Ordinanza n. 140/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 97Riscossione imposte sul reddito
- art. 6legge 90/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso
proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio II.DD. di Mestre,
iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
ORDINANZA
Ritenuto che, in un giudizio promosso da un contribuente avverso
l'irrogazione di soprattassa su I.R.Pe.F. non tempestivamente versata
a causa di (dedotte) gravi difficoltà finanziarie in cui versava la
sua azienda (il cui principale cliente, il Governo libico, aveva
bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori
italiani), la Commissione tributaria di 2 grado di Venezia (adita in
sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado reiettiva
del ricorso) ha sollevato, con ordinanza del 28 gennaio 1993,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
dirette), nella parte in cui sanziona con l'applicazione della
soprattassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta, da
effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui
questo sia (come nella specie) determinato da (ad avviso del giudice
a quo, acclarata) impossibilità economica del contribuente per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, ad avviso della Commissione rimettente, nella situazione
considerata si avrebbe, infatti, un trattamento ingiustificatamente
discriminato rispetto a quello riservato al contribuente nella
parallela (e sostanzialmente non diversa) ipotesi di mancato
pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo; con
riguardo alla quale ultima, ai sensi dell'art. 97, quinto comma,
dello stesso d.P.R. n. 602, non si fa luogo, invece, alla
applicazione della pena pecuniaria (prevista nel precedente co. 1)
"se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato
determinato da impossibilità economica";
che, l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;
Considerato che, rispetto al generale principio di irrilevanza
delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non)
imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la
riferita disposizione dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. 602/1973
ha carattere innegabilmente derogatorio;
che ciò di per sé comporta la manifesta inammissibilità della
odierna questione, stante che nel rapporto tra norma generale e norma
derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto ma non anche
invece essere utilizzata come tertium comparationis nel giudizio di
legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della
Costituzione (cfr. nn. 2/1982; 17, 427/1990; 194/1991, ex plurimis);
che i rilievi di merito del giudice a quo non possono quindi
trovare altro interlocutore che il legislatore il quale peraltro si
è già mosso nella direzione di un diverso bilanciamento tra an e
quantum della misura in esame con l'art. 6, comma 3, d.-l. 4 febbraio
1994 n. 90, in corso di conversione (non applicabile alla
fattispecie);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per
violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97,
quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte