Sentenza n. 141/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 29legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, terzo
comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento della
pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20
luglio 1988 dal Giudice conciliatore di Ferrara nel procedimento
civile vertente tra Squarzoni Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 638
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice Conciliatore di Ferrara, con ordinanza emessa il
20 luglio 1988 nel procedimento civile tra Squarzoni Rita e
l'I.N.P.S., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, comma
terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle
pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede, in tema
di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S., una rivalutazione
costante nel tempo per ogni anno successivo al 1947 sino al
pensionamento e anche posteriormente.
Rileva il giudice a quo che il cittadino ha la facoltà di essere
iscritto al regime di assicurazione facoltativa presso l'I.N.P.S.,
nel qual caso deve provvedere ad effettuare versamenti nel tempo.
Mentre per l'assicurazione obbligatoria è stato per legge
predisposto un congegno di scala mobile per le pensioni in essere,
nonché per la rivalutazione delle contribuzioni ai fini del calcolo
della pensione originaria, per l'assicurazione facoltativa nulla di
ciò è stato stabilito successivamente alla legge n. 218 del 1952.
Di conseguenza, persone che hanno per anni versato contribuzioni
volontarie si vedono ridurre in maniera radicale il rateo
pensionistico, che in alcuni casi può arrivare addirittura ad
azzerarsi. La qual cosa sembra: a) creare disparità di trattamento
tra assicurati obbligatoriamente e assicurati facoltativamente, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione; b) esser contraria al
disposto dell'art. 47 della Costituzione, perché il trattamento
riservato a chi opta per l'assicurazione volontaria non incoraggia il
risparmio.
2. - L'I.N.P.S., costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità della
questione e, in subordine, l'infondatezza.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità della questione. Considerato in diritto
1. - Il Giudice conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio
tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S., la rivalutazione
dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47
della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218 (Riordinamento delle pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella
parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate
dal 1° gennaio 1948 in poi.
Da tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo : a)
una ingiustificata discriminazione sfavorevole degli assicurati
facoltativamente rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali
ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad
evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si
riduca ad entità irrisoria; b) la dissuasione dal risparmio, in
vista della costituzione di forme volontarie di previdenza.
2. - Osserva la Corte che, quando venne istituita, con il
decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori
dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione -
dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi
eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti) - indussero
il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione
facoltativa, già costituente l'unica forma assicurativa.
Non vi è dubbio, quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto
inizio la coesistenza delle due forme assicurative, anche
l'assicurazione facoltativa era inspirata a fini di previdenza in
quanto svolgeva la funzione di consentire la costituzione di una
pensione, con versamenti volontari, a favore dei lavoratori non
ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonché quella di consentire ai
lavoratori appartenenti alle categorie soggette all'obbligo, di
aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del
decreto-legge luotenenziale n. 603 del 1919). Tanto più che anche la
detta assicurazione facoltativa riguardava lavoratori appartenenti
alle categorie meno abbienti (art. 30 citato). Siffatti connotati
l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr. art.
85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava
all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29 della
legge n. 218 del 1952), giacché la prima delle due funzioni di
tutela previdenziale dianzi richiamate si è invero alquanto
attenuata solo in seguito, per effetto della progressiva estensione
dell'assicurazione obbligatoria a sempre più vaste categorie di
lavoratori (cfr., tra le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047,
relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio
1959, n. 463, relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n.
613, relativa ai commercianti). E non può trascurarsi di considerare
che l'eventuale adozione di sistemi facoltativi integrativi di
previdenza è materia ora oggetto di numerosi progetti in sede
legislativa.
Ciò premesso, è da notare che la norma impugnata ha considerato
il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua
entrata in vigore, anche se ha limitato la disposta rivalutazione,
secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione
facoltativa a tutto l'anno 1947.
Orbene, la mancata considerazione, anche per il futuro, del
fenomeno della svalutazione, già in atto, nell'ambito di un sistema
correlante le prestazioni all'importo dei contributi, tanto più in
una normativa che di tale fenomeno si dà carico per il passato, e la
conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli
anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiano
la norma impugnata di irragionevolezza. Invero, avuto riguardo al
fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa
(omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, sia pure con
mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto
di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo
sotto il profilo dell'effettività, in esso naturalmente implicito ed
attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata in parte qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma terzo,
della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di
adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno
della sua entrata in vigore in poi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte