Sentenza n. 141/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e
18, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge
fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1968 dal tribunale di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Del Cal Pietro, Zacchetti Sergio
e il fallimento Del Cal Pietro ed altri, iscritta al n.45 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 26 marzo 1969;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di
Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Banca Agricola
Mantovana e il fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed
altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;
3) ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Levay Ignac, iscritta al n. 171 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;
4) ordinanza emessa il 7 novembre 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Garbellini Giordano e il fallimento
Garbellini Giordano ed altri, iscritta al n. 228 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 165 del 2 luglio 1969;
5) ordinanze emesse il 12 marzo 1969 dal pretore di Roma e il 19
maggio 1969 dal tribunale di Roma nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Fusco Angelo e di Sarnataro Luigi,
iscritte ai nn. 231 e 237 del registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;
6) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Palombo Luigi, iscritta al n. 17 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Banca Agricola Mantovana e del
fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi gli avvocati Alberto Scalori, Carlo Fornario e Pio Pompa,
per la Banca Agricola Mantovana, l'avv. Mario Cassola, per il
fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed altri, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento di opposizione a sentenza
dichiarativa di fallimento promosso da Pietro Del Cal e Sergio
Zacchetti, il tribunale di Venezia, con ordinanza 17 ottobre 1968
(reg. ord. n. 45/1969), ha sollevato, in riferimento all 'art. 24 ,
secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15 e 18, primo comma, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.
Affermata la rilevanza delle questioni, detto tribunale ha
osservato che le prevalenti finalità di interesse pubblico, connesso
al turbamento dell'ordine economico che consegue al dissesto di una
impresa commerciale, non sono sufficienti a giustificare sul piano
costituzionale l'attribuzione al giudice del potere discrezionale di
disporre o non l'audizione del debitore. L'esercizio del diritto di
difesa, nella fase di cognizione sommaria precedente la dichiarazione
di fallimento, risulterebbe in tal caso condizionato dalla mera
eventualità che il debitore stesso sia informato, mediante l'ordine
di comparizione, della pendenza del procedimento fallimentare. E ciò
sembrerebbe contrastare col ricordato principio costituzionale, in
considerazione della gravità degli effetti che dal fallimento derivano
sulla persona e sul patrimonio del debitore.
Afferma ancora il tribunale, in ordine alla seconda questione, che
la difesa del debitore non si potrebbe ritenere, in ogni caso,
assicurata dal diritto di proporre opposizione. Ciò in considerazione
del fatto che il termine per esperire tale rimedio, ai sensi del
citato art. 18, primo comma, decorre dalla data di affissione
dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, alla porta
del tribunale, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che ne
abbia avuta il debitore.
Davanti a questa Corte, con atto di intervento 11 febbraio 1969,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, si è
costituita l'Avvocatura generale dello Stato.
Questa ha premesso che la questione prospettata riguarda
l'ipotesi, del tutto eccezionale, che l'imprenditore nulla sappia
della procedura di fallimento a suo carico prima della emanazione
della sentenza che ne accerti lo stato di dissesto. Ma anche in
questa ipotesi, che spesso si realizza per la fuga o la latitanza
dello stesso imprenditore insolvente, il diritto alla difesa sarebbe
assicurato nella fase successiva alla dichiarazione di fallimento,
mediante l'opposizione alla sentenza. Il dubbio sulla legittimità
costituzionale del citato art. 15 legge fallimentare non avrebbe,
quindi, alcun fondamento.
E nemmeno violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione si ravvisa nel disposto dell'art. 18, primo comma, il
quale concerne, appunto, la disciplina dell'opposizione. La
costituzionalità di detta norma è stata, infatti, già affermata
dalla menzionata sentenza n. 93 del 1962 di questa Corte, la quale ne
ha chiarita la compatibilità con le garanzie della difesa del
debitore, con particolare riguardo alla congruenza del termine
stabilito per l'esercizio della opposizione.
2. - La legittimità degli stessi artt. 15 e 18, primo comma, è
stata posta in dubbio, sempre in relazione all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, anche dal pretore di Roma, in base a motivi
analoghi a quelli sopra riferiti, con ordinanza 12 marzo 1969 (reg.
ord. n. 231/1969), nel procedimento penale a carico di Fusco Angelo,
imputato del delitto di bancarotta semplice.
3. - La questione di legittimità costituzionale del solo art. 15
è stata parimenti sollevata dalla Corte di appello di Brescia con
ordinanza 29 gennaio 1969 (n. 103 reg. ord. 1969), nel corso del
procedimento di opposizione, in sede di gravame, promosso dal debitore
Eros Martini e dalla creditrice Banca Agricola Mantovana contro la
sentenza dichiarativa di fallimento, pronunziata dal tribunale di
Mantova il 17 marzo 1965, a carico dello stesso Martini, di altri soci
illimitatamente responsabili e della società Illsa.
Anche detta Corte d'appello ha ravvisato motivi di non manifesta
infondatezza nella circostanza che, ove il tribunale non si avvalga
della facoltà di convocarlo preventivamente in camera di consiglio,
il debitore, non altrimenti e tempestivamente informato del
procedimento in corso, non sarebbe posto in grado di svolgere le sue
difese.
Davanti a questa Corte si sono costituite la Banca Agricola
Mantovana, nonché il curatore del fallimento.
I difensori della Banca, con atto 13 marzo 1969, hanno concluso
per la illegittimità costituzionale dell'art. 15.
Il principio della inviolabilità della difesa imporrebbe, si
assume, che l'imprenditore possa agire per la tutela dei propri
diritti prima che, in forza di sentenza avente efficacia
immediatamente esecutiva e neppure suscettibile di sospensione, venga
dichiarato il fallimento.
E si rileva che il rimedio della opposizione appare inadeguato a
salvaguardare la sfera giuridica del debitore, la cui eventuale
lesione, sotto l'aspetto non patrimoniale, non è risarcibile ai sensi
dell'art. 21 della legge in esame.
In contrasto con le tesi predette la difesa del curatore del
fallimento sostiene invece che anche la disposizione dell'articolo 15,
come altre norme della stessa legge fallimentare, debba essere
inquadrata fra quelle che apportano restrizioni alla sfera giuridica
soggettiva per finalità di ordine sociale.
Né la gravità degli effetti della dichiarazione di fallimento
potrebbe condurre a ravvisarne la illegittimità posto che le
finalità proprie del fallimento rispondono ad evidenti interessi dei
creditori e, almeno mediatamente, della collettività.
In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri si è
costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando atto di intervento di
contenuto analogo a quello di cui all'ordinanza n. 45/1969 del
tribunale di Venezia.
Con atto di deduzioni depositato il 21 maggio 1970 nell'interesse
del fallito Martini Eros si è costituito l'avv. Pio Pompa, allegando
procura notarile in data 8 maggio 1970. Ma la costituzione è stata
dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con ordinanza pronunziata
da questa Corte nella pubblica udienza del 3 giugno 1970.
4. - La stessa questione sulla costituzionalità dell'art. 15
sopra menzionato è stata ancora sollevata dal tribunale di Milano,
con ordinanza emessa il 7 novembre 1968 (n. 228 reg. ord. 1969), nel
procedimento di opposizione al fallimento promosso dal signor Giordano
Garbellini.
Si è osservato dal tribunale che la limitazione del diritto di
difesa, risultante dalla norma in esame, diversamente da quanto
stabilito nell'art. 147 dello stesso R.D. n. 267 del 1942 riguardo a
fattispecie che il tribunale assume analoga, riveste particolare
gravità sia in riferimento agli effetti che la dichiarazione di
fallimento svolge sui diritti, garantiti costituzionalmente, alla
segretezza della corrispondenza e alla libera circolazione sul
territorio nazionale, sia quale presupposto di imputazioni qualificate
dallo stato di fallimento.
Anche in questo giudizio l'Avvocatura generale dello Stato,
costituitasi con atto di intervento 7 marzo 1969 in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha svolto deduzioni e
conclusioni identiche a quelle sopra ricordate.
5. - Sempre la stessa questione è stata prospettata con altre
ordinanze, rispettivamente in data 11 marzo 1969 (n.171/ 1969) e 6
dicembre 1969 (n. 17/1970), recanti motivazioni analoghe alle
precedenti, del pretore di Roma, nel corso di due giudizi penali per
bancarotta ed altri reati fallimentari, a carico di Levay Ignazio il
primo, di Palombo Luigi il secondo.
6. - Infine con ordinanza del 19 maggio 1969 (n. 237/ 1969), nel
corso del procedimento penale in grado di appello per il reato di
bancarotta semplice a carico di Sarnataro Luigi, dichiarato fallito a
sua richiesta, il tribunale di Roma, ha ritenuto non manifestamente
infondate e sempre in relazione all'art.24, secondo comma, della
Costituzione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
1) dell'art. 15 del precitato decreto, sotto il profilo che esso
"non consente al debitore di avvalersi della assistenza tecnica e
professionale di un legale";
2) dell'art. 18, secondo comma, in quanto "vieta al debitore di
opporsi alla dichiarazione di fallimento, quando egli stesso abbia
proposta l'istanza".
Al fallito sarebbe preclusa, si è osservato dal tribunale, la
possibilità di far valere, in sede di opposizione, " le sue ragioni,
con argomentazioni e motivi di cui non ebbe prima ad intuire la
rilevanza, anche per la mancanza di una adeguata assistenza tecnica e
professionale". Considerato in diritto :
1. - I giudizi aventi ad oggetto le stesse questioni di
legittimità costituzionale, o questioni fra loro connesse, vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Le dette questioni, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione e nei termini sotto indicati, concernono le
seguenti norme del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa (c.d. legge fallimentare):
a) art. 15, in quanto non prevede l'obbligo, ma la semplice
facoltà del tribunale di ordinare, prima di dichiarare il fallimento,
la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, perché sia
sentito anche in confronto dei creditori istanti (ordinanze nn. 171
del 1969, 231 del 1969 e 17 del 1970 del pretore di Roma nel corso di
giudizi penali per reati fallimentari; nonché nn. 45 del 1969, 103 del
1969 e 228 del 1969, rispettivamente del tribunale di Venezia, della
Corte d'appello di Brescia e del tribunale di Milano, in sede di
opposizione a sentenze dichiarative di fallimento);
b) lo stesso art. 15, in quanto non consente all'imprenditore
medesimo di avvalersi della assistenza del difensore (ord. n. 237/1969
del tribunale di Roma in sede penale);
c) art. 18, primo comma, nella parte in cui stabilisce che il
termine di quindici giorni per l'opposizione, avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento, da parte del debitore, decorre dalla data
di affissione dell'estratto della sentenza stessa alla porta esterna
del tribunale, senza che della pronunzia sia richiesta l'effettiva
conoscenza dell'interessato (ord. n. 231/1969 del pretore di Roma e n.
45/1969 del tribunale di Venezia, sopra ricordate);
d) art. 18, secondo comma, in quanto dispone che l'opposizione non
può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento
e nega, quindi, la legittimazione al debitore che ha proposto istanza
di fallimento a proprio carico (ord. n. 237/1969 del tribunale di
Roma sopra menzionata).
3. - Come risulta dall'esposizione che precede talune questioni
sono state promosse da giudici penali nel corso di processi per reati
fallimentari.
Ma esse investono norme cui tali giudici non sono chiamati a dare
applicazione, che spetta invece al giudice civile avente competenza in
materia fallimentare.
La dichiarazione di fallimento ha natura pregiudiziale rispetto al
processo penale concernente reati fallimentari. Da ciò deve trarsi la
conseguenza, corroborata dall'indirizzo della giurisprudenza e della
dottrina prevalenti, che, sorgendo controversia sullo stato di
imprenditore fallito, il giudice penale non può conoscere di essa, ma
deve limitarsi, previa verifica delle condizioni di legge, a
sospendere il procedimento pendente davanti a lui, sino al passaggio
in giudicato della relativa pronunzia.
Al solo giudice civile è data, pertanto, potestà di rilevare la
dipendenza logico - giuridica della decisione di detta controversia
dalla questione di costituzionalità di norme incidenti sulla
dichiarazione di fallimento o sulla efficacia di essa.
Orbene, in questa sede, da tre delle ricordate ordinanze di
giudici penali non risulta neppure la esistenza di una controversia,
mentre soltanto nella quarta (ord. n. 171/1969) si dà atto, a seguito
della esibizione di apposito certificato della cancelleria del
tribunale civile, della pendenza di un giudizio di opposizione al
fallimento, con la conseguente richiesta del difensore dell'imputato di
sospendere il corso del processo penale ai sensi dell'art. 19 del
codice di procedura penale.
È evidente, quindi, che non può riscontrarsi, a norma dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pregiudizialità necessaria
delle questioni prospettate rispetto ai detti giudizi penali, sicché
le questioni stesse sono inammissibili.
II che non esclude, per altro verso, che debbano esaminarsi le
questioni sub a) e sub c), in quanto proposte nel corso di giudizi
civili.
4. - Come sopra accennato i tribunali di Venezia e Milano e la
Corte d'appello di Brescia, quali giudici dell'opposizione a sentenza
dichiarativa di fallimento, hanno sollevato la questione di
costituzionalità dell'art. 15 della legge fallimentare, in
riferimento al secondo comma dell'art. 24, in quanto vi si prevede la
mera facoltà discrezionale e non l'obbligo del tribunale di disporre
la comparizione personale del debitore in camera di consiglio.
La questione è fondata.
Occorre affermare che il diritto di difesa, garantito dal l'art.
24, secondo comma, della Costituzione, deve trovare applicazione anche
nella prima fase della procedura fallimentare, quella cioè diretta
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per la
dichiarazione di fallimento: compatibilmente, va peraltro aggiunto, con
le finalità di tutela del l'interesse pubblico cui essa è
preordinata e che caratterizzano e giustificano il carattere sommario
della procedura medesima, non tassativamente vincolata a speciali
modalità di svolgimento.
Per la più ampia tutela del debitore sono preveduti, è vero,
rimedi, ed in primo luogo l'opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento, improntati al principio del contraddittorio e diretti,
mediante piena cognizione, a verificare la legittimità della sentenza
medesima. Tuttavia la gravità delle conseguenze di questa pone
l'indefettibile esigenza che il debitore, già nella prima fase
processuale in camera di consiglio, informato della iniziativa in
corso, possa contrastare, anche in confronto di creditori istanti, con
deduzioni di fatto ed argomentazioni tecnico - giuridiche e con
l'eventuale ausilio di difensori, la veridicità dell'asserito stato
di dissesto e la di lui assoggettabilità alla esecuzione
fallimentare.
La sentenza dichiarativa incide, infatti, profondamente nella
sfera giuridica soggettiva del fallito, con danni morali e materiali
di estrema gravità e talora, in parte o in tutto, irreparabili.
Come è appena il caso di rilevare, la dichiarazione di fallimento
importa limitazioni alla capacità di agire in ordine alla
amministrazione ed alla disponibilità dei beni, nonché alla
legittimazione processuale, oltre a gravi menomazioni ai diritti della
personalità e in ispecie a diritti pubblici soggettivi, pur essi
oggetto di particolare tutela costituzionale, circa la libertà e
segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione,
l'elettorato attivo e passivo.
Ora non può ritenersi che un provvedimento di tale gravità venga
legittimamente emanato, come e sia pure non frequentemente in pratica
avviene, senza che sia stato udito e ammesso ad esporre le proprie
ragioni il soggetto passivo di esso.
Né, allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore, nei
sensi indicati dal precetto costituzionale summenzionato, sembra mezzo
sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione.
E ciò in riferimento così alle modalità del particolare
procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della
sentenza dichiarativa di fallimento. A questa l'ordinamento
attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di
sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ultimo comma,
legge fallimentare), mentre consente la rimozione, ai sensi di legge,
degli effetti di essa soltanto, e con inevitabile ritardo, dopo che
sia divenuta esecutiva la pronunzia che accolga l'opposizione, e sia
avvenuta la cancellazione dal registro dei falliti.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo
15 in esame, che con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa,
non statuisce l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del
debitore. Ovviamente tale disposizione, con l'eventuale successiva
audizione del debitore e con la possibilità di sue deduzioni e difese,
anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza
tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa
circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle
finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività anche
allo scopo della conservazione del patrimonio del debitore, cui è
informata la disciplina della dichiarazione di fallimento. A questo
conseguentemente si attaglia il carattere della speditezza dei
provvedimenti, svincolati da speciali forme procedurali e dal rispetto
di termini non espressamente stabiliti dalla legge; il tutto rimesso
invece al prudente apprezzamento degli organi giudiziari competenti.
Sarebbe, d'altra parte, in contrasto con le finalità di
giustizia, cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente
coordinato, il consentire che arrechino pregiudizio all'interesse
pubblico connesso alla esecuzione concorsuale, la fuga, la latitanza o
comunque la condotta dilatoria negligente o, talvolta, fraudolenta del
debitore medesimo.
5. - La questione, infine, circa la legittimità costituzionale
dell'art. 18, primo comma, della legge in esame, proposta dal
tribunale di Venezia con l'ordinanza sopra ricordata, deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Detta norma, infatti, sotto l'aspetto della brevità del termine
per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, e della
decorrenza di esso dal giorno della affissione dell'estratto della
sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale,
prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore
medesimo, è stata già ritenuta da questa Corte, con la precedente
sentenza n. 93 del 1962, compatibile con il precetto del secondo comma
dell'art. 24 della Costituzione, attesa la natura del procedimento e le
finalità della pronunzia dichiarativa di fallimento.
Né sono ora dedotti motivi che inducano a diversa decisione
mentre può aggiungersi che le ragioni, che la determinarono, risultano
rafforzate dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge fallimentare nei sensi sopra indicati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze
indicate in epigrafe sotto i numeri di ruolo 171, 231, 237 del 1969 e
17 del 1970;
2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non
prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto
di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento;
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del R.D. sopra
menzionato, proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal tribunale di Venezia, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte