Sentenza n. 141/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 8/1972
usata come parametro
- art. 17legge 281/1970
citata
- art. 5legge 281/1970
- art. 117legge 281/1970
- art. 118legge 281/1970
- art. 123legge 281/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1,
penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12, secondo, terzo e quarto
comma, e 20, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8
(trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi
personali ed uffici), promosso con ricorso del Presidente della Regione
Liguria, notificato il 26 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 2
marzo successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi gli avvocati Francesco Pulvirenti e Lorenzo Acquarone, per la
Regione Liguria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto del 26 febbraio 1972 la Giunta regionale della
Liguria in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati prof. Lorenzo Acquarone e Francesco Pulvirenti,
proponeva ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale
degli artt. 1, penultimo comma; 5, 9, ultimo comma, n. 2; 12 e 20,
comma terzo, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, relativo al
"trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi
personali ed uffici"
In relazione alle singole norme impugnate la ricorrente deduceva
quanto segue:
A) L'art. 1, che indica le funzioni amministrative statali in
materia di urbanistica, oggetto di trasferimento, stabilendo, nel suo
penultimo comma, che tra le dette funzioni rientrano anche "le
attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del
Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967,
n. 765", pone in essere una limitazione circa le attribuzioni
trasferite, in violazione della sfera di competenza delle Regioni a
statuto ordinario.
Premesso che la legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 17, ha
stabilito, fissando i criteri direttivi della delega, in piena armonia
con il dettato costituzionale, che le attribuzioni degli organi statali
nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione dovevano
essere, senza eccezioni, trasferite alle Regioni e che tale passaggio
doveva essere effettuato per settori organici di materie salva la
competenza degli organi dello Stato in ordine alle funzioni di
indirizzo e coordinamento delle attività regionali che attengono ad
esigenze di carattere unitario, la Giunta regionale osservava che la
materia urbanistica riguarda tutta l'attività diretta a regolamentare
il territorio sia in relazione alle localizzazioni edilizie sia in
relazione alla conservazione e difesa dell'ambiente e che perciò
rientrano nel settore urbanistico tutte le funzioni attribuite al
Ministero della pubblica istruzione dalla legge 29 giugno 1939, n.
1497, che non attengano alla tutela di beni individui.
Ad avviso della ricorrente, l'imposizione di vincoli generici e la
previsione, nel loro ambito, di autorizzazioni a modificare l'aspetto
esteriore dei luoghi riguarderebbero la tutela del paesaggio sotto il
profilo squisitamente urbanistico e di ciò sostanzialmente il
legislatore delegato si sarebbe reso conto con il disposto dell'ultimo
comma dello stesso articolo con cui è stata trasferita alle Regioni la
competenza in materia di redazione e approvazione dei piani paesistici.
La norma denunciata quindi darebbe vita ad una riserva allo Stato
di funzioni che oltre ad essere contraddittoria (in quanto la redazione
dei piani paesistici oggetto di trasferimento è strettamente
condizionata e subordinata all'imposizione dei vincoli previsti dalla
legge n. 1497 del 1939), violerebbe gli artt. 117 e 118 della
Costituzione sottraendo alle Regioni poteri e facoltà che ad esse
spettano costituzionalmente ratione materiae.
B) Sarebbe altresì illegittima la conservazione (disposta con
l'art. 5) in capo ad organi dello Stato delle attribuzioni in ordine
agli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale
operanti nella materia dell'urbanistica ed in quella della viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
A suo avviso, il trasferimento delle funzioni dall'apparato statale
alle Regioni sarebbe dovuto avvenire con riguardo alle materie
oggettivamente considerate e senza alcun rapporto con le modalità
concrete del loro precedente espletamento, ed a tale effetto sarebbe
quindi irrilevante il fatto che determinate attività inerenti alle
dette materie fossero state in precedenza espletate anziché per mezzo
di organi propri dello Stato - ente, per mezzo di enti o di istituti
pubblici.
C) Violerebbe gli artt. 5, 117, 118 e 123 della Costituzione e
invaderebbe la sfera di competenza delle Regioni anche l'art. 9, ultimo
comma, n. 2, per cui, mediante l'esercizio della funzione di indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto
ordinario, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, "sono
definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella
formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standard
urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da
osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici".
La definizione degli aspetti metodologici e procedurali da
osservarsi nella formazione dei piani regionali non attiene - secondo
la ricorrente - ad una concreta e puntuale azione amministrativa quale
è pur sempre la funzione di indirizzo e di coordinamento. E la riserva
di quella definizione agli organi dello Stato-persona si traduce in
un'illegittima conservazione di poteri e funzioni. Nelle procedure
attinenti a materie di loro esclusiva competenza, infatti, le Regioni
sono dotate di autonomia organizzatoria e cioè hanno il potere di
disciplinare le procedure della propria azione amministrativa.
Del pari la prefissione degli standard urbanistici ed edilizi,
quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della
formazione dei piani urbanistici, non può - ad avviso della ricorrente
- rientrare nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento.
D'altra parte, anche se un'eventuale diminuzione delle soglie
minime individuate, in quanto incidente sul contenuto minimo essenziale
del diritto di proprietà, potrebbe aversi solo con legge nazionale,
l'individuazione degli standard, come determinazione della quantità e
della disaggregazione, non può non spettare alla singola Regione che
in quanto titolare di ogni potere amministrativo in materia di
urbanistica, potrà procedervi sulla base dei principi e criteri
direttivi legislativamente fissati in sede nazionale, e mediante la
valutazione delle esigenze e caratteristiche zonali e territoriali.
D) Altra denuncia di illegittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 117 della Costituzione, viene avanzata a proposito dell'art.
12 del d.P.R. n. 8, che dispone il trasferimento alle Regioni degli
uffici del Genio civile e dei proweditorati regionali alle opere
pubbliche, esclude dal trasferimento sezioni, uffici speciali e servizi
specificamente indicati, e stabilisce che gli ingegneri capi del Genio
civile ed i proweditori alle opere pubbliche continuano ad essere
preposti sia agli uffici trasferiti che a quelli riservati, e che
l'onere finanziario relativo al loro trattamento economico grava
interamente sulle Regioni.
Ora, mentre lo Stato-persona ha il potere di disciplinare
l'organizzazione degli uffici che ancora fanno parte del suo apparato
amministrativo, la preposizione unilaterale di determinati titolari
agli organi regionali sarebbe invasiva della sfera di competenza
regionale in punto organizzazione degli uffici dipendenti dalla
Regione. E lo sarebbe egualmente la disposizione con cui
unilateralmente l'intero onere finanziario per il detto personale viene
addossato alle Regioni.
E) Viene, infine, denunciato per contrasto con l'art. 117 della
Costituzione l'art. 20 del d.P.R. n. 8, nella parte in cui stabilisce
che sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi
regionali istitutive dei ruoli regionali del personale, la metà dei
posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento del
personale statale trasferito, dovrà essere conferita mediante concorsi
di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli
corrispondenti già trasferito ad altra Regione.
La norma, che non trova giustificazione nella doverosa salvaguardia
dello stato giuridico del personale statale trasferito, perché si
riferisce a situazioni successive al primo trasferimento, viola, in
contrasto con il dettato costituzionale, il potere di autorganizzazione
che spetta alla Regione in relazione ai propri uffici.
2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale come sopra
promosso, il Presidente del Consiglio dei ministri si costituiva con
atto del 16 marzo 1972, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato e
resisteva al ricorso.
In particolare, deduceva che alle Regioni sono trasferite anche le
attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del
Ministero della pubblica istruzione a sensi della legge n. 765 del
1967, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri, e che
quindi il richiamo deve intendersi operato nei confronti di tutto il
complesso delle leggi urbanistiche e per gli interventi di tutti gli
organi dello Stato a qualsiasi Ministero appartenenti; ma che nell'area
del trasferimento non rientra la materia non urbanistica. Restano
quindi legittimamente riservati allo Stato i poteri di intervento del
Ministero della pubblica istruzione in base alle leggi nn. 1089 e 1497
del 1939 perché sono in funzione della tutela di beni culturali che
era ed è riservata allo Stato, ed ancorché codesta tutela possa
talvolta presentare anche dei risvolti collegati all'urbanistica.
L'art. 5 sarebbe una norma di raccordo e di attesa, resa necessaria
dall'esigenza di mantenere in vita determinati enti che ancorché
operanti nelle materie di cui agli artt. 1 e 2 del decreto, presentano
una struttura unitaria e nazionale, e di coordinare al riguardo le
competenze trasferite alle Regioni con quelle residuate allo Stato.
La censura mossa a proposito dell'art. 9, ultimo comma, n. 2, si
appunterebbe principalmente contro gli standard urbanistici ed edilizi
che, secondo l'assunto della ricorrente, non potrebbero essere
predeterminati dallo Stato neanche sotto il profilo dell'indirizzo e
del coordinamento. Codesta censura non sarebbe fondata perché, a parte
il fatto che costituisce materia di indirizzo e di coordinamento, la
predeterminazione degli standard si risolve nella fissazione di massimi
e di minimi, entro i quali la Regione gode di ampio spazio di
autonomia, e d'altro canto tocca in maniera diretta i diritti e gli
interessi dei cittadini e deve quindi essere attuata in modo tale che
sia assicurato il rispetto del principio costituzionale d'eguaglianza.
Con l'art. 12 si è razionalmente voluto trasferire - in
conformità alla legge di delega - oltre che gli uffici, anche il
relativo personale.
È del tutto conseguenziale quindi che lo Stato si sia riservato di
disciplinare la sorte del proprio personale, anche con riguardo alle
funzioni statali residuate ai provveditorati e agli uffici del Genio
civile, libere restando, d'altra parte, le Regioni di strutturare gli
uffici tecnici trasferiti, secondo le rispettive esigenze, ovviamente
nei limiti dei principi delle leggi dello Stato.
Ed infine sarebbe infondata la censura mossa a proposito dell'art.
20, comma terzo.
La disciplina ivi dettata riguarda il personale statale al quale,
nella sostanziale osservanza dell'art. 97 della Costituzione, si è
voluto evitare il congelamento in perpetuo presso la Regione nel cui
territorio prestava servizio al momento del passaggio delle funzioni.
3. - Con memoria depositata il 24 maggio 1972, la Giunta regionale
della Liguria insisteva su tutte le avanzate censure.
A) Precisava che, facendo. applicazione del pur criticabile
criterio oggettivo, per individuare l'esatta portata della nozione di
urbanistica, questa è la materia che si occupa della razionale
sistemazione degli aggregati edilizi come presupposto essenziale ed
inderogabile di una sana e ordinata convivenza dei gruppi di individui
che in essi trascorrono la loro esistenza, ed in realtà riguarda
l'assetto dell'intero territorio. In essa rientra anche la tutela del
paesaggio (la quale non può essere confusa con la protezione delle
bellezze naturali) che comporta la disciplina generale dell'ambiente
paesistico di vaste località interessanti talvolta il territorio di
uno o più Comuni.
Stante ciò, non si può far rientrare l'ambiente (preso in
considerazione con i vincoli paesaggistici attinenti alla tutela delle
bellezze d'insieme) nella generica ed incerta nozione di bene
culturale. Le finalità di tutela dei beni inclusi negli elenchi delle
bellezze di insieme tendono alla difesa dell'ambiente e cioè del
territorio.
Alla riconduzione della tutela del paesaggio nel suo naturale alveo
dell'urbanistica deve, d'altra parte, portare il fatto che, in sede di
applicazione pratica della legge n. 1497 del 1939, si sono avuti
effetti negativi a causa dell'unitaria regolamentazione di esigenze ed
interessi pubblici di diversa natura.
Ed a ciò non è di ostacolo l'art. 9, comma secondo, della
Costituzione, che ha inteso porre una specifica finalità alla azione
di tutti i soggetti pubblici nei quali si riparte la Repubblica e che
potrà essere osservato dalle Regioni in modo più organico e razionale
di quanto oggi non avvenga, se verranno concentrate in esse tutte le
funzioni attinenti alla politica e alla disciplina del territorio.
La ricorrente, basandosi sulle esposte considerazioni, ribadiva
conclusivamente la tesi secondo cui il disposto trasferimento alle
Regioni delle funzioni rientranti nella competenza del Ministero della
pubblica istruzione fosse insufficiente e contraddittorio:
insufficiente, perché non si sono trasferite tutte le funzioni
rientranti oggettivamente nella materia urbanistica, e contraddittorio,
perché, avendo devoluto alle Regioni la competenza in tema di piani
paesistici, altrettanto non si è fatto per ciò che riguarda
l'imposizione di vincoli generici ed il rilascio delle autorizzazioni
amministrative che di tali piani rappresentano, rispettivamente, il
presupposto e le conseguenze.
B) In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, in sede di
individuazione delle funzioni oggetto di trasferimento, si deve
prescindere completamente dal modo attraverso il quale esse erano
concretamente espletate prima dell'effettiva istituzione delle Regioni.
L'art. 5 sarebbe per ciò illegittimo costituzionalmente.
D'altra parte, se, secondo le difese della resistente Presidenza
del Consiglio, si dovesse seguire un diverso ordine di argomentazioni,
potrebbe essere sempre eluso il disposto costituzionale che ha voluto
l'attribuzione integrale alle Regioni delle materie di cui all'elenco
dell'art. 117.
C) Premesso che la funzione di indirizzo e di coordinamento può
essere legittimamente riservata allo Stato soltanto per la tutela di
esigenze di carattere unitario e, comunque, attraverso forme che non
rappresentino una sottrazione alle Regioni di parte delle materie alle
stesse costituzionalmente attribuite, secondo la ricorrente l'art. 9,
ultimo comma, n. 2, rappresenterebbe un esempio paradigmatico di
disposizione concreta che in pretesa attuazione di quella funzione
abbia invaso la competenza regionale travalicando l'oggetto e gli scopi
compatibili con i poteri costituzionali delle Regioni.
Nei due casi, previsti dalla norma denunciata, si è al di fuori
dell'astratta fattispecie della tutela di esigenze unitarie, e si è,
comunque, operato attraverso modelli che concretano una sottrazione
alla Regione di settori della materia urbanistica.
In tema di fissazione degli indici minimi e massimi da osservare
nell'edificazione, la ricorrente esclude che con provvedimenti
amministrativi aventi valore per l'intero territorio nazionale si
possano razionalmente ed utilmente prevedere gli standard ai quali
debba soggiacere la formazione dei propri strumenti urbanistici, e
sostiene che per l'indicato settore emerge la necessità di provvedere
differenziatamente da Regione a Regione, in una oculata valutazione
delle esigenze particolari proprie di ciascuna di esse.
D'altra parte, la detta riserva al Governo urta contro il principio
in forza del quale la funzione di indirizzo e di coordinamento non può
essere espletata con forme che si concretino in una preventiva e
generale riserva allo Stato di settori di materie di cui all'art. 117.
E la preventiva predisposizione degli standard urbanistici rappresenta
un preminente settore della materia urbanistica, in quanto dalle scelte
in esso operate è condizionata l'attività di numerosi altri settori.
Non può quindi sostenersi, come fa l'Avvocatura dello Stato, che
il settore considerato è tipica materia di indirizzo e di
coordinamento.
Né può condividersi l'avviso della stessa Avvocatura secondo cui
l'intervento degli organi governativi è reso necessario dal fatto che
gli standard incidono direttamente sui diritti dei cittadini
disciplinando l'utilizzabilità della proprietà privata. Non è
dubbio, infatti, che gli stessi tocchino direttamente la sfera
giuridica dei cittadini, e che attraverso la prefissione di determinati
limiti minimi di costruibilità, si possa ledere il contenuto minimo
essenziale del diritto di proprietà costituzionalmente garantito, ma
tutto questo non legittima la riserva di quella prefissione al Governo
centrale. È invece competenza del Parlamento nazionale di fissare i
principi fondamentali nella legislazione e tra questi rientrano quelli
che concernono la determinazione delle soglie minime dello ius
aedificandi.
Le stesse considerazioni valgono per la riserva al Governo della
definizione degli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella
formazione dei piani.
Nel settore in esame le esigenze unitarie sono sufficientemente
soddisfatte dal rispetto dei principi fondamentali a cui ogni Regione
è tenuta e, d'altro canto, la predisposizione delle procedure da parte
governativa sottrae interamente alle Regioni un settore che è di loro
stretta competenza.
Dalla ricorrente, infine, escluso che con atti amministrativi
possano essere dettati dagli organi governativi i modelli
procedimentali per la formazione dei piani territoriali, molti dei
quali, oltretutto, per espressa disposizione statutaria, debbono essere
approvati con legge regionale, viene auspicato che il Parlamento voglia
determinare al più presto le linee essenziali e generali della
pianificazione urbanistica e ciò anche sotto il profilo delle
procedure.
D) A proposito dell'art. 12, la ricorrente insiste nel ritenere
illegittima la pretesa di voler dettare norme in tema di organizzazione
di uffici che, per effetto del trasferimento, non sono più statali ma
regionali, ed in particolare la norma secondo cui determinati
funzionari restano a capo di uffici trasferiti.
A suo avviso, con la norma denunciata sarebbe compromessa la
libertà delle Regioni di strutturare gli uffici ad esse trasferiti
secondo le loro esigenze organizzative, perché ogni loro disposizione
al riguardo dovrebbe assicurare per il futuro la continuità della
preposizione dei provveditori e degli ingegneri capi. E codesta
limitazione per le Regioni, non potrebbe essere giustificata dal fatto
che i titolari degli uffici trasferiti restano preposti a sezioni degli
uffici medesimi che non sono state oggetto di trasferimento. Anzi, una
ratio del genere, mette in luce l'illegittimità in cui è incorso il
Governo prevedendo unilateralmente la codipendenza di un organo da più
enti: le esigenze organizzative dello Stato-ente non possono infatti
giustificare la sua intromissione nell'organizzazione degli uffici
regionali.
Ad ogni modo, la sfera di autonomia delle Regioni sarebbe
sicuramente invasa dalla disposizione che ha posto a loro integrale
carico l'onere finanziario necessario per il trattamento economico di
quei funzionari che, pur essendo stati trasferiti alle Regioni,
continuano ad essere preposti a sezioni ed uffici dell'apparato
amministrativo statale.
E) Sarebbe infine illegittimo costituzionalmente l'art. 20, in
quanto esso detta modalità di copertura dei ruoli regionali anche
successivamente al primo inquadramento del personale statale
trasferito, ponendo una riserva a favore di personale, che, proprio per
effetto dell'intervenuto inquadramento, non è più statale ma
regionale.
Non può, d'altra parte, essere invocata (come fa l'Avvocatura) la
salvaguardia delle posizioni del personale trasferito, perché tale
tutela si esaurisce con il primo inquadramento che avviene con
condizioni di particolare favore.
4. - All'udienza del 7 giugno 1972, l'avv. Lorenzo Acquarone per la
Regione Liguria e il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese illustravano le rispettive ragioni e concludevano nei sensi
sopra detti. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso di cui in epigrafe la Regione Liguria solleva
in via principale, in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 123 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1,
penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12 e 20, comma terzo, del
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, relativo al trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale e dei relativi personali ed uffici.
2. - Si assume, anzitutto, dalla Regione ricorrente che, in
violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, non sarebbero
state trasferite tutte le funzioni rientranti oggettivamente nella
materia dell'urbanistica ed in particolare quelle attribuite agli
organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non attinenti alla tutela di beni
individui.
Delle attribuzioni esercitate da detto Ministero a sensi
dell'indicata legge sarebbero state, infatti, trasferite solo la
redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui
all'art. 5 (così come in effetti disposto dall'ultimo comma
dell'articolo in esame) e non anche le altre e così quelle relative
all'imposizione di vincoli generici e alla previsione del loro ambito
di autorizzazioni a modificare l'aspetto esteriore dei luoghi, che
riguarderebbero la tutela del paesaggio sotto un profilo squisitamente
urbanistico.
Ed in conclusione, il Governo, pur avendo operato, nell'esercizio
della delega, una presa di coscienza della reale natura urbanistica
delle funzioni di tutela generica dell'ambiente affidate al detto
Ministero dalla citata legge n. 1497, non sarebbe stato interamente
conseguente.
3. - Tale prima denuncia di illegittimità costituzionale non è
fondata.
Invero, il legislatore delegato era tenuto, in base all'art. 17,
comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, a regolare il
passaggio alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi della VIII
disposizione transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse
attribuite dall'art. 117 della Costituzione stessa, operando il
trasferimento "per settori organici di materia"; e si è puntualmente
attenuto a codeste norme e disposizioni, ed ha osservato,
nell'attuazione della delega, i relativi principi e criteri direttivi.
Ed infatti, con l'art. 1, comma primo, del decreto n. 8 ha disposto
con portata generale e onnicomprensiva il trasferimento delle "funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia urbanistica"; con il secondo comma dello stesso
articolo, ha proceduto ad una analitica indicazione delle funzioni
trasferite, specificando, alla lettera o), che rientrava nel
trasferimento "ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli
organi centrali e periferici dello Stato nella materia", relativamente
a cui non dovesse valere il disposto dei successivi articoli; anzi, per
chiarezza di dettato e di conseguenti rapporti tra lo Stato e le
Regioni a statuto ordinario, ha precisato che il trasferimento
"riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge
6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri
Ministeri" (terzo comma) ed altresì "la redazione e l'approvazione dei
piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno
1939, n. 1497" (quarto comma).
Manca, in presenza di tale normativa, l'asserita invasione della
sfera di competenza regionale, perché è stato trasferito l'intero
settore organico dell'urbanistica; perché, solo a causa della
inscindibilità esistente tra l'attività urbanistica e la tutela delle
bellezze naturali, sono state trasferite alle Regioni le funzioni ed
attribuzioni relative alla redazione e all'approvazione dei piani
territoriali paesistici, e perché, in quanto non rientranti
nell'urbanistica, non sono state trasferite le (altre) funzioni
attinenti alla tutela delle bellezze naturali d'insieme.
L'urbanistica come "materia" è un'attività che concerne
"l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati"; risulta
delimitata in codesti termini dalle leggi cosiddette urbanistiche e
soprattutto dall'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (sentenza
n. 50 del 1958); ed è da ritenersi che così sia stata considerata
nell'art. 117 della Costituzione, secondo il criterio, ritenuto valido
anche per altre materie, che in essa Costituzione si sia voluto far
riferimento al significato e alla portata che a ciascuna di dette
materie erano riconosciuti nella legislazione e nella pratica.
L'ambito dell'urbanistica, d'altronde, nella disciplina
legislativa, non ha subito nel tempo sostanziali modifiche. In
particolare, non è stato ampliato, a tal segno che in esso possa
rientrare l'assetto dell'intero territorio e quindi dell'ambiente in
generale. Anzi, secondo recenti leggi (dalla legge 26 aprile 1964, n.
310, alla legge 6 agosto 1967, n. 765 e alla legge 19 novembre 1968, n.
1187) si è tenuta distinta la disciplina relativa alla tutela del
paesaggio.
Per ciò, almeno con riferimento ai contenuti voluti dalla
Costituzione, appare consentita la separazione dell'urbanistica in
senso proprio, come sopra intesa, dalla problematica concernente la
conservazione e valorizzazione delle bellezze naturali d'insieme e
cioè di quelle località il cui caratteristico aspetto abbia valore
estetico e tradizionale, e delle bellezze panoramiche considerate come
quadri naturali nonché di quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze.
Le bellezze naturali, ora indicate, sono soggette alle norme di cui
alla legge n. 1497 del 1939 a causa del loro notevole interesse
pubblico. La loro protezione è attuata, in particolare e tra l'altro,
attraverso la compilazione e pubblicazione di elenchi, provincia per
provincia, e apportando agli stessi varianti e modifiche; attraverso la
redazione e l'approvazione di piani territoriali paesistici; mediante
l'imposizione di vincoli nei confronti dei proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili compresi nei pubblicati
elenchi delle località; attraverso l'esercizio di poteri di inibizione
e di sospensione di lavori, da parte del Ministero della pubblica
istruzione, e del potere di prescrivere le distanze, le misure e le
varianti ai progetti in corso di esecuzione, riconosciuto al
Soprintendente ai monumenti; e, richiedendosi, ai fini della stessa
legge, il concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per
l'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento.
Le dette bellezze naturali ambientali, siano a rigore riconducibili
o meno alla categoria dei beni culturali, sul piano della protezione,
vanno tenute distinte dai beni tutelati mediante la disciplina
urbanistica.
E tale esigenza trova implicito riconoscimento nel fatto che un
collegamento tra le une e gli altri è considerato necessario "la
tutela ambientale non essendo che una delle possibili specificazioni
degli interessi pubblici connessi al controllo dell'utilizzazione del
territorio" (come espressamente afferma nella relazione, la Commissione
d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico, artistico e del paesaggio, costituita con la citata legge
n. 310 del 1964). E trova concreta conferma, da un canto, nel raccordo
posto con l'art. 9, ultimo comma, n. 1 del decreto delegato, là ove si
dice che, in sede di esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento, debbono essere identificate le linee fondamentali
dell'assetto del territorio, con particolare riferimento (tra l'altro)
alla tutela paesistica, relativamente alla quale, per quanto non
previsto dal citato art. 1, comma quarto, implicitamente è presupposta
la competenza statale; e dall'altro, nel disposto, già richiamato,
dell'ultimo comma dell'articolo in esame.
Non è quindi sostenibile - diversamente da quanto assume la
Regione ricorrente - che abbiano in realtà natura urbanistica le
funzioni di tutela generica dell'ambiente attribuite dalla legge n.
1497 del 1939 al Ministero della pubblica istruzione.
Alle Regioni a statuto ordinario, in conclusione, e in maniera
costituzionalmente non illegittima, sono state trasferite solo le
funzioni ed attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione
previste dalle leggi di disciplina dell'urbanistica, nonché dall'art.
5 della ripetuta legge n. 1497 del 1939.
4. - Secondo la Regione ricorrente violerebbe altresì la sfera di
competenza regionale, garantita dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, la conservazione in capo ad organi statali delle
attribuzioni relative agli enti ed istituti pubblici a carattere
nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'urbanistica ed
in quella della viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale, conservazione disposta con l'art. 5 del decreto in esame,
con il quale si è stabilito che restano ferme le attribuzioni degli
organi dello Stato in ordine agli enti indicati "fino a quando non
sarà provveduto al loro riordinamento con legge dello Stato".
La censura non è fondata.
Dalla corretta premessa che le materie elencate nell'art. 117
della Costituzione debbono essere assegnate per intero alle Regioni a
statuto ordinario, non si può dedurre che "in sede di individuazione
delle funzioni oggetto di trasferimento, si debba prescindere
completamente dal modo attraverso il quale esse erano concretamente
espletate prima della effettiva istituzione delle Regioni".
Codesta conclusione della Regione ricorrente, ulteriormente
specificata nel senso che spettano alle Regioni anche le funzioni
"attribuite ad enti dipendenti dallo Stato (i cosiddetti Enti
strumentali)" o esercitate "da figure soggettive pubbliche appartenenti
ad enti strumentali dello stesso Stato-ente", non può essere
condivisa.
L'art. 5, come si è ricordato, considera "le attribuzioni degli
organi dello Stato in ordine agli enti" ed istituti pubblici a
carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli
artt. 1 e 2, e mantiene ferme tali attribuzioni degli organi dello
Stato fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge
dello Stato, di quegli enti ed istituti pubblici.
Data la portata della norma non è consentito ritenere che con essa
si siano elusi gli artt. 117 e 118 della Costituzione, e l'art. 17
della legge n. 281 del 1970, ed a maggior ragione che ciò possa
avvenire in seguito.
È, infatti, presa in esame la situazione in atto esistente
(sicuramente non preordinata ad alcuna riserva di attribuzioni allo
Stato) ed in piena coerenza con essa viene dettata una disciplina
temporanea, nel rispetto delle disposizioni della Costituzione e della
delega di cui al citato art. 17.
Il Governo ha disposto così come doveva. Le attribuzioni di cui si
tratta, in effetti, sono dello Stato, ma si ricollegano strettamente
alla struttura e funzione degli enti ed istituti, che non sono
espressione o portatori di interessi propri di singole Regioni.
Da un punto di vista pratico, poi, non sarebbe stato opportuno
consentire che enti con finalità, dimensioni e strutture nazionali o
comunque eccedenti l'ambito di una singola Regione, conservando tali
caratteristiche, venissero disciplinati, pur nel rispetto dei limiti,
dei principi e degli interessi stabiliti dall'art. 117 della
Costituzione, da distinte e diverse normative, emanate dalle varie
Regioni.
Con la norma di raccordo e di attesa di cui all'art. 5 è segnata
una linea di politica legislativa che appare pienamente compatibile con
l'VIII disposizione transitoria; anzi, dalle leggi che saranno emanate,
potrebbe aversi in favore delle Regioni l'attribuzione di altre
funzioni, entro i limiti consentiti dalle competenze statali e
regionali nelle materie di cui agli artt. 1 e 2 del decreto delegato n.
8 del 1972.
5. - Il decreto delegato, provvedendosi in particolare in merito
alla funzione di indirizzo e di coordinamento, dispone, all'art. 9,
ultimo comma, n. 2, che mediante l'esercizio di codesta funzione, su
proposta del Ministro per i lavori pubblici, tra l'altro, "sono
definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella
formazione dei piani territoriali regionali nonché gli standard
urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da
osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici".
Tale norma, secondo la Regione ricorrente, in violazione degli
artt. 5, 117, 118 e 123 della Costituzione, non garantirebbe alle
Regioni a statuto ordinario il potere di dare una autonoma
regolamentazione alla propria organizzazione interna ed ai propri
uffici, ed avrebbe svuotato la competenza costituzionalmente spettante
alle dette Regioni, di provvedere alla politica del territorio con
diretta e specifica soddisfazione delle diverse esigenze da ogni
singola Regione manifestate.
L'attribuzione al Governo dei sopradetti poteri, però, ad avviso
della Corte, non integra la lamentata invasione della sfera di
competenza delle Regioni a statuto ordinario.
La definizione degli aspetti metodologici e procedurali da
osservare nella formazione dei piani territoriali regionali, infatti,
non incide, in quanto compiuta mediante l'esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento, sul potere delle Regioni di dare
un'autonoma regolamentazione alla propria organizzazione ed ai propri
uffici.
Giova a tal riguardo considerare che nello stesso art. 9 del
decreto, al penultimo comma, viene precisato che la detta funzione "si
esercita al fine di assicurare anche unitarietà e coordinamento
all'attività di pianificazione urbanistica ai vari livelli di
circoscrizione territoriale", e che, al n. 1 dell'ultimo comma, è
disposto che sempre mediante l'esercizio della ripetuta funzione "sono
identificate le linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale" e "viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee
con gli obiettivi della programmazione economica nazionale".
L'attribuzione di cui si sta valutando la conformità al dettato
costituzionale, rientra, per ciò, in un più ampio contesto
relativamente al quale la ricorrente non ha ravvisato esistenti ragioni
di illegittimità costituzionale.
Essa risponde certamente alla necessità che vengano indirizzate e
coordinate le attività amministrative delle Regioni che attengano ad
esigenze di carattere unitario. Non sarebbe, infatti, coerente con tale
necessità una formazione di piani territoriali regionali svincolata
dal rispetto di metodi e procedure comuni a tutte le Regioni.
Comunque, il limite alla regolamentazione dell'organizzazione
interna e degli uffici di cui si lamenta la Regione, potrebbe in
pratica essere di assai scarso rilievo, e trova ampia e piena
giustificazione nel soddisfacimento di interessi unitari e generali a
cui anche le Regioni a statuto ordinario non possono non mirare.
Non è, d'altra parte, invasiva della sfera di competenza regionale
la riserva allo Stato del potere di definire, nella sede e nei modi
già indicati, gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi e
massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani
urbanistici.
Con codesta attribuzione, infatti, non risulta svuotata la
competenza regionale di provvedere alla politica del territorio e in
particolare negata la possibilità che siano in maniera diretta e
specifica soddisfatte le esigenze, eventualmente diverse, manifestate
da ogni singola Regione.
La definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi
e massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani
urbanistici non comporta ovviamente di per sé lo svuotamento della
competenza regionale in materia. La sopra richiamata previsione e
indicazione delle funzioni trasferite a sensi dell'art. 1 del decreto
alle Regioni (a prescindere da quanto disposto con precedenti leggi tra
cui la n. 855 del 1971, art. 7), è infatti sufficiente a fornire un
segno sicuro dell'ampiezza e della portata della competenza regionale
nella materia dell'urbanistica, e ad escludere che con la norma
denunciata si sia verificato il temuto svuotamento.
Potrebbe, ad ogni modo, mancare per le Regioni la possibilità di
tenere presenti e tutelare le specifiche esigenze proprie di ciascuna
di esse.
Senonché una eventualità del genere deve in realtà ritenersi
esclusa solo che si mettano in rilievo i modi di definizione dei detti
standard.
Di fronte alla diversità, da Regione a Regione, delle ripetute
esigenze (e la ricorrente ha cura di segnalare le particolari
caratteristiche del suo territorio, che imporrebbero l'adozione di
speciali standard), la fissazione degli standard non può che avvenire,
allo stato della legislazione ordinaria, "per zone territoriali
omogenee" siccome disposto con l'ultimo comma dell'art. 41 quinquies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e, in sede di
prima applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, con il d.m. 2
aprile 1968.
Il fatto che codesto criterio, nella sua pratica attuazione, abbia
potuto (come lamenta la Regione ligure) o possa non rispondere alle
aspettative delle singole Regioni, non significa che esso non meriti
conferma; e soprattutto da quella considerazione non può inferirsi che
la norma che riserva allo Stato, in sede di esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento, la definizione degli standard, sia
costituzionalmente illegittima.
All'inconveniente che possa non aversi una esatta corrispondenza
tra le esigenze localmente avvertibili e gli atti di esercizio della
detta funzione, si può ovviare, e non c'è dubbio che, nei limiti
della ragionevolezza, lo Stato in concreto ovvierà, dando largo spazio
anche in questo specifico campo alle intese con le Regioni (per altro,
previste al quarto comma dell'articolo in esame).
Di modo che è consentito augurarsi e prevedere che alla
omogeneità delle zone territoriali si faccia ricorso nel modo più
appropriato possibile e comunque rispondente alle tipiche necessità
locali, nel quadro del rispetto e della migliore tutela delle esigenze
di carattere unitario.
Alle Regioni in definitiva, con la corretta applicazione della
norma oggetto della denuncia, non viene impedito di operare, con gli
strumenti urbanistici, una autonoma e responsabile politica del
territorio: la loro attività al riguardo non è ridotta, in molti
casi, come sostiene la ricorrente, ad una mera applicazione di
decisioni che trovano aliunde la loro fonte.
La prefissione, in sede centrale, degli standard è quindi materia
suscettibile d'essere disciplinata attraverso l'esercizio della
funzione di indirizzo e di coordinamento.
E non vale, in contrario, il rilievo che almeno in un caso limite
(e cioè quando si fissino minimi tali da ledere il contenuto
essenziale del diritto di proprietà che è costituzionalmente
garantito) si versa in una materia che attiene ai principi fondamentali
dell'ordinamento e la cui disciplina è coperta da riserva di legge, ai
sensi dell'art. 42, comma secondo, della Costituzione. E ciò, per
escludere che sulla stessa materia lo Stato possa esercitare la
funzione di indirizzo e di coordinamento.
Per lo Stato, la possibilità che con atto avente forza di legge si
disciplini una data materia o se ne fissino i principi generali, non
esclude che sul terreno dell'attività amministrativa, ferme restando
le competenze delle Regioni a statuto ordinario, sia, attraverso
l'esercizio della ripetuta funzione, legittimamente perseguita la
tutela dell'interesse unitario che, come si è già ricordato,
rappresenta il limite di quella competenza ed il risvolto di esso.
6. - Ad avviso della Regione ricorrente la competenza regionale
sarebbe anche invasa a mezzo della disposizione dell'art. 12 del
decreto in esame con la quale, trasferiti alla Regione i provveditorati
alle opere pubbliche e gli uffici provinciali del Genio civile, si è
stabilito in ordine alla titolarità di detti organi, la permanenza
della preposizione esistente all'atto del trasferimento.
L'illegittimità costituzionale di detto articolo verrebbe in
rilievo sotto un duplice profilo: per ciò che sarebbe stata
unilateralmente stabilita la codipendenza di un organo da più enti e
sarebbe stato, sempre unilateralmente, addossato l'intero carico
finanziario alla Regione.
Con la norma oggetto di censura, in effetti, sono stati trasferiti
alle Regioni a statuto ordinario i detti uffici periferici del
Ministero dei lavori pubblici, con esclusione di date sezioni e di dati
uffici speciali del Genio civile e di particolari sezioni e servizi dei
provveditorati; e si è disposto che i provveditori alle opere
pubbliche e gli ingegneri capi continuassero ad essere preposti ai
rispettivi uffici, nonché alle sezioni, servizi ed uffici speciali
esclusi dal trasferimento.
Solo della seconda delle due norme, come si è visto, si lamenta in
sostanza la Regione ricorrente, e, ad avviso della Corte, non
fondatamente.
Indubbiamente, al trasferimento delle funzioni non poteva non
accompagnarsi quello del personale preposto agli uffici dello Stato e
che quelle funzioni esercitava. Una differente soluzione del problema
sarebbe stata oltre tutto illogica e avrebbe determinato una temporanea
difficoltà nella vita amministrativa delle Regioni.
D'altra parte non appare ingiustificato o irrazionale che i
funzionari preposti ai provveditorati e agli uffici provinciali del
Genio civile mantengano, quali organi dello Stato, la preposizione agli
uffici non trasferiti.
Tale situazione è prevista come temporanea, fino al riordinamento
dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 28
ottobre 1970, n. 775. Ed in quanto tale, è del tutto ammissibile.
Come lo Stato provvederà a disciplinare la sorte del proprio
personale, così sin d'ora alle Regioni è consentita ampia facoltà di
strutturare gli uffici tecnici trasferiti, secondo le rispettive
esigenze, ovviamente nei limiti dei principi delle leggi dello Stato,
giusta l'art. 117, prima parte della Costituzione.
Siffatte possibilità, ammesse dalla stessa Avvocatura generale
dello Stato, concorrono a che sia considerata inconsistente la
lamentata denuncia dell'art. 12.
La regolamentazione del trasferimento e dello stato giuridico ed
economico del personale fino alla istituzione dei ruoli regionali ed
alla copertura dei relativi posti con il personale trasferito, non
poteva non essere disposta dal legislatore statale, data l'importanza
dei relativi problemi, e per il rispetto egualitario dei diritti e
delle legittime aspettative del personale trasferito. E per quanto
sopra detto, non compromette la libertà delle Regioni di strutturare
gli uffici trasferiti secondo le esigenze organizzative di ciascuna di
esse: la continuata preposizione a detti uffici dei provveditori e
degli ingegneri capi non presuppone e non comporta, infatti, che gli
uffici (trasferiti) debbano mantenere l'attuale strutturazione.
Ed infine, come è ammissibile che dati funzionari dipendano e
dalla Regione e dallo Stato (per l'esercizio delle funzioni attribuite
agli uffici riservati), così non è censurabile la disposta disciplina
in ordine all'incidenza del trattamento economico spettante al
personale trasferito. Tutt'al più si sarebbe potuto prevedere una
ripartizione dell'onere relativo, ma, come è facile osservare, le
funzioni trasferite sono di gran lunga più numerose e più impegnative
di quelle riservate, e quindi l'accolta soluzione potrebbe apparire,
soprattutto perché temporanea, del tutto equa e non lesiva del potere
di organizzazione degli uffici e del connesso dovere di sopportarne gli
oneri anche per il personale.
7. - Infine, secondo la Regione ricorrente, sarebbe stato violato
l'art. 117 della Costituzione, per cui la Regione è competente in tema
di organizzazione dei propri uffici, quando, con l'art. 20, comma
terzo, del d.P.R. n. 8 del 1972, si è stabilita una regolamentazione
per l'attribuzione dei posti risultati vacanti nei ruoli regionali dopo
il primo inquadramento del personale statale trasferito.
Senonché, l'avere previsto che sino ad un anno dall'entrata in
vigore delle singole leggi regionali sui ruoli organici, la metà dei
posti disponibili dopo l'inquadramento del personale statale
trasferito, debba essere conferita nelle singole qualifiche di tali
ruoli, per mezzo di concorsi di trasferimento riservati al personale di
pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra
Regione ai sensi del detto decreto, non integra una disposizione
invasiva della competenza regionale, violando il potere di
autorganizzazione spettante alle Regioni in relazione ai rispettivi
uffici.
Non giova osservare, come fa la Regione ricorrente, che l'invasione
c'è perché con il terzo comma dell'art. 20 si detta una disciplina
per un personale che proprio per effetto dell'avvenuto inquadramento,
non è più statale ma regionale. Non va trascurato, in contrario, che
la norma de qua è dettata per un personale statale, che diverrà
regionale solo dopo l'inquadramento nei ruoli, ed è destinata ad
operare per un breve periodo (e cioè per l'anno immediatamente
successivo alla entrata in vigore delle leggi regionali istitutive dei
ruoli regionali) e solo per la copertura di metà dei posti a quel
tempo ancora disponibili, ed in fatto opererà se ed in quanto verranno
dalle Regioni banditi entro quel periodo i previsti concorsi.
E per ciò non può non essere riconosciuto il conveniente peso
all'esigenza di salvaguardia delle posizioni del personale trasferito,
per cui la tutela di tali posizioni non si deve esaurire con il primo
inquadramento ma va opportunamente mantenuta sino a quando, nei tempi e
con le forme di cui al comma in esame, il personale già statale sia
messo in grado di conseguire la sua definitiva sistemazione nei ruoli
regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
concernenti - nelle parti indicate in motivazione - gli artt. 1,
penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12 e 20, comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sul
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi
personali ed uffici, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, in
riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 123 e all'VIII disposizione
transitoria della Costituzione nonché in relazione all'art. 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte