Sentenza n. 140/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 482/1968
- art. 55r.d. 281/1935
- art. 2legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, 2 comma,
della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private)
e dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281 (Regolamento dei
concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle
Provincie), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 dal pretore
di Fiorenzuola d'Arda, nel procedimento civile vertente tra Allegri
Alberto e Comune di Fiorenzuola d'Arda, con l'intervento di Alizoni
Alessandro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 il pretore di
Fiorenzuola d'Arda sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante
"Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private", per contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione, in quanto implicitamente esclude la
giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie tra invalido
civile disoccupato e pubblica amministrazione per lesioni di diritti
soggettivi e del diritto in particolare di ottenere, a certe
condizioni, la nomina in ruolo. Vengono così ad essere diversamente e
senza giustificazione - ad avviso del giudice a quo - regolate le
situazioni perfettamente analoghe di invalidi, in conseguenza della
circostanza, anche indipendente dalla loro volontà, che risultino
avviati all'impiego privato o pubblico.
Il medesimo pretore sollevava inoltre questione di
costituzionalità dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, recante
"Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei
Comuni e delle Provincie" nella parte in cui conferisce al Prefetto
(ora peraltro al veterinario provinciale) il potere di approvare le
graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice e di dichiarare il
vincitore del concorso, anche per impieghi comunali, per contrasto con
gli artt. 5 e 128 della Costituzione; tale potere infatti inciderebbe
sulla sfera di autonomia del comune, il quale si troverebbe inoltre a
dover risarcire il privato ove l'attività del veterinario provinciale
fosse illecita, senza una corrispondente possibilità di influire sulla
medesima o sulle sue conseguenze.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975.
2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri
attraverso l'Avvocatura dello Stato deducendo l'infondatezza della
prima questione, l'irrilevanza ed in subordine l'infondatezza della
seconda.
L'ordinanza del giudice a quo muoverebbe dal presupposto erroneo
secondo cui tutte le questioni relative a diritti soggettivi rientrano
nella giurisdizione del giudice ordinario. Vero è invece che anche in
materia di diritti soggettivi la legge può riservare la giurisdizione
al giudice amministrativo, secondo quanto in generale afferma l'art.
103 della Costituzione.
La seconda questione sarebbe irrilevante perché presupporrebbe
risolta nel senso dell'accoglimento la prima e dunque affermata la
giurisdizione del giudice ordinario. Una volta invece ritenuta non
illegittima la norma che stabilisce la giurisdizione del giudice
amministrativo, il giudice ordinario risulterebbe carente di
legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità attinenti
alle norme che regolano il rapporto.
Nel merito comunque anche la seconda questione sarebbe infondata;
l'autonomia degli enti territoriali minori è garantita infatti
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica
(art. 128 della Costituzione); nel caso di specie appunto una legge ha
riservato all'autorità provinciale il compito di bandire per i posti
vacanti dell'intera provincia i concorsi per sanitario condotto e di
adottare le conseguenti decisioni, ispirandosi ad evidenti criteri di
funzionalità ed economia.
Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le
proprie tesi riportandosi all'atto di intervento. Considerato in diritto :
1. - Nella sua ordinanza il pretore di Fiorenzuola d'Arda riferisce
che la difesa del ricorrente ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile
1968, n. 482, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione
"nel punto in cui viene implicitamente esclusa la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere le controversie fra
invalido civile disoccupato e pubblica amministrazione per la lesione
dei diritti soggettivi tutelati dalla legge predetta ponendo in essere,
con ciò, una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi che
pur trovandosi in identiche condizioni vengono avviati, anche
indipendentemente dalla loro volontà, gli uni all'impiego privato e
gli altri all'impiego pubblico".
La questione non è fondata.
Come è noto, questa Corte ha ripetutamente escluso che la
giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltreché di
interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego, sia
lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio
per la tutela delle situazioni soggettive (v. per tutte le sentenze
n.47 del 1976 e n. 43 del 1977). Contro la vigente disciplina
legislativa in materia, consentita dall'art. 103, 1 comma Cost. e
presupposta dall'art. 15, 2 comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,
(impugnative dei provvedimenti amministrativi non conformi alle
disposizioni della legge che appresta una particolare tutela a favore
degli invalidi) l'ordinanza oppone soltanto la generica denunzia che si
è testualmente riferita.
Né sussistono, nel caso in esame, motivi nuovi e argomenti idonei
a giustificare un diverso orientamento della Corte.
2. - Il pretore di Fiorenzuola d'Arda solleva una seconda questione
di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 55 del r.d. 11
marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni, per contrasto con gli
artt. 5 e 128 Cost. Ma, a tacere di altri motivi che impedirebbero di
passare all'esame del merito, deve rilevarsi che lo stesso pretore
ritiene "pregiudiziale", in quanto inerente direttamente alla
giurisdizione, la prima questione, già risolta nel senso della non
fondatezza (cioè a favore della giurisdizione del giudice
amministrativo).
Pertanto, nell'ordine logico delle questioni (come è esattamente
prospettato anche nell'ordinanza pretorile), è evidente che la seconda
questione risulta inammissibile per carenza di legittimazione del
giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, sollevata, in riferimento
agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola
d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte