Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1993

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso

proposto da Messina Salvatore contro l'Ufficio II.DD. di Mestre,

iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

ORDINANZA

Ritenuto che, in un giudizio promosso da un contribuente avverso

l'irrogazione di soprattassa su I.R.Pe.F. non tempestivamente versata

a causa di (dedotte) gravi difficoltà finanziarie in cui versava la

sua azienda (il cui principale cliente, il Governo libico, aveva

bloccato in quel periodo tutti i pagamenti nei riguardi dei fornitori

italiani), la Commissione tributaria di 2 grado di Venezia (adita in

sede di impugnazione avverso la decisione di primo grado reiettiva

del ricorso) ha sollevato, con ordinanza del 28 gennaio 1993,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

dirette), nella parte in cui sanziona con l'applicazione della

soprattassa del 40% il ritardo nel pagamento dell'imposta, da

effettuarsi mediante versamento diretto, anche nell'ipotesi in cui

questo sia (come nella specie) determinato da (ad avviso del giudice

a quo, acclarata) impossibilità economica del contribuente per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso della Commissione rimettente, nella situazione

considerata si avrebbe, infatti, un trattamento ingiustificatamente

discriminato rispetto a quello riservato al contribuente nella

parallela (e sostanzialmente non diversa) ipotesi di mancato

pagamento di imposta da riscuotere mediante iscrizione a ruolo; con

riguardo alla quale ultima, ai sensi dell'art. 97, quinto comma,

dello stesso d.P.R. n. 602, non si fa luogo, invece, alla

applicazione della pena pecuniaria (prevista nel precedente co. 1)

"se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato

determinato da impossibilità economica";

che, l'Avvocatura, per l'intervenuto Presidente del Consiglio

dei Ministri, ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;

Considerato che, rispetto al generale principio di irrilevanza

delle difficoltà economiche del debitore ai fini della (non)

imputabilità dell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la

riferita disposizione dell'art. 97, quinto comma, del d.P.R. 602/1973

ha carattere innegabilmente derogatorio;

che ciò di per sé comporta la manifesta inammissibilità della

odierna questione, stante che nel rapporto tra norma generale e norma

derogatoria, la seconda può bensì formare oggetto ma non anche

invece essere utilizzata come tertium comparationis nel giudizio di

legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della

Costituzione (cfr. nn. 2/1982; 17, 427/1990; 194/1991, ex plurimis);

che i rilievi di merito del giudice a quo non possono quindi

trovare altro interlocutore che il legislatore il quale peraltro si

è già mosso nella direzione di un diverso bilanciamento tra an e

quantum della misura in esame con l'art. 6, comma 3, d.-l. 4 febbraio

1994 n. 90, in corso di conversione (non applicabile alla

fattispecie);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973

n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette), per

violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione all'art. 97,

quinto comma, dello stesso decreto, sollevata dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte