Sentenza n. 141/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 68r.d. 3270/1923
usata come parametro
- art. 97r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), in
relazione all'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge
sull'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre
1971 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra
Callivà Domenico e Puglia Rosario e l'Amministrazione delle finanze
dello Stato, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15
novembre 1972.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel luglio 1962 decedeva in Palermo Gargano Salvatore lasciando i
propri beni al figlio Paolo. Non avendo questi provveduto a pagare
l'imposta complementare di successione sul maggior valore accertato
dalla Commissione provinciale delle imposte con decisione 14 novembre
1964, l'ufficio imposte successioni di Palermo in data 28 aprile 1969
notificava ingiunzione di pagamento, oltreché all'erede, anche a
Callivà Domenico e Puglia Rosario nella loro qualità di terzi
possessori di alcuni immobili caduti nella successione e da essi
acquistati, beni sui quali l'ufficio intendeva esercitare il privilegio
fiscale per la riscossione dell'imposta ai sensi dell'articolo 68 del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270.
Avverso tale ingiunzione gli interessati proponevano opposizione
dinanzi al tribunale di Palermo eccependo l'estinzione dell'azione
esecutiva del fisco per il decorso del termine triennale di decadenza
previsto dall'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in tema di
imposta di registro, il cui disposto, a loro avviso, è estensibile
anche all'imposta di successione.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, sosteneva per
contro che l'art. 68 della legge sull'imposta di successione, nello
stabilire il privilegio a favore dello Stato, non pone alcun termine
per l'esercizio di tale diritto di tal che l'azione reale per la
riscossione dell'imposta resterebbe subordinata soltanto al decorso del
termine di prescrizione del tributo previsto dall'art. 86 della stessa
legge, avrebbe cioè la stessa durata dell'azione personale verso il
debitore di imposta con la conseguenza che gli atti interruttivi della
prescrizione di questa hanno efficacia anche nei riguardi del terzo
possessore.
Il tribunale, con l'ordinanza del 26 novembre 1971, dopo aver
escluso l'applicabilità in via analogica del termine di decadenza
dell'imposta di registro alla imposta di successione, ravvisando una
disparità di trattamento delle due norme nella disciplina di
situazioni pressoché identiche ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del citato art. 68 in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Osserva in proposito l'ordinanza che mentre l'aggressione dei beni
del terzo possessore in base al privilegio ex art. 97 della legge di
registro è sottoposta ad un autonomo termine di decadenza triennale
(rispetto al quale non hanno alcun rilievo gli atti interruttivi)
nessun termine, invece, è previsto per l'azione reale ex art. 68 della
legge tributaria sulle successioni, la quale rimane strettamente
collegata al rapporto tributario cui accede seguendone le sorti. Si
verificherebbe così un trattamento differenziato, non giustificato da
obiettive ragioni, per due tributi indiretti che appartengono ad un
comune ceppo tendendo entrambi a colpire, in definitiva, il
trasferimento della ricchezza, sia esso operato per atto inter vivos o
mortis causa.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e
si è costituita l'Amministrazione finanziaria, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Negli scritti difensivi l'Avvocatura sostiene la non fondatezza
della sollevata questione osservando che la diversa disciplina
stabilita dai citati articoli per la riscossione dell'imposta di
registro e dell'imposta di successione trova giustificazione nella
diversa struttura dei due tributi.
Ed infatti il primo colpisce, oltre ai trasferimenti, anche gli
atti di locazione e di appalto i quali non sono soggetti ad alcuna
pubblicità. Il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di
riscossione è posto a tutela del terzo il quale, in caso diverso, si
vedrebbe esposto ad assolvere il tributo di registro concernente
presupposti imposizionali da altri posti in essere.
Il trasferimento dei beni caduti in successione è, invece,
assoggettato ad una completa pubblicità per cui il terzo che voglia
acquistare detti beni è posto in grado di accertarne, con un minimo di
diligenza, la provenienza e conseguentemente di acclarare se il suo
dante causa abbia assolto o non le relative imposte di successione.
Queste considerazioni l'Avvocatura ha ulteriormente sviluppato e
ribadito in una successiva memoria depositata il 6 marzo 1974. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del tribunale di Palermo ha denunciato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 della legge tributaria
sulle successioni, approvata con r.d.30 dicembre 1923, n. 3270, nella
parte in cui detta norma, disponendo a favore dello Stato il privilegio
per la riscossione dell'imposta sui beni mobili ed immobili cui il
tributo si riferisce, ha omesso di indicare il termine entro il quale
si estingue la relativa azione reale di garanzia. Ad avviso del giudice
a quo questo trattamento normativo è ingiustificatamente differenziato
rispetto a quello dettato dall'art. 97 del r.d. 30 dicembre 1923, n.
3269, sul privilegio dello Stato per la riscossione dell'imposta di
registro, la cui azione si estingue nel termine stabilito dalla legge
per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.
L'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della
Costituzione muove dal presupposto che la diversa disciplina del
privilegio spettante allo Stato per l'esazione dei due tributi non
appare sorretta da obbiettive ragioni appartenendo l'imposta di
registro e quella di successione ad un comune ceppo di tributi e
tendendo entrambe a colpire il trasferimento della ricchezza, sia esso
operato per atto inter vivos o mortis causa.
2. - Ai fini della soluzione della proposta questione è d'uopo
ricordare che prima di essere autonomamente regolata col r.d. n. 3270
del 1923 l'imposta di successione era considerata come appartenente
alla categoria del tributo di registro e perciò disciplinata da
disposizioni in parte comuni comprese nel medesimo testo legislativo.
Per quanto concerne in particolare il privilegio fiscale, per
entrambi i tributi vigeva la regola di cui all'art. 89 della legge 13
settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro - rimasto tale nel
titolo III del successivo t.u. delle leggi sulle tasse di registro
approvato con r.d. 20 maggio 1897, n. 217 - il quale nei suoi due commi
testualmente disponeva:
"Lo Stato avrà privilegio per la riscossione delle tasse sui
mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla
legge civile.
L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per
domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento".
Con la riforma del 1923 il legislatore dava una nuova sistemazione
alla materia raccogliendo in due coevi ma distinti testi le norme
riguardanti rispettivamente l'imposta di registro e quella di
successione (regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3270). I due
commi dell'art. 89 del vecchio t.u. del 1897, regolanti il privilegio
fiscale, venivano trasfusi, in un testo letterale pressoché identico,
nell'art. 97 relativo all'imposta di registro; nell'art. 68,
concernente l'imposta di successione, veniva invece riprodotto soltanto
il primo comma e non anche il secondo giusta il quale l'azione per
poter recuperare l'imposta nei confronti del terzo possessore si
estingueva nel termine stabilito dalla legge per domandare il pagamento
della tassa o del suo supplemento.
Questa differenziazione normativa, che ha dato origine all'odierna
questione di legittimità costituzionale, non figura più nella nuova
disciplina delle due imposte in esame recentemente adottata dal
legislatore. In questa, anzi, la riscossione coattiva e il privilegio
dei due tributi hanno avuto identico trattamento essendosi, appunto,
disposto che il privilegio si estingue nel termine di cinque anni
decorrente dalle date rispettivamente indicate nell'art. 54 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634, per l'imposta di registro, e 45 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637, per l'imposta di successione.
3. - Ciò premesso, venendo all'esame della proposta questione, la
Corte ritiene che, in ordine allo specifico punto, qui in
considerazione, concernente il termine per l'esercizio del privilegio
fiscale, non sussiste tra i due tributi diversità di situazione che
valga a giustificare un loro diverso trattamento legislativo.
L'asserita differenza della natura e del campo di applicazione
delle due imposte non è di per sé sufficiente per considerare
ragionevole e legittima l'adozione di un differenziato trattamento del
terzo possessore di un bene a seconda che questo abbia formato oggetto
di trasferimento per atto tra vivi o mortis causa. Le ragioni di
certezza del diritto, sicurezza nella circolazione dei beni e di tutela
del terzo acquirente del bene che hanno indotto il legislatore a
circoscrivere in un termine rigoroso e ristretto l'azione esecutiva
posta a garanzia del privilegio fiscale in tema di imposta di registro
sussistono e sono valide anche per l'ipotesi, sostanzialmente identica,
dell'azione reale che assiste il privilegio gravante su bene caduto in
successione e trasferito ad un terzo. Ne è riprova il fatto, innanzi
evidenziato, che in origine e nuovamente ora nella più recente
disciplina le due azioni privilegiate hanno avuto unicità di
trattamento per quanto attiene alla prefissione di un termine entro il
quale l'azione deve essere esercitata a pena di decadenza.
Va conseguentemente dichiarata l'incostituzionalità della norma
denunciata, per violazione del principio di uguaglianza enunciato
dall'art. 3 Cost., nella parte in cui non dispone - analogamente a
quanto stabilito per l'imposta di registro - che il privilegio
spettante allo Stato per la riscossione dell'imposta di successione si
estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento
della tassa o del suo supplemento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del rd. 30
dicembre 1923, n. 3270, che approva la legge tributaria sulle
successioni, nella parte in cui non dispone che l'azione a garanzia del
privilegio spettante allo stato per la riscossione dell'imposta si
estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento
della tassa o del suo supplemento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte