Sentenza n. 141/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/11/1969 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66 del testo
unico delle norme sulla finanza locale approvato con R.D. 14 settembre
1931, n. 1175 (conciliazione amministrativa per le trasgressioni in
materia di imposte di consumo), promosso con ordinanza emessa il 124
aprile 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di
Principi Attilio, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6
luglio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di verbale della guardia di finanza, trasmesso
direttamente all'autorità giudiziaria (ed in secondo originale a
quella amministrativa), Principi Attilio veniva tratto a giudizio dal
pretore di Recanati per rispondere del delitto di evasione fraudolenta
dell'imposta di consumo, previsto e punito dall'art. 55 del testo
unico delle norme per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n.
1175).
Prima dell'apertura del dibattimento, il Principi chiedeva d'essere
ammesso all'oblazione processuale, determinandosi la somma da pagare ai
sensi degli artt. 66 e 59 del citato testo unico, e il pretore
respingeva tale istanza, osservando che le norme da applicarsi nella
specie (art. 66 del testo unico e artt. 235 e seguenti del R.D. 30
aprile 1936, n. 1138) non consentivano l'accoglimento della richiesta,
essendo riservato ogni potere in proposito all'autorità
amministrativa.
Eccepita l'illegittimità costituzionale del citato art. 66 ad
opera dell'imputato e del P.M., il giudice a quo dichiarava non
manifestamente infondata la questione, e con ordinanza 24 aprile 1968
rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Mediante atto depositato il 5 luglio 1968 interveniva in giudizio
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza del proposto giudizio di illegittimità.
La questione sottoposta all'esame della Corte si articola in
diversi aspetti che possono così enunciarsi:
1) Se l'art. 66, in relazione agli artt. 55, 59, 90 del R.D. 14
settembre 1931, n. 1175 (T.U. finanza locale) costituendo, in ipotesi,
"un esempio isolato di assoluta discrezionalità di una autorità
amministrativa non soltanto nel determinare la somma da versarsi per
estinguere il reato, ma in radice, nel decidere se ammettere o non
ammettere all'oblazione", dia luogo ad un potere arbitrario, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e se la norma impugnata,
conferendo al Sindaco (o alla Commissione consorziale) i poteri
sopraindicati, con esclusione di ogni controllo sull'esercizio dei
medesimi ad opera del giudice ordinario, non contrasti con l'art. 113
della Costituzione.
2) Se la norma impugnata, consentendo all'autorità amministrativa
di valutare se sussista o meno l'estremo della frode, elemento
discretivo tra i delitti e le contravvenzioni in tema di imposte di
consumo, dia luogo all'esercizio di funzioni giurisdizionali in
contrasto con l'art. 102 della Carta, e nel contempo non possa
precludere l'esercizio dell'azione penale, che è imposta al P.M.
dall'art. 112 della Costituzione, qualora l'autorità locale, esclusa
la frode, abbia ammesso il trasgressore alla definizione amministrativa
del reato.
3) Se la norma impugnata, e lo speciale procedimento in essa
previsto, disciplinato anche dall'art. 236 del relativo regolamento
(R.D. 30 aprile 1936, n. 1138), assicurino convenientemente l'esercizio
del diritto di difesa e se l'onere del deposito di una somma non
superiore ad un quarto del massimo dell'ammenda, a garanzia
dell'istanza di oblazione, non costituisca ostacolo all'esercizio di un
diritto, con conseguente violazione dell'art. 24 della Carta.
Quanto al denunziato contrasto dell'art. 66 T.U. finanza locale con
gli artt. 3 e 113 della Costituzione la Presidenza del Consiglio si
richiama alla decisione 8 luglio 1967, n. 95, con la quale questa Corte
dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale sorte
in tema di oblazione per le contravvenzioni alle norme sulla caccia e
ai regolamenti comunali.
Circa l'ipotizzata violazione degli artt. 102 e 112 della Carta, la
difesa dello Stato osserva che l'art. 66 T.U. finanza locale, mentre
non dà luogo ad un tipo di valutazione diverso da quello che viene
abitualmente svolto dalla pubblica amministrazione nella definizione
amministrativa delle contravvenzioni, non preclude l'esercizio
dell'azione penale da parte del P.M., esercizio che rimane pieno nella
ipotesi delittuosa e condizionato, invece, alla mancata conciliazione
nelle fattispecie contravvenzionali.
In ordine alla denunziata violazione degli artt. 113 e 24 della
Costituzione, la Avvocatura osserva che il provvedimento del Sindaco (o
della Commissione consorziale) non è sottratto alla tutela
giurisdizionale, in quanto può essere impugnato (art. 90 T.U. finanza
locale) davanti al Consiglio di Stato.
Infine al rilievo di un possibile contrasto con il principio
sancito dall'art. 24 della Costituzione derivante dall'obbligo di
accompagnare la domanda di oblazione con un deposito stabilito
dall'ufficio delle imposte in misura non superiore al quarto del
massimo dell'ammenda (art. 236 regolamento approvato con R.D. 30 aprile
1936, n. 1138), si oppone che il denunciato, ove ritenga di non essere
responsabile, non ha che da affrontare il giudizio, nulla depositando a
garanzia, libero di difendersi nel modo da lui ritenuto migliore. Considerato in diritto :
Il pretore di Recanati ha sottoposto all'esame della Corte la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del testo unico
per la finanza locale sotto i seguenti profili: a) che il potere
discrezionale attribuito all'autorità amministrativa di ammettere o
meno un soggetto all'oblazione, potrebbe violare il principio
costituzionale di eguaglianza nonché l'art. 113 della Carta, essendo
espressamente escluso il sindacato giurisdizionale su di esso; b) che
il suddetto potere, implicando la valutazione della sussistenza
dell'estremo della frode, elemento discretivo tra i delitti e le
contravvenzioni in tema di imposte di consumo, potrebbe dar luogo
all'esercizio di funzioni giurisdizionali e alla preclusione
dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 102 e 112 della
Costituzione; c) che il denunciato procedimento di oblazione,
condizionando l'esame della domanda di conciliazione al previo deposito
di una cauzione (art. 236 del regolamento) violerebbe il diritto di
difesa.
1. - Va in primo luogo rilevato che la norma impugnata, con
l'attribuire al Sindaco e alla Commissione consorziale il potere di
determinare volta per volta la somma da versare a titolo di oblazione,
soddisfa l'esigenza di adeguare il disposto normativo alla
particolarità del caso concreto, il che è indispensabile per
realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che si
traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione
(sentenza n. 95 del 1967).
Aggiungasi, per quanto attiene al più ampio potere di decidere se
ammettere o meno un soggetto alla conciliazione amministrativa, che
esso non si risolve in una mera facoltà non legittimando la norma
impugnata un trattamento differenziato di casi uguali. Invero
l'esercizio di tale potere, regolato dai comuni principi che assicurano
la legittimità dell'azione amministrativa, è suscettibile di riesame
mediante i ricorsi amministrativi.
Non può tuttavia ignorarsi che la disposizione impugnata, pur
ammettendo espressamente i ricorsi amministrativi contro la decisione
sull'istanza di oblazione, sembra aver voluto escludere ogni forma di
ulteriore tutela giurisdizionale mediante l'inciso "e non compete
gravame davanti all'autorità giudiziaria".
Tale disposto contrasta con il principio costituzionale secondo cui
contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa (art. 113 della
Costituzione).
Eliminato il predetto inciso, la discrezionalità in esame, del cui
esercizio la pubblica amministrazione deve dar conto, è certamente
sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità ed il
privato può in tal modo far accertare l'eventuale vizio di disparità
di trattamento, sicché si palesa insussistente l'asserita violazione
dell'art. 3 della Costituzione. Esula poi dalla competenza di questa
Corte l'esame dei limiti temporali entro i quali l'istanza di
conciliazione amministrativa può essere presentata.
2. - Deve ancora riaffermarsi il principio che "non può dirsi
esercizio di giurisdizione il potere di valutazione, che, come nel caso
dell'istanza di oblazione, viene attribuito alla autorità
amministrativa, potere che, pur importando una valutazione del singolo
caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima ed al di fuori
del processo giurisdizionale" (sentenza n. 95 del 1967).
Né può ritenersi che la facoltà della pubblica Amministrazione
di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della
frode, precluda necessariamente l'esercizio della azione penale per
delitto da parte degli organi che ne sono investiti qualora ne
ricorrano gli estremi. Invero l'avvenuta oblazione non può impedire
l'azione penale per una imputazione a titolo di delitto, per
fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.
Si palesa quindi insussistente anche l'asserita violazione degli
artt. 102 e 112 della Costituzione.
3. - In ordine, infine, al preteso contrasto tra l'art. 24 della
Carta e l'onere di versare una cauzione perché l'istanza di ohlazione
possa essere presa in esame, occorre osservare, da un lato, che la
richiesta garanzia non incide sul diritto alla tutela giudiziale di
colui che ritenga di non aver commesso alcuna infrazione, il quale
potrà far valere tutte le sue ragioni, senza oneri, nel procedimento
penale; dall'altro, che il versamento di una modesta somma a garanzia
soddisfa l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie e non
contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'invocato
art. 24 della Costituzione.
Né può ignorarsi che un eventuale conflitto tra la norma di legge
impugnata e la disposizione regolamentare, che prevede la suddetta
cauzione (art. 236 citato RD.), rientra nella competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del RD. 14
settembre 1931, n. 1175 (T.U. delle norme per la finanza locale),
limitatamente all'inciso "e non compete gravame davanti all'autorità
giudiziaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1969:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte