Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza

emessa il 10 luglio 1989 dal Pretore di Rimini nel procedimento

civile vertente tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini ed

altra, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Berretti Aldo

e l'Esattoria II.DD. di Rimini, il Pretore di Rimini con ordinanza

del 10 luglio 1989 (r.o. n. 494/89) ha sollevato, su istanza di

parte, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., una questione di

legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 52, secondo

comma, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove esclude

l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale "quando i mobili

pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si

pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente

vendita esattoriale a carico del medesimo debitore";

che il giudice a quo contesta la pregressa giurisprudenza di

questa Corte, orientata per l'infondatezza di questioni analoghe

sulla base del presupposto del carattere sostanziale della disciplina

impugnata;

che, ad avviso del Pretore, tale disciplina avrebbe invece

natura solo processuale e pertanto, privando di tutela

giurisdizionale una situazione di diritto sostanziale, confliggerebbe

con le menzionate norme costituzionali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che,

contestando la tesi del Pretore, conclude per la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha dichiarato manifestamente

infondata (ordinanza n. 181 del 1983) una questione analoga

concernente la medesima disposizione ora impugnata e non fondate

(sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973) questioni aventi ad oggetto

una disposizione di contenuto identico posta da un diverso testo

legislativo (art. 207, lettera a) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645),

ciò anche in riferimento ai parametri invocati nel presente

giudizio;

che gli argomenti addotti dal giudice a quo per indurla a mutare

la propria giurisprudenza, anche in quanto traggono fondamento da

opinabili interpretazioni di disposizioni diverse, non persuadono

questa Corte ad abbandonare l'opinione circa la natura sostanziale

della norma censurata, del resto costantemente affermata e ribadita

anche di recente (v. ordinanza n. 484 del 1989) pure in relazione

alla analoga fattispecie attualmente prevista dalla lettera b) del

medesimo secondo comma dell'art. 52 d.P.R. n. 602 del 1973;

che di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3, 24

e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie,

corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione

riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte