Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la società

Finaval e la società Enoroma, iscritta al n. 693 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 nel corso di

un giudizio civile promosso, "oltre i sei mesi dalla riconsegna

dell'immobile locato", dalla società Finaval, locatrice, nei

confronti della società Enoroma, conduttrice, per il pagamento di

somme da quest'ultima dovute, il Pretore di Roma ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella

parte in cui prevede, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di

somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei

limiti posti dalla legge - e non anche per l'esercizio dell'azione

volta ad ottenere somme non percepite dal locatore, sebbene

legalmente a lui spettanti - il termine di decadenza di sei mesi

dalla riconsegna dell'immobile;

che, ad avviso del Pretore, non risulta in alcun modo

giustificato il trattamento differenziato della posizione del

locatore rispetto a quella del conduttore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione;

Considerato che il giudice a quo postula l'estensione mediante

sentenza additiva del trattamento previsto dalla norma impugnata per

l'anzidetta ipotesi di esercizio dell'azione di ripetizione di somme

corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti

posti dalla legge, all'altra ipotesi, pure indicata, dell'esercizio

dell'azione da parte del locatore volta a conseguire somme non

percepite ma legalmente dovutegli, sull'asserito presupposto della

sostanziale omogeneità delle due situazioni;

che in realtà la pretesa del locatore discende da un

regolamento negoziale secundum legem, e si inserisce razionalmente

nella generale previsione dell'art. 2948, n. 3, del codice civile,

concernente la prescrizione quinquennale dell'azione del locatore per

il pagamento delle pigioni;

che, viceversa, la ratio dell'art. 79, secondo comma, della

legge n. 392 del 1978 - in coerenza con la finalità sanzionatoria

della nullità prevista nel primo comma - è volta ad eliminare

l'incertezza connessa ad una convenzione che, sia pure pro quota, si

assume contra legem, per cui l'azione del conduttore implica la

previa determinazione del canone legalmente dovuto e la sua

proponibilità è ragionevolmente limitata ad un circoscritto lasso

di tempo;

che pertanto, trattandosi di situazioni soggettive tra loro non

comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono,

deve escludersi la lamentata disparità di trattamento, e la relativa

questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte