Sentenza n. 141/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze
emesse il 17 giugno 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di
Moncalieri, nei procedimenti penali a carico di Gregorio Fabio ed
altri e Pelassa Piergiorgio, rispettivamente iscritte ai nn. 471 e
472 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di contenuto identico, il Pretore di
Torino, sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di
procedura penale "nella parte in cui prevede che l'imputato ed il
pubblico ministero possano chiedere al giudice l'applicazione, nella
misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo,
in relazione all'art. 76 della Costituzione".
Il remittente premette che la legge n. 81 del 1987 (legge-delega)
all'art. 2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio
direttivo: "previsione che il pubblico ministero, con il consenso
dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico
ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del
dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi
consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando
essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria".
Nell'enunciato non vi è, quindi, traccia della possibilità di
chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad
un terzo.
Ciò nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto
tale possibilità, motivando questa scelta con l'affermare (nella
relazione al progetto preliminare) che: " ..la circostanza che nella
direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non è sembrata di
ostacolo, perché la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della
pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste
il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive
specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni
sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente
previsti ..; per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i
quali è ammesso il "patteggiamento" in relazione alle pene
detentive. È da ritenere quindi che la mancata menzione della pena
pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito
alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un
significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto
senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti,
come è accaduto per la pena detentiva".
Ad avviso del giudice a quo tale argomentazione non convince per
almeno due motivi:
1) poiché la Costituzione prevede che la delega della funzione
legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e
criteri direttivi, ne consegue che, laddove le direttive rilevanti
(nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la
previsione di un istituto (nella specie "richiesta di applicazione
della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo") tale istituto non
possa ritenersi delegato;
2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere
valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto
"richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo",
con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a
diminuzione fino ad un terzo già operata) per la sola pena
detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega
anche alla previsione dell'istituto "richiesta di applicazione della
pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" (necessariamente
ricompreso nell'istituto generale "richiesta di applicazione della
pena diminuita fino ad un terzo") e la mancanza di un limite massimo
alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente
interpretato come precisa volontà del delegante a che detto limite
non vi sia. È d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di
limiti ad un istituto è logicamente successiva, conseguente e
subordinata alla volontà del legislatore di delegare la previsione
dell'istituto stesso, di talché appare gravemente viziato e
pericoloso ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un
istituto, la desuma dal silenzio sui limiti.
Osserva, infine, il remittente che il legislatore delegato non è
legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per
motivi, magari anche condivisibili, di opportunità e razionalità
complessiva del sistema.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione.
L'Avvocatura dello Stato osserva che la rilevata omissione nella
legge-delega si comprende e si giustifica alla luce delle finalità e
degli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire.
La menzione delle sanzioni sostitutive e delle pene detentive si
spiega infatti con la considerazione che soltanto per queste si è
ritenuto di dover fissare direttive specifiche, e ciò allo scopo di
evitare, per le prime, un indebito ampliamento di utilizzazione per
la delegata disciplina degli "altri effetti della pronuncia",
nonché, per le seconde, i limiti di ammissibilità del
patteggiamento in relazione alla entità della pena detentiva.
D'altro canto una diversa soluzione sarebbe risultata certamente
priva di razionalità, in quanto non è ravvisabile alcun motivo per
negare all'imputato che lo richieda gli effetti vantaggiosi previsti
dall'art. 444 del codice di procedura penale nel caso di
applicabilità della sola pena pecuniaria. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con
due ordinanze di identico contenuto - per cui va disposta la riunione
dei relativi giudizi -, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui comprende, tra le categorie di pene delle
quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione nella specie e nella misura concordata, anche quella
delle pene pecuniarie.
Tale previsione, ad avviso del remittente, sarebbe viziata da
eccesso di delega (art. 76 della Costituzione), in quanto la legge di
delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 45,
nell'indicare le pene in ordine alle quali è ammissibile il ricorso
al c.d. patteggiamento, menziona esclusivamente le sanzioni
sostitutive e le pene detentive.
2. - La questione non è fondata.
Va, innanzitutto, ribadito che in materia di delega - come questa
Corte ha costantemente affermato, anche con specifico riferimento al
nuovo codice di procedura penale (cfr. sentt. nn. 250 e 259 del 1991)
- quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal
legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più
ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al
legislatore delegato.
Ciò posto, costituisce ulteriore costante orientamento di questa
Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il
legislatore delegato abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini
di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, cioè
le ragioni e le finalità che, tenendo anche conto del complesso dei
criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante,
e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra
le tante, sentt. nn. 158 del 1985, 40 e 205 del 1989, e, sul nuovo
codice di procedura penale, oltre a quelle sopra richiamate, nn. 435
e 496 del 1990, 68 e 176 del 1991, 4 e 261 del 1992, 41 del 1993).
Ora, dall'esame dei lavori parlamentari della citata direttiva n.
45 della legge delega emerge con evidenza che l'iter legislativo è
stato caratterizzato - come sottolinea anche la relazione al progetto
preliminare del codice - da un progressivo ampliamento dell'ambito
operativo dell'istituto del "patteggiamento": basti considerare al
riguardo che il limite della pena detentiva applicabile su richiesta
delle parti è stato gradualmente elevato da tre mesi a due anni.
Tale linea tendenziale si è iscritta in un generale orientamento,
costantemente espresso durante il cammino parlamentare, di sempre
maggiore favor per i riti differenziati, nella considerazione che in
ordine ai "reati meno gravi" dovessero essere adottati meccanismi
processuali particolari che assicurassero la deflazione e quindi la
rapida definizione dei processi.
Da ciò deriva non solo che al silenzio della norma delegante in
ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie non
può certo attribuirsi il significato di volontà contraria a tale
previsione, ma che anzi la disposizione impugnata costituisce un
coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal
legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese.
Né può condividersi, al riguardo, la tesi del remittente secondo
cui la "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita
fino ad un terzo" costituirebbe un "istituto" del tutto nuovo e
diverso rispetto a quello previsto nella direttiva n. 45: trattasi,
viceversa, evidentemente, nel caso in esame (a differenza, ad
esempio, di quello deciso con la sent. n. 435 del 1990), della
semplice estensione dello spazio applicativo del rito speciale
delineato nella citata direttiva (in particolare, relativamente al
tipo di pena in presenza della quale è possibile farvi ricorso), nel
rispetto - come si è visto - della ratio della direttiva medesima e
delle altre caratteristiche essenziali dell'istituto ivi indicate.
3. - Ma v'è anche un ulteriore argomento: questa Corte, con
sentenza n. 148 del 1984, pur dichiarando inammissibile - per la
pluralità delle possibili soluzioni e la conseguente spettanza al
legislatore delle relative scelte - la questione della mancata
previsione della pena pecuniaria tra le sanzioni sostituibili su
richiesta dell'imputato ex art. 77 della legge n. 689 del 1981, ebbe
modo di affermare che "una volta che il legislatore ha ritenuto di
introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il ricorso
a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la
differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più
grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che
tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve
infrazione, se questa è punita astrattamente, o viene comunque in
concreto punita, con pena pecuniaria".
Tali considerazioni, che certamente sarebbero in ipotesi
riferibili anche all'istituto ora in esame, valgono a dimostrare
ulteriormente l'infondatezza della presente questione, tenuto anche
conto del fatto che nella prima parte dell'art. 2 della legge delega
è espressamente enunciato il principio direttivo generale secondo
cui "il codice di procedura penale deve attuare i principi della
Costituzione".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di
Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte