Sentenza n. 140/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) della
delibera della Giunta regionale della Lombardia n. 23995 del 13
gennaio 1997 recante: "Determinazioni in merito alle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e n.
517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 4 aprile 1997, depositato in Cancelleria il 10
successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1997; b) del
d.P.R. 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private", promosso con ricorso
della Regione Lombardia, notificato il 21 aprile 1997, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 25 del registro
conflitti 1997.
Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia e del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'Avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Lombardia e gli Avvocati dello Stato Raffaele Tamiozzo e Michele
Dipace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 4 aprile 1997, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ed il Ministro della sanità, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lombardia,
impugnando la deliberazione della Giunta regionale n. 23995 del 13
gennaio 1997, recante "Determinazioni in merito alle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n. 502 del 1992 e
n. 517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento",
emanata sui presupposti della mancata adozione dell'atto di indirizzo
e coordinamento relativo ai requisiti strutturali tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività
sanitarie, di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e
successive modificazioni, da un lato, e della scadenza del termine
biennale previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 per l'accreditamento transitorio dei soggetti
convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità
del nuovo rapporto fondato sull'accreditamento.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato in quanto
gravemente invasivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato in
materia di disciplina delle attività di ricovero e cura rese in
regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di
fissazione dei criteri di accreditamento delle strutture pubbliche e
private e di individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle predette strutture, in violazione degli
artt. 32, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell'art. 8, commi 4
e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; dell'art. 9, comma 1,
lettera g), del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; dell'art. 6, comma 6,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724; dell'art. 8, comma 18, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art. 2, commi 5 ed 8, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549; dell'art. 1, commi 4 e 32, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Al riguardo, nel ricorso si espone che con la deliberazione
impugnata, la Regione Lombardia ha disposto che nelle more
dell'emanazione del provvedimento di cui al più volte citato art. 8,
comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, con decorrenza 1 gennaio 1997
siano accreditate:
a) le strutture di ricovero e cura già accreditate per il
biennio 1995/1996;
b) le strutture sanitarie autorizzate ed in esercizio alla data
del 13 gennaio 1997;
c) le strutture che ottengano l'autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio nel periodo compreso tra l'adozione della deliberazione
e l'emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento
attuativi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del citato
decreto legislativo;
d) le strutture già transitoriamente accreditate per il biennio
1995/1996, che entro trenta giorni chiedano di modificare la propria
organizzazione funzionale, nel rispetto del numero dei posti letto
autorizzati, anche con l'istituzione di nuove specialità mediche.
In tal modo sarebbe, di fatto, abolita ogni barriera all'entrata di
nuovi soggetti erogatori sul mercato, senza parallelamente provvedere
ad introdurre forme di regolazione atte a prevenire e contrastare
inconvenienti quali, ad esempio, la formazione di un regime sanitario
a doppia velocità, nel senso di far gravare solo sulle strutture
pubbliche determinati oneri, come i servizi non necessariamente
remunerativi, oppure funzioni di carattere clinico meno premianti.
Nel provvedimento di cui trattasi, inoltre, non si farebbe alcun
cenno ai criteri che si intendono adottare per procedere alla
contrattazione per la allocazione delle risorse regionali destinate
al finanziamento dell'assistenza ospedaliera, con violazione non solo
dell'art. 118, ma altresì dell'art. 119 della Costituzione.
Né l'operato della Regione Lombardia sarebbe giustificato alla
luce del principio della libera scelta da parte dell'assistito.
2. - Con atto depositato in data 21 aprile 1997 si è costituita in
giudizio la Regione Lombardia, eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità, anche per tardività, del ricorso e chiedendo che
lo stesso sia respinto per infondatezza, riservandosi di
controdedurre più specificamente.
3. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica,
ciascuna delle parti ha depositato una memoria, con la quale
ribadisce le proprie ragioni.
In particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto
presente che alcune Regioni, tra cui la Regione Lombardia, in
ottemperanza a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997, hanno provveduto ad
emanare vari provvedimenti (leggi regionali e/o decreti giuntali),
contenenti le norme in materia di autorizzazioni e di accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private.
La Regione Lombardia, infatti, ha emanato la legge regionale 11
luglio 1997, n. 31, concernente norme per il riordino del servizio
sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi
sociali, e la conseguente deliberazione di Giunta (prevista dall'art.
12, commi 3 e 4 della predetta legge regionale), con cui ha
provveduto a definire i requisiti e gli indicatori per
l'accreditamento delle strutture sanitarie, con indicazione analitica
dei criteri e degli indicatori di riferimento.
Dall'esame di tale ultimo provvedimento il ricorrente ritiene che
la Regione Lombardia si sia adeguata alle indicazioni ed alle
prescrizioni di cui al più volte citato atto governativo di
indirizzo e coordinamento. Tuttavia, nella considerazione che i
tempi per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal
decreto stesso sono previsti, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 3, comma 3, dello stesso d.P.R. 14 gennaio 1997, in anni
cinque - con la conseguenza che la deliberazione impugnata
continuerebbe a produrre effetti per il periodo antecedente alla
emanazione dell'atto di Governo - permarrebbe l'interesse alla
declaratoria di illegittimità.
La Regione Lombardia, con la memoria, eccepisce nell'ordine, le
seguenti eccezioni:
a) inammissibilità del ricorso, in quanto promosso, oltre che
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dal Ministro della
sanità, giacché, con riferimento all'art. 39 della legge 11 marzo
1953, n. 87 ed alla conforme giurisprudenza costituzionale, i
conflitti in questione devono svolgersi esclusivamente nel
contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri, da un
lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, mentre il singolo
ministro può essere legittimato a proporre conflitto di attribuzione
contro le Regioni solo nei limiti di cui al terzo comma del citato
art. 39;
b) irricevibilità del ricorso, giacché il termine per la
proposizione dello stesso decorre dall'avvenuta conoscenza dell'atto
impugnato da parte dello Stato-persona, attraverso i suoi organi
centrali e decentrati, ovvero dalla pubblicazione dell'atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, intervenuta in data 24
gennaio 1997.
Quanto alla prima ipotesi, rileva che la deliberazione di Giunta
regionale è stata dichiarata esecutiva dalla Commissione di
controllo in data 22 gennaio 1997.
Ne deriva, in primo luogo, che l'apposizione del visto di
esecutività precluderebbe la successiva proposizione del ricorso per
conflitto di attribuzione da parte dello Stato; in secondo luogo,
l'intervenuta approvazione da parte della Commissione di controllo
(gli atti della quale sono indubbiamente imputabili allo Stato)
costituirebbe il termine da cui computare la conoscenza dell'atto in
questione da parte dello Stato.
Quanto alla seconda ipotesi, l'atto in contestazione è stato
pubblicato nel BURL del 24 gennaio 1997, con la conseguenza che da
tale data decorre il termine per l'impugnazione della delibera.
Nel merito la Regione Lombardia espone ampiamente le ragioni che
dovrebbero condurre all'infondatezza del conflitto, e conclude
sottolineando come il decreto della Giunta regionale n. 39133/1998 si
adegui puntualmente alla normativa.
4. - Con ricorso notificato il 21 aprile 1997 e depositato il 29
aprile 1997, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 14
gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private", sia nel suo complesso che
in specie con riferimento all'art. 1, nella parte in cui, pur
dichiarando di mantenere ferma la competenza regionale, approva i
requisiti minimi; all'art. 2, nella parte in cui tale disposizione
impone il rispetto di requisiti minimi generali e specifici e detta
criteri generali per la determinazione dei requisiti ulteriori
rispetto a quelli minimi generali di cui all'art. 1, per gli standard
di qualità per l'accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e
private; all'art. 3 (Modalità di applicazione), portante disciplina
dell'efficacia dell'atto di indirizzo e coordinamento, con
particolare riguardo all'incidenza della disciplina stessa sulla
realizzazione di nuove strutture e sull'ampliamento o trasformazione
di quelle esistenti; nonché quanto alle tabelle approvate in
allegato, portanti l'elencazione dei requisiti minimi generali di
natura organizzativa, strutturale e tecnologica e dei requisiti
minimi specifici, sotto gli stessi profili, per le prestazioni di
assistenza in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
La ricorrente Regione assume che l'atto de quo che trova il suo
fondamento nell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni, contiene l'approvazione
dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi,
individuati in allegato, e suddivisi in requisiti organizzativi
generali, requisiti strutturali e tecnologici generali, requisiti
specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture
che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale e per le strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero.
La disciplina di tali requisiti minimi generali sotto il profilo
organizzativo contiene, tuttavia, prescrizioni indirizzate
direttamente ai direttori generali delle unità sanitarie locali,
anziché alle Regioni, violando le competenze legislative o
regolamentari ed amministrative costituzionalmente attribuite a
queste ultime dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, esorbitando
dalla sua funzione istituzionale e dal suo fondamento legislativo,
come individuato dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 e
contravvenendo ai precetti dettati in materia di indirizzo e
coordinamento dalla Corte costituzionale.
La lesione delle competenze regionali sarebbe, altresì, ravvisata
anche nella disciplina dei "requisiti minimi strutturali tecnologici
e organizzativi specifici", la quale, lungi dal porre principi
fondamentali, conterrebbe puntuali e dettagliate disposizioni che
penalizzerebbero gli spazi di autonomia necessari allo svolgimento
delle funzioni regionali, con conseguente violazione degli artt. 117
e 118 della Costituzione, anche alla luce del riparto delle
competenze di cui alla legge n. 833 del 1978; dell'art. 97 della
Costituzione, nonché dello stesso art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 502
del 1992 sotto il profilo della carenza di fondamento legislativo e
della violazione del principio di legalità.
Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato introdurrebbe
previsioni duramente penalizzanti sotto il profilo dell'entrata in
vigore della disciplina e degli effetti di essa sulla normativa
regionale vigente (cfr., in particolare, le leggi regionali della
Lombardia 7 giugno 1980, n. 79; 17 febbraio 1986, n. 5; 6 febbraio
1990, n. 7), in quanto il primo ed il secondo comma dell'art. 3
fornirebbero interpretazioni diverse per dare attuazione alle
disposizioni in esso contenute.
5. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero
infondato, riservandosi di controdedurre più specificamente.
6. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica,
ciascuna delle parti ha depositato una memoria, con la quale
ribadisce le proprie ragioni.
In particolare, la Regione Lombardia fa presente che il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis con varie
pronunzie, ha parzialmente annullato il d.P.R. 14 gennaio 1997, nelle
parti relative all'introduzione, con i relativi criteri, dei
requisiti "ulteriori" per l'accreditamento di strutture pubbliche e
private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione.
Inoltre la recente legge 30 novembre 1998, n. 419, recante "Delega
al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale
e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo n. 502 del 1992" ha attribuito al Governo il potere di
definire, ai fini dell'accreditamento in questione, standard minimi
di strutture, attrezzature e personale.
Tuttavia, un ulteriore aspetto della illegittima invasività
operata dall'impugnato d.P.R. viene evidenziato nel fatto che esso
detta prescrizioni indirizzate non alle Regioni, bensì direttamente
alle aziende sanitarie nazionali ed ai loro direttori generali.
Anche il Presidente del Consiglio ribadisce le proprie ragioni,
sottolineando la necessità di un atto di indirizzo e coordinamento
diretto ad uniformare e qualificare il Servizio sanitario nazionale e
a predisporre da parte delle Regioni adeguati controlli
sull'esistenza dei requisiti minimi e sugli ulteriori standard. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso notificato il 4 aprile 1997 (r. confl. n.13 del
1997) il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della
sanità hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
Regione Lombardia, impugnando la deliberazione della Giunta regionale
n. 23995 del 13 gennaio 1997, recante "Determinazioni in merito alle
disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi n.
502 del 1992 e n. 517 del 1993 relativamente all'istituto
dell'accreditamento".
Con successivo ricorso notificato il 21 aprile 1997 (r. confl. n.
25 del 1997) la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 14
gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private", sia nel suo complesso che
in specie con riferimento all'art. 1, nella parte in cui, pur
dichiarando di mantenere ferma la competenza regionale, approva i
requisiti minimi; all'art. 2, nella parte in cui tale disposizione
impone il rispetto di requisiti minimi generali e specifici e detta
criteri generali per la determinazione dei requisiti ulteriori
rispetto a quelli minimi generali di cui all'art. 1, per gli standard
di qualità per l'accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e
private; all'art. 3 (Modalità di applicazione), portante disciplina
dell'efficacia dell'atto di indirizzo e coordinamento, con
particolare riguardo all'incidenza della disciplina stessa sulla
realizzazione di nuove strutture e sull'ampliamento o trasformazione
di quelle esistenti; nonché quanto alle tabelle approvate in
allegato, portanti l'elencazione dei requisiti minimi generali di
natura organizzativa, strutturale e tecnologica e dei requisiti
minimi specifici, sotto gli stessi profili, per le prestazioni di
assistenza in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
Stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva i ricorsi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Preliminarmente deve essere preso in considerazione il ricorso
n. 13 del 1997 ed esaminata l'eccezione di inammissibilità,
sollevata dalla Regione Lombardia, sotto il profilo che il ricorso è
stato promosso, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
dal Ministro della sanità.
È esatto che il singolo ministro, in assenza della ipotesi di
delega da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - che qui
non ricorre non essendo stata neppure indicata né l'esistenza di
delega, né la qualità in nome e per conto del delegante, peraltro
presente come primo ricorrente in sede di proposizione del ricorso -
non sia legittimato a proporre per lo Stato conflitto di attribuzioni
nei confronti della Regione.
La mancanza di legittimazione da parte del ministro non comporta
peraltro la inammissibilità del presente conflitto ritualmente
proposto dal Presidente del Consiglio, cui spetta la legittimazione a
sollevare i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri (sentenza n. 172 del 1983).
3. - È, invece, fondata l'altra eccezione, sollevata sempre dalla
Regione Lombardia, relativa alla tardività del ricorso (notificato
il 4 aprile 1997), in quanto proposto oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'atto impugnato (deliberazione della Giunta
regionale della Lombardia 13 gennaio 1997, n. 23995) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del 24 gennaio 1997 (sentenza n.
286 del 1985).
Detta pubblicazione è normativamente prevista come forma di
pubblicità integrale degli atti regionali (come nella fattispecie)
contenenti indirizzi rivolti con carattere di generalità ad
amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti (art. 2, numero
2, della legge regionale della Lombardia 23 aprile 1985, n. 33), ed
è intervenuta dopo che l'atto era stato dichiarato esecutivo dalla
Commissione di controllo. Ma tale effetto (ai fini della decorrenza
del termine di impugnazione) della pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale può verificarsi anche quando la inserzione nella Gazzetta
o Bollettino abbia "uno scopo di mera pubblicità", tutte le volte
che per l'ordinamento vi sia un rapporto di coessenzialità tra
pubblicazione su giornale ufficiale di un determinato atto e la
produzione di effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza
legale (sentenza n. 611 del 1987).
In realtà quando un atto ufficiale è diretto a destinatari non
determinati singolarmente e, come tale, ha un'efficacia indivisibile
o non differenziabile da soggetto a soggetto, la sua pubblicazione è
assorbente e determinante rispetto a qualsiasi altra forma di
conoscenza legale (sentenza n. 611 del 1987).
In ogni caso, trattandosi di atto, per il quale, rispetto al
Presidente del Consiglio, non si può fare questione di soggetto
contemplato o al quale si riferisce l'atto o di destinatario di
specifica necessaria comunicazione, la conoscenza legale coincide con
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (v. sentenza n. 611 del
1987; n. 158 del 1976).
Del resto l'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
fa decorrere il termine per produrre il ricorso per conflitto di
attribuzioni "dalla notificazione o pubblicazione ovvero
dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato", con richiamo a
criterio identico a quello previsto per la giustizia amministrativa
(sentenza n. 611 del 1987; n.132 del 1976).
Nello stesso tempo l'atto impugnato contiene la formula della
pubblicazione nel Bollettino con carattere creativo dell'obbligo di
pubblicazione - come sostenuto dalla difesa dello Stato in sede di
discussione orale - ma attuativo della pubblicità prescritta dalla
citata legge regionale n. 33 del 1985.
4. - Passando all'esame del conflitto n. 25 del 1997, deve essere
rilevato preliminarmente che, per concorde ammissione delle parti
(Presidente del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia), in
adeguamento alle indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento
impugnato (d.P.R. 14 gennaio 1997), la Regione Lombardia ha emanato
la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, concernente norme per il
riordino del servizio sanitario regionale e la conseguente
deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998 n. 6/38133 (ai sensi
dell'art. 12, commi 3 e 4 della stessa legge regionale), con cui sono
stati definiti i requisiti e gli indicatori delle strutture
sanitarie.
Inoltre, il d.P.R. 14 gennaio 1997 - a prescindere
dall'annullamento intervenuto per la parte che qui interessa con tre
pronunce del Tar Lazio, che non risultano né oggetto di pronuncia di
sospensione dell'esecutività né passate in cosa giudicata - è
insuscettibile di ulteriore applicazione nella Regione Lombardia e
non può produrre alcun pregiudizio lesivo per la sfera delle
competenze della stessa Regione.
Infatti, per effetto della contestuale dichiarazione di
inammissibilità per tardività del conflitto proposto dallo Stato
contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995
del 13 gennaio 1997, per il periodo anteriore all'applicabilità
delle citate disposizioni regionali sopravvenute (legge regionale
della Lombardia 11 luglio 1997, n. 31 e deliberazione di Giunta 6
agosto 1998 n. 6/38133) rimane incontestato l'assetto derivante dalla
deliberazione suddetta. A sua volta, detto assetto è stato
sostituito, per il periodo successivo, dalla vigente legge regionale
11 luglio 1997, n. 31 e conseguente deliberazione di attuazione che -
si noti - si sono adeguate al sistema dei requisiti fissati dallo
Stato per l'esercizio delle attività sanitarie e per quelli
ulteriori relativi all'accreditamento.
Nel contempo è sopravvenuta la nuova normativa statale (legge 30
novembre 1998, n. 419), che ha conferito al Governo i poteri per le
modificazioni ed integrazioni del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
con specifici criteri che riconducono espressamente nella
programmazione sanitaria la scelta dell'assistito nei confronti delle
strutture e dei professionisti accreditati con i quali il Servizio
sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, prevedendo
obiettivi anche di efficienza dei servizi, nonché la determinazione
di un modello di accreditamento in applicazione dei criteri posti
dall'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 e, infine, la definizione di
standard minimi di strutture ai fini dell'accreditamento con richiamo
espresso al succitato d.P.R. 14 gennaio 1997 ((art. 2, lettere d),
g), gg) e hh), della legge 30 novembre 1998, n. 419)).
Di conseguenza, è sopravvenuto il difetto di interesse della
Regione Lombardia alla risoluzione del conflitto di attribuzione sul
d.P.R. 14 gennaio 1997 e, pertanto, deve essere dichiarata
l'inammissibilità anche del secondo ricorso preso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato
dallo Stato nei confronti della Regione Lombardia, con il ricorso
indicato in epigrafe;
b) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato
dalla Regione Lombardia, nei confronti dello Stato, con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte