Sentenza n. 140/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Campania 4 ottobre 1973, riapprovata il 6 marzo 1974, recante
"concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case
a favore degli artigiani", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1974, depositato in
cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
1974.
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 22 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha
impugnato in via principale, per violazione degli artt. 117 e 118, e 81
della Costituzione, la legge regionale della Regione Campania approvata
il 4 ottobre 1973 e riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1974,
recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione
di case a favore degli artigiani".
Premette tra l'altro ed in particolare che:
- con gli artt. da 1 a 6 la Regione Campania è autorizzata, a
decorrere dal 1 gennaio 1974, a concedere, nei limiti e secondo le
modalità stabilite, ai titolari di aziende artigiane della Regione
trovantisi in date condizioni, contributi in conto capitale in misura
non eccedente il 35 per cento (ovvero il 50%) e comunque per un importo
massimo di lire 2.500.000 (ovvero di lire 3.000.000) della spesa
sopportata per l'acquisto e la costruzione di case per civile
abitazione, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui alle norme
vigenti in materia di edilizia economica e popolare; ed è riservato al
Consiglio regionale di approvare entro il mese di aprile di ogni anno
il piano annuale di riparto dei fondi previsti in bilancio; e
- con l'art. 7 si dispone che all'onere derivante dall'applicazione
della legge "sarà provveduto mediante iscrizione di apposito capitolo
nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, nel limite massimo di
1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni).
Ciò premesso, con il ricorso si chiede a questa Corte di voler
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata,
per i seguenti motivi:
a) A proposito della prospettata violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione si assume che:
- la legge presuppone implicitamente che la sub materia
dell'edilizia abitativa faccia parte della materia urbanistica
trasferita alla Regione col d.P.R. n. 8 del 1972; e tale impostazione
non può essere condivisa perché l'art. 117 conosce e regola
"materie", che vanno assunte nella loro accezione oggettiva, e non c'è
posto per sub materie, e per queste (che o rientrano in una delle
materie ivi indicate o ne sono fuori) non sembra ipotizzabile "un
tertiuim genus, una materia qualitativamente diversa e
quantitativamente minore di taluna di quelle elencate nell'art. 117";
- che la legge presuppone che le Regioni siano titolari delle
funzioni amministrative in materia, ma con tale titolarità male si
concilia la concessione alle Regioni (attuata con la legge sulla casa)
della delega per dette funzioni amministrative, dato che lo Stato
poteva e può delegare funzioni proprie;
- che, in base all'art. 118, alle Regioni spetta l'esercizio delle
funzioni amministrative nelle stesse materie per cui esse hanno
competenza legislativa ed altresì in materie proprie dello Stato per
le quali si abbia un'attribuzione (a mezzo di delega) di funzioni
amministrative;
- che la materia dell'edilizia pubblica abitativa non è elencata
nell'art. 117 della Costituzione, né vi è stata inclusa per effetto
di leggi costituzionali, ed è materia di cui lo Stato ha mantenuto e
mantiene la titolarità;
- che al riguardo si è avuta una concessione di delega alle
Regioni, disposta prima della legge sulla casa (a termine) e poi
confermata dal d.P.R. n. 8 (indefinitamente), e potrebbe porsi anche
una questione di acquiescenza da parte delle Regioni di fronte a tali
norme; e
- che "se la Regione Campania, come tutte le altre Regioni, può
occuparsi del settore dell'edilizia pubblica abitativa solo in base a
delega dello Stato, è chiaro che essa è carente di potestà
legislativa nella materia (o più esattamente, per l'esercizio della
funzione) delegata".
b) Secondo il ricorrente la legge impugnata viola altresì l'art.
81 della Costituzione "poiché non indica i mezzi sostanziali di
copertura finanziaria della spesa annua di lire 1 miliardo 500 milioni.
L'art. 7 si limita a stabilire che tale somma sarà iscritta nel
bilancio preventivo di ciascun esercizio, ma non indica quali sono le
fonti di finanziamento della spesa, con palese violazione del precetto
costituzionale".
2. - Nel giudizio promosso con il sopraddetto ricorso, la Regione
Campania non si è costituita. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118, e 81 della
Costituzione, della legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il
6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania e recante
"concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case
a favore degli artigiani".
2. - Con la legge impugnata la Regione Campania è autorizzata, dal
1 gennaio 1974, a concedere, nei limiti e secondo le modalità
stabilite, ai titolari di imprese artigiane della Regione contributi in
conto capitale per l'acquisto e la costruzione di case per civile
abitazione, aventi i requisiti e le caratteristiche stabilite dalle
norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare. Ed all'art.
7 è disposto che "all'onere derivante dall'applicazione della presente
legge sarà provveduto mediante iscrizione di apposito capitolo nel
bilancio preventivo di ciascun esercizio, nel limite massimo di 1
miliardo 500.000.000 (un miliardocinquecentomilioni)".
3. - Il ricorso è fondato per quanto concerne il secondo motivo e
cioè per la denunciata violazione dell'art. 81 della Costituzione e
per tanto va accolto con la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'intera legge.
Giova però precisare preliminarmente, nonostante che
l'accoglimento del detto motivo sia assorbente, che la Regione Campania
ha in modo corretto esercitato la potestà legislativa in materia di
edilizia pubblica abitativa, atteso che ad essa, come ad ogni altra
Regione a statuto ordinario, la competenza relativa è stata attribuita
in modo definitivo dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, emanato in
forza della delega consentita al Governo con l'art. 8 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (sentenza n. 221 del 1975 di questa Corte).
Ma la legge de qua, come si è sopra osservato, è
costituzionalmente illegittima perché prevede una spesa "nel limite
massimo di 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni)" e non indica i
mezzi per farvi fronte. Ed invece, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (sentenze n. 47 del 1967, n. 17 del 1968 e n. 158 del
1969), l'obbligo della copertura di nuove e maggiori spese, di cui al
quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non è assolto quando,
come nella specie (art. 7 della legge impugnata), non si provvede con
legge sostanziale ma si rinvia alle leggi di bilancio.
Per tanto, la norma di cui al citato art. 7 va contro la
disposizione costituzionale di raffronto, e, per il vincolo di
essenzialità in cui essa si trova con tutte le altre norme della legge
impugnata, questa risulta in toto viziata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il 4
ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale
della Campania, recante "concessione di contributi in conto capitale
per la costruzione di case a favore degli artigiani".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte