presente
giudizio.
4. - La legge n. 118 del 1971 - che pur è ispirata a tale rispetto
delle autonomie regionali da disporre, all'art. 34, che le sue
disposizioni, limitatamente alle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, cesseranno di avere efficacia in corrispondenza e
all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle
materie medesime - contiene un complesso organico di norme che, oltre
ad interessare le sfere di competenza di ben tre Ministeri (Interno,
Lavoro e previdenza sociale, Sanità), in modo non facilmente
scindibile, sono tra di loro connesse in guisa tale da costituire un
sistema razionalmente articolato e diretto al fine di recuperare ed
inserire nella vita sociale gli invalidi civili e le altre persone in
essa contemplate, attraverso tutti i mezzi possibili, che vanno da cure
sanitarie altamente specializzate e dall'applicazione di sistemi
educativi del pari altamente specializzati, fino alla concessione di
una particolare pensione.
Anche se la parte attinente all'assistenza sanitaria,
contrariamente a quanto assume l'Avvocatura generale dello Stato, ben
lungi dall'essere marginale, è forse la più importante, essa
presenta, tuttavia, più delle altre, una esigenza di alta
specializzazione, che richiede la predisposizione di particolari
istituti, attualmente non in tutte le Regioni esistenti, tanto che
l'art. 3, primo comma, prevede l'avviamento degli assistiti a centri di
recupero di altra Regione viciniore a quella di appartenenza, sia pure
soltanto in casi di comprovata necessità.
Dunque, ci si trova di fronte ad una materia della quale lo Stato
non soltanto ha riconosciuto un carattere unitario tale da
addossarsene, almeno allo stato della legislazione, l'onere finanziario
non indifferente, ma che soprattutto, ripetesi, presenta esigenze e
caratteristiche tali che non tutte le Regioni attualmente sono in grado
di soddisfare.
Tanto, comunque, in base ai principi sopra richiamati, basta ad
escludere che le norme impugnate violino gli artt. 117 e 118 della
Costituzione e relativa VIII disposizione transitoria, nonché l'art.
76 della Costituzione, in riferimento all'art. 17 della legge n. 281
del 1970.
In particolare, per quanto riguarda la denunziata violazione
dell'art. 118 della Costituzione, sotto il profilo della
contraddittorietà, deve rilevarsi che, una volta riconosciuta la
legittimità costituzionale della riserva allo Stato di determinate
attribuzioni, il fatto che ne sia stato delegato alla Regione
l'esercizio concreto, nell'ambito del territorio regionale, rientra nei
limiti della potestà attribuita allo Stato dal secondo comma della
norma costituzionale di cui si lamenta la violazione e, ben lungi dal
contraddirla, conferma la titolarità statale di quelle attribuzioni.
Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato infondato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sul trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici,
sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 nonché 76 della
Costituzione e relativa VIII disposizione transitoria, dalla Giunta
regionale della Liguria con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte