Sentenza n. 140/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma
secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31
gennaio 1997 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico
di M. P., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del dibattimento celebrato nei confronti di persona
imputata del delitto di oltraggio (art. 341 codice penale), il
pretore di Latina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 599,
comma secondo, del codice penale - che esclude la punibilità di chi
commette i fatti preveduti dagli artt. 594 e 595 del codice (ingiuria
e diffamazione) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto
altrui e subito dopo di esso - nella parte in cui non ne è prevista
l'applicabilità anche al reato di cui all'art. 341 del codice
penale.
Il rimettente premette che dal dibattimento sarebbe emerso che gli
agenti di polizia giudiziaria, persone offese dall'oltraggio, avevano
tenuto nei confronti dell'imputata un comportamento complessivo che,
pur non integrando gli estremi della scriminante dell'art. 4 del
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944
("Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339,
341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o
l'incaricato del pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia
dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con
atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni"), appariva tale da
rivestire le caratteristiche della provocazione per "fatto ingiusto",
causa di giustificazione prevista dall'art. 599 cod. pen. in
relazione a fatti d'ingiuria o diffamazione, ma valutabile nel caso
di specie solamente come attenuante ai sensi dell'art. 62, comma
primo, n. 2, cod. pen.
Ad avviso del rimettente, tuttavia, il fatto che la Corte
costituzionale con la sentenza n. 341 del 1994 abbia ritenuto
irragionevole la diversità del minimo edittale del reato di
oltraggio rispetto alla pena prevista per il reato di ingiuria, sul
presupposto che la disparità di trattamento sanzionatorio appare
"non più giustificabile dall'attuale bilanciamento di interessi tra
la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale anche nei
casi di minima entità, e quella della libertà personale del
soggetto agente" comporterebbe che pari irragionevolezza dovrebbe
riscontrarsi anche nel diverso rilievo che dal codice viene dato al
rapporto tra condotta dell'autore del reato
(oltraggiante/ingiuriante) e comportamento della persona offesa, a
seconda che questi sia pubblico ufficiale o un privato cittadino.
In particolare, quando il privato si trova ad "interagire con
comportamenti del pubblico ufficiale che - sebbene non arbitrari -
rivestano le caratteristiche del fatto ingiusto di cui all'art. 599
c. II c.p." perché connotati da "estrema animosità verbale" e da
"patente scorrettezza" l'impossibilità di applicare l'esimente della
provocazione comporterebbe un trattamento sanzionatorio
irragionevole, ingiustificatamente disomogeneo rispetto a chi subisca
"lo stesso comportamento da parte di altri privati, (...) non forniti
nemmeno del maggior prestigio del pubblico ufficiale, di per sé
capace di porre ulteriormente in soggezione il cittadino".
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura la sentenza n. 341 del 1994 citata dal
rimettente, pur dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art.
341 cod. pen. nella parte in cui prevede come minimo edittale la
reclusione per sei mesi, non ha affatto sancito l'esigenza di una
piena corrispondenza nel trattamento sanzionatorio tra la fattispecie
di oltraggio e quella di ingiuria, avendo al contrario la Corte
ribadito come "la plurioffensività del reato d'oltraggio rende
certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di
quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un
interesse che supera quello della persona fisica e investe il
prestigio e quindi il buon andamento della pubblica amministrazione".
Ad avviso dell'Avvocatura è dunque ragionevole che per il delitto
di oltraggio, in luogo dell'esimente della provocazione, sia prevista
l'autonoma scriminante della reazione agli atti arbitrari del
pubblico ufficiale, in quanto tale scriminante rappresenterebbe una
"forma speciale di provocazione, qualificata dal (e modellata sul)
particolare status di colui che la pone in essere" (Cass. sez. VI, 5
maggio 1992, Rosi). Considerato in diritto
1. - Il pretore di Latina ha sollevato, con riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 599, comma secondo, del codice penale - che esclude la
punibilità di chi abbia commesso un delitto di ingiuria o di
diffamazione nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto
altrui e subito dopo di esso - nella parte in cui non prevede
l'applicabilità di tale causa di giustificazione al delitto di
oltraggio a pubblico ufficiale.
In particolare, il giudice rimettente premette che nel caso di
specie il pubblico ufficiale aveva posto in essere comportamenti che
rivestivano le caratteristiche del fatto ingiusto, in quanto
connotati da "estrema animosità verbale" e da "patente
scorrettezza", e che però - non integrando gli estremi degli atti
arbitrari di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14 settembre 1944, n. 288 - rendevano applicabile in favore del
privato solo l'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, numero
2, cod. pen., e non la causa di giustificazione della provocazione,
operante esclusivamente per i delitti di ingiuria e diffamazione.
Ad avviso del giudice rimettente, l'impossibilità di applicare
tale causa di giustificazione al delitto di cui all'art. 341 cod.
pen. determinerebbe, a seconda che la persona offesa sia un privato o
un pubblico ufficiale e, quindi, sia configurabile, rispettivamente,
il delitto di ingiuria ovvero quello di oltraggio, una irragionevole
disparità di trattamento, a fronte di un analogo comportamento
provocatorio del soggetto passivo del reato.
Tali censure troverebbero conforto nella stessa giurisprudenza di
questa Corte, in particolare nella sentenza n. 341 del 1994, ove è
stata affermata l'irragionevolezza del diverso trattamento
sanzionatorio tra i delitti di ingiuria e di oltraggio, con
riferimento alla sproporzione per eccesso del minimo edittale
previsto per il secondo reato, non più giustificabile dall'attuale
bilanciamento di interessi "tra tutela dell'onore e del prestigio del
pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione) anche
nei casi di minima entità e quello della libertà personale del
soggetto agente".
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.
Sulla base della prospettazione del giudice rimettente, la
questione di legittimità costituzionale implica l'esame dei rapporti
tra le due cause di giustificazione della provocazione e della
reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale: è necessario in
particolare verificare se effettivamente quest'ultima non ricorra
quando il pubblico ufficiale abbia tenuto un comportamento
"provocatorio" ma non "arbitrario" e se per porre rimedio alla
conseguente denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione si
debba necessariamente ricorrere ad un intervento integrativo di
questa Corte sull'art. 599, secondo comma, cod. pen., sì da
ricomprendervi anche il caso in cui il privato commetta un oltraggio
nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del pubblico
ufficiale e subito dopo di esso.
In particolare, nel confronto tra gli elementi costitutivi delle
due cause di giustificazione vengono in considerazione da un lato il
"fatto ingiusto altrui", dall'altro gli "atti arbitrari".
Iniziando l'esame da questi ultimi, l'ordinanza di rimessione si
basa sul presupposto che il comportamento provocatorio del pubblico
ufficiale, definito in termini di "estrema animosità verbale" e di
"patente scorrettezza", pur integrando gli estremi del fatto
ingiusto, non rientra tra gli atti arbitrari rilevanti ai fini
dell'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4
del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944. Se ne deve
indurre che il giudice rimettente si sia implicitamente richiamato
all'indirizzo, nettamente prevalente nella giurisprudenza di
legittimità, che interpreta in termini assai restrittivi e rigorosi
questo elemento della causa di giustificazione in esame.
In effetti, alla stregua di tale indirizzo il comportamento del
pubblico ufficiale idoneo a scriminare la reazione del privato deve
essere non solo illegittimo, cioè eccedere dalle funzioni conferite
dalla legge, ma esprimere atteggiamenti aggressivi, vessatori, di
sopraffazione, ovvero essere ispirato da ragioni di malanimo,
prepotenza o capriccio, cioè denotare la pervicace intenzione di
agire al di fuori delle proprie attribuzioni e di realizzare un vero
e proprio sopruso nei confronti del privato. Può al riguardo
parlarsi di concezione soggettiva dell'atto arbitrario, nel senso che
si richiede che gli atti del pubblico ufficiale siano sorretti dalla
dolosa consapevolezza dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del
proprio comportamento. Sulla base di questi presupposti, la
prevalente giurisprudenza ritiene che comportamenti semplicemente
inurbani, scorretti o sconvenienti non siano qualificabili come atti
arbitrari, ed esclude di conseguenza in tali casi l'operatività
della esimente.
Tale orientamento, sebbene prevalente, non è peraltro esclusivo.
Alcune decisioni di legittimità, meno frequenti ma non isolate,
nonché la stragrande maggioranza delle sentenze di merito,
costruiscono in maniera radicalmente diversa i rapporti tra
illegittimità e arbitrarietà del comportamento del pubblico
ufficiale.
Attraverso varie decisioni relativamente recenti, che si integrano
tra loro e costituiscono un coerente superamento della precedente
giurisprudenza, la Suprema Corte ha sostenuto: che può essere
invocata l'esimente dell'atto arbitrario ogniqualvolta il pubblico
ufficiale abbia agito in modo aggressivo, vessatorio o comunque privo
di quei requisiti di convenienza e urbanità in cui si esprimono le
esigenze fondamentali di ogni civile convivenza; che è arbitrario
l'atto del pubblico ufficiale che, pur essendo sostanzialmente
legittimo, venga compiuto con modalità scorrette, offensive e
comunque sconvenienti, in quanto la convenienza e l'urbanità dei
modi, esplicitamente imposte a determinate categorie di pubblici
ufficiali, debbono ritenersi doverose anche in difetto di esplicita
disposizione legislativa; che l'atteggiamento villano non può
comunque essere consentito al pubblico ufficiale e che la
scorrettezza e la sconvenienza delle modalità di esercizio di una
attività conforme sotto il profilo sostanziale alle norme di legge
si traducono in un eccesso dai limiti delle attribuzioni del pubblico
ufficiale. Attraverso questo indirizzo giurisprudenziale risulta
superata anche la concezione soggettiva dell'atto arbitrario, in
quanto non si fa più cenno al requisito della dolosa consapevolezza
in capo al pubblico ufficiale della illegittimità e della
arbitrarietà del proprio comportamento.
Logicamente conseguente a questa impostazione è la sua proiezione
sui rapporti tra le due cause di giustificazione della reazione agli
atti arbitrari e della provocazione, puntualmente colta attraverso
l'affermazione che la prima non è altro che una speciale ipotesi di
provocazione, qualificata dallo status di pubblico ufficiale di colui
che la pone in essere.
3. - Dei due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, il primo,
fatto proprio dal giudice rimettente, determinerebbe il denunciato
contrasto con l'art. 3 Cost.; il secondo, invece, consentirebbe di
superare il prospettato vizio di costituzionalità, in quanto il caso
oggetto del presente giudizio rientrerebbe nella sfera di
applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n.
288 del 1944, alla stregua di una interpretazione che appare
agevolmente sostenibile e compatibile con gli ordinari canoni
ermeneutici.
Militano in primo luogo a favore dell'interpretazione più lata
dell'esimente della reazione ad atti arbitrari ragioni di ordine
storico-politico. Presente nel codice penale Zanardelli del 1889, la
causa di giustificazione venne abolita dal codice penale del 1930, in
nome di una malintesa tutela del prestigio e della "infallibilità"
degli agenti della pubblica autorità, per essere poi reintrodotta,
ancor prima della fine della guerra di Liberazione, dal decreto
legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, unitamente ad
altre significative modifiche dell'ordinamento penale, ritenute
coessenziali al passaggio dal regime autoritario al nuovo ordinamento
democratico e alla nuova impostazione dei rapporti tra autorità e
cittadino.
Le vicende storiche della causa di giustificazione della reazione
agli atti arbitrari del pubblico ufficiale sono dunque sintomatiche
della diversa disciplina dei rapporti tra cittadino e autorità
rispettivamente negli ordinamenti liberal-democratici e nei regimi
totalitari: in particolare, riflettono le garanzie e le forme di
tutela che i primi riconoscono ai privati in caso di comportamenti
abusivi dei pubblici ufficiali. Rientra perciò nei poteri-doveri
dell'interprete tenere conto dello sviluppo storico dell'istituto che
egli è chiamato ad applicare, attribuendogli il significato più
consono alla struttura complessiva dell'ordinamento vigente, alla
luce dei principi e dei valori espressi dalla Costituzione.
Non paiono di ostacolo a tale interpretazione né la formulazione
letterale della norma, né considerazioni di ordine sistematico.
Il doppio richiamo, contenuto nell'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale in esame, all'eccesso dai limiti delle proprie
attribuzioni e agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non impone,
infatti, di costruire l'arbitrarietà come un quid pluris diverso e
ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni, riferito, sotto il
profilo oggettivo, alle modalità di esercizio delle funzioni e
sorretto, sotto l'aspetto soggettivo, dalla dolosa consapevolezza
dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento.
Anche alla stregua della stessa interpretazione letterale delle
espressioni usate dall'art. 4, può ragionevolmente sostenersi che
arbitrarietà ed eccesso dalle attribuzioni esprimono il medesimo
fenomeno, sotto il profilo, rispettivamente, delle modalità con cui
il pubblico ufficiale ha dato esecuzione all'atto illegittimo e della
illegittimità dell'atto in sé considerato; altrettanto plausibile
è concludere, sulla scia della interpretazione prospettata dalla
giurisprudenza di legittimità minoritaria, che il comportamento
scorretto, incivile, inurbano, sconveniente del pubblico ufficiale
rende di per sé la sua condotta estranea alle funzioni e, quindi,
illegittima.
Questa interpretazione è avvalorata dalla legislazione (v. ad
esempio l'art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché
l'impianto ispiratore della legge 7 agosto 1990, n. 241) che a vario
titolo impone norme di comportamento ai pubblici impiegati o delinea
principi generali dell'azione amministrativa, volti ad impostare in
un contesto di lealtà e di reciproca fiducia e collaborazione i
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Si può pertanto
concludere che l'arbitrarietà da un lato non implica un quid pluris
rispetto alla "illegittimità", dall'altro è sufficiente a
qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti
posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé
"legittime", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità
impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione
stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di
correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei
pubblici ufficiali.
4. - L'interpretazione conforme a Costituzione si pone non solo in
linea con le ragioni storico-politiche che hanno indotto il
legislatore a reintrodurre sin dal 1944 nell'ordinamento penale la
causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari, ma si
innesta su interventi di questa Corte volti a rendere altre norme
contenute nel capo del codice penale relativo ai delitti dei privati
contro la pubblica amministrazione compatibili con l'assetto dei
rapporti tra autorità e cittadino propri di un ordinamento
democratico. Valga per tutti il richiamo alla sentenza n. 341 del
1994, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la misura
minima edittale di sei mesi di reclusione prevista dall'art. 341 cod.
pen., rilevando, tra l'altro, che tale sanzione appare "come il
prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra
pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e
discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che
è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione
repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società
non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura
degli interessi di quest'ultima".
5. - Alla stregua delle considerazioni sinora esposte, emerge una
sostanziale coincidenza tra l'illegittimità-arbitrarietà del
comportamento del pubblico ufficiale che ha dato causa alla reazione
oltraggiosa del privato e il fatto ingiusto altrui di cui all'art.
599, comma secondo, cod. pen. Al riguardo, è significativo che la
giurisprudenza di legittimità definisca il fatto ingiusto altrui
come qualsiasi comportamento contrario alle regole sociali che
improntano la convivenza civile, a prescindere dalla sua contrarietà
a norme giuridiche, adottando espressioni in cui è dato cogliere una
significativa assonanza con la scorrettezza, la sconvenienza,
l'aggressività che connotano in termini di arbitrarietà il
comportamento del pubblico ufficiale contrastante con gli specifici
doveri attinenti allo svolgimento delle sue attribuzioni.
D'altro canto la struttura della causa di giustificazione della
reazione agli atti arbitrari implicitamente richiama - quantomeno
nella specifica ipotesi della reazione oltraggiosa del privato - i
requisiti dello stato d'ira e della conseguente immediatezza della
reazione: poiché il comportamento del pubblico ufficiale deve avere
"dato causa" alla reazione del privato, la reazione si accompagna per
lo più ad uno stato di concitazione e di alterazione, assimilabile
ad una risposta ab irato. È dato dunque riscontrare un rapporto di
"causalità psichica" tra il comportamento del pubblico ufficiale e
la reazione del privato, non diverso dal rapporto tra il fatto
ingiusto e lo stato d'ira richiamato dall'art. 599, comma secondo,
cod. pen.; rapporto che trova conferma nella stessa struttura del
delitto di oltraggio, ove si richiede che l'offesa all'onore o al
prestigio del pubblico ufficiale avvenga "in presenza di lui e a
causa o nell'esercizio delle sue funzioni".
Ove debba essere applicata al delitto di oltraggio, la causa di
giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico
ufficiale ricalca dunque la struttura della provocazione, dalla quale
si differenzia per gli elementi specializzanti della qualità di
pubblico ufficiale della persona offesa e della conseguente
specificità del fatto ingiusto su cui si innesta la reazione,
individuato in relazione alle funzioni del soggetto passivo e ai
doveri di correttezza, di convenienza e di urbanità che debbono
connotare i rapporti tra i pubblici ufficiali ed i privati.
Così delineati i rapporti tra provocazione e reazione agli atti
arbitrari, risulta evidente che la presente questione di legittimità
costituzionale deve essere risolta mediante una interpretazione,
diversa da quella prospettata dal giudice rimettente, idonea a
superare i denunciati vizi di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma secondo, del
codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte