Sentenza n. 140/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
21 novembre 1989, depositato in Cancelleria il 29 novembre 1989 ed
iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1989, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del Ministro dei
lavori pubblici e/o del Provveditore regionale alle opere pubbliche
della Liguria, non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei
progetti delle opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e
Vara, compresi affluenti, a prescindere ed in assenza dell'intesa
richiesta ai sensi degli artt. 81 e 89 del d.P.R. n. 616 del 1977;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Luigi Cocchi per la Regione Liguria;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con atto in data 21 novembre 1989, la Regione Liguria
ricorre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'annullamento dei provvedimenti del ministero dei lavori pubblici
e/o del provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria,
non pubblicati e non conosciuti, di approvazione dei progetti di
opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra e Vara.
La ricorrente precisa di essere venuta a conoscenza della
esecuzione delle opere, senza che gli organi statali, ai fini della
approvazione dei progetti di tali opere, avessero avviato il
procedimento per il raggiungimento della intesa prevista dagli artt.
81 e 89 d.P.R. n. 616 del 1977 e senza che a tale intesa si fosse
pervenuti e si fosse adottata in via surrogatoria la procedura
rinforzata di cui al quarto comma dell'art. 81, d.P.R. 616 del 1977.
In tale situazione - osserva la Regione Liguria - deve ritenersi
che gli atti di approvazione dei progetti delle opere in oggetto non
soltanto siano illegittimi per violazione degli artt. 81 e 89 d.P.R.
n. 616 del 1977, ma siano stati altresì adottati in violazione della
sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni.
Le norme richiamate prevedono infatti che gli atti di approvazione
da parte dello Stato di opere pubbliche, ed in particolare delle
opere di sistemazione idraulica rimaste di competenza statale, siano
adottati previa intesa con le regioni interessate.
Gli atti denunciati, laddove prescindono dalla intesa con la
Regione Liguria nella approvazione e nella concreta realizzazione
delle opere in questione, comporterebbero pertanto la violazione
della sfera di attribuzioni della regione, la quale chiede che siano
annullati.
La regione ricorrente ha ribadito con memoria le circostanze di
fatto e le argomentazioni in diritto ed ha insistito nelle
conclusioni già prese.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita
in giudizio. Considerato in diritto
1. - La Regione Liguria ricorre contro la Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'annullamento dei provvedimenti del ministero dei
lavori pubblici e/o del provveditorato regionale alle opere pubbliche
della Liguria di approvazione dei progetti di sistemazione idraulica
dei fiumi Magra e Vara.
La stessa ricorrente precisa che gli atti impugnati sono "non
pubblicati e non conosciuti". La loro esistenza viene soltanto
desunta dal fatto che alcune opere sono state eseguite.
Per giunta detti lavori vengono indicati, senza alcuna ulteriore
specificazione, come opere di sistemazione idraulica dei fiumi Magra
e Vara. Difetta dunque qualsiasi elemento in ordine alla natura, alla
localizzazione e all'epoca di esecuzione delle opere. Nessun apporto
viene, d'altra parte, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
che ha ritenuto di non essere presente nel giudizio.
L'assoluta indeterminatezza degli atti oggetto del conflitto, non
individuati dalla stessa ricorrente e allo stato nemmeno
individuabili, tenuto conto della genericità degli elementi sui
quali si basa il ricorso, importa la declaratoria di inammissibilità
di esso, conformemente a quanto questa Corte ha già statuito in casi
analoghi (cfr. ord. n. 526 del 1988; sent. n. 625 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto
dalla Regione Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte