Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre

1999 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a

carico di L. C., iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 ottobre 1999, il tribunale

militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 151 del codice penale militare di pace (Mancanza alla

chiamata), "nella parte in cui non prevede che sia punibile solo il

militare che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di leva,

mediante cartolina precetto, non si presenta senza giusto motivo nei

cinque giorni successivi a quello prefissato";

che, in fatto, il rimettente riferisce che nel giudizio di

merito si procede per il reato di cui all'art. 151 citato nei

confronti di un soggetto che, essendo stato chiamato alle armi

mediante pubblici manifesti, non si è presentato, senza giusto

motivo, all'autorità militare entro i cinque giorni successivi a

quello prefissato; si precisa inoltre nell'ordinanza di rinvio che

l'interessato, il quale non è mai stato raggiunto da

cartolina-precetto, una volta informato personalmente della chiamata,

pochi giorni dopo la scadenza del termine anzidetto, si è presentato

ed è stato incorporato;

che - osserva il tribunale - la fattispecie del reato per il

quale è in corso il procedimento penale deve dunque, nella specie,

ritenersi perfezionata in base alla vigente disciplina: essa richiede

la chiamata, atto amministrativo ricettizio che deve essere portato a

conoscenza dell'interessato, attraverso uno dei due possibili mezzi

previsti dall'ordinamento, cioè la precettazione mediante cartolina,

o la pubblicazione attraverso manifesto; ma la funzione della

cartolina, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza, non

è quella di realizzare l'effetto giuridico della conoscenza della

chiamata, bensì quella più limitata di agevolare l'effettiva

conoscenza della chiamata medesima, che è giuridicamente efficace,

nei confronti dei destinatari, in conseguenza della semplice

pubblicazione del relativo manifesto, secondo quanto dispone

l'art. 543, secondo comma, del regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133

(Parte seconda del regolamento per la esecuzione del Testo Unico

delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito,

approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329);

che la suddetta disciplina - prosegue il giudice a quo - si

riconnette alla previsione contenuta nell'art. 39 cod. pen. mil.

pace, secondo cui "il militare non può invocare a propria scusa

l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare": norma di

sfavore per il militare, rispetto a quanto stabilito in genere dal

codice penale in tema di errore su legge diversa dalla legge penale

(art. 47 cod. pen.), finalizzata a evitare incertezze

nell'applicazione delle norme incriminatrici proprio in ipotesi come

quella in esame, in modo da rendere irrilevante ai fini penali ogni

accertamento sulla concreta conoscibilità del manifesto;

che, ad avviso del rimettente, l'eccessivo rigore derivante

dall'applicazione congiunta degli artt. 151 e 39 cod. pen. mil. pace

ha determinato un duplice intervento della Corte costituzionale:

a) una prima volta, con la sentenza - interpretativa di

rigetto - n. 325 del 1989, l'ignoranza del soggetto circa il dovere

di presentarsi in forza del solo manifesto di chiamata, alla luce del

principio costituzionale della natura personale della responsabilità

penale, è stata ricondotta all'area dell'errore di fatto, ex art. 47

cod. pen., errore che ha efficacia scusante;

b) una seconda volta, stanti le resistenze della

giurisprudenza a recepire e svolgere l'indirizzodella prima

decisione, con la sentenza n. 61 del 1995 - originata da una vicenda

del tutto analoga allapresente - l'art. 39 citato è stato dichiarato

incostituzionale "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità

dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza

inevitabile" e, in tal modo, con una prescrizione di carattere

generale, è stato posto un criterio che consente, se del caso, di

rendere scusabile l'ignoranza dei doveri derivanti dalla

pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva;

che però - osserva il tribunale militare - neppure questa

seconda pronuncia ha portato a un mutamento negli orientamenti della

giurisprudenza comune, che ha continuato a pronunciare condanne nei

riguardi chi non si fosse presentato alla chiamata avvenuta mediante

pubblici manifesti, e ciò in conseguenza di una lettura riduttiva

del principio enunciato dalla Corte, relegato nell'area delle più

variegate e meno conoscibili disposizioni regolamentari che

variamente fondano i doveri propri dello status militare; si sarebbe

dunque perpetuata, nella applicazione corrente, un'interpretazione

della disciplina vigente secondo la quale il dolo sarebbe in generale

presunto e ogni contrario accertamento sarebbe reso pressoché

impossibile;

che, in tale contesto, il tribunale militare di Torino

ritiene che sia necessario un ulteriore intervento della Corte

costituzionale, ma non più sull'art. 39 cod. pen. mil. pace, né sul

citato art. 543 del r.d. n. 1133 del 1942 che ha natura di norma

regolamentare, bensì direttamente sulla disposizione incriminatrice

dell'art. 151 cod. pen. mil. pace, attraverso un intervento additivo

che includa, nella struttura oggettiva del fatto di reato, la

necessità della chiamata alla leva "mediante cartolina precetto":

solo attraverso una pronuncia in tal senso, ad avviso del rimettente,

sarebbe possibile pervenire all'eliminazione dei plurimi profili di

incostituzionalità che la disciplina in argomento tuttora

presenterebbe, consistenti:

a) nella violazione del principio di uguaglianza, a sfavore

di talune categorie di militari (gli arruolati nell'esercito o

nell'aeronautica) nel raffronto con quanto previsto per gli arruolati

nella marina, per i quali l'art. 63 del d.P.R. 14 febbraio 1964,

n. 237 [recte: l'art. 15 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che lo

ha sostituito], prevede l'obbligo di presentazione secondo le

indicazioni contenute nel precetto personale di chiamata alla leva;

b) nella violazione del canone di ragionevolezza, giacché,

a fronte della pretesa statuale di una prestazione così gravosa e

"totalizzante" come il servizio militare, tale da sospendere rapporti

lavorativi e legami personali, non solo l'amministrazione non assume

l'onere di informare personalmente l'interessato, ma addirittura

l'ordinamento prevede una sanzione penale, giustificabile solo

qualora il soggetto venisse concretamente ed effettivamente edotto

dell'obbligo;

c) nella violazione dell'art. 27, primo comma, della

Costituzione, che delinea, anche alla luce della sentenza n. 364 del

1988 della Corte costituzionale, il principio della responsabilità

"personale" e "colpevole";

che per tale ultimo profilo, in particolare, il rimettente

sottolinea in punto di fatto la prassi costante di consegnare

all'arruolato inviato in congedo illimitato provvisorio un foglio

recante una serie di avvertenze, tra le quali una recita: "i militari

in congedo illimitato provvisorio quando riceveranno la cartolina

precetto di chiamata alle armi dovranno presentarsi muniti del

presente foglio di congedo illimitato provvisorio ... all'ente

indicato nell'ordine stesso"; una simile avvertenza sarebbe tale da

ingenerare nel destinatario la ragionevole convinzione di doversi

presentare solo a seguito della consegna della cartolina precetto, e

non a seguito della pubblicazione del manifesto di chiamata alle

armi, e ciò potrebbe condurre a ritenere "inevitabile" l'ignoranza

del disposto dell'art. 543 del citato r.d. n. 1133 del 1942, posto

che è la stessa amministrazione militare, con simile "avvertenza", a

determinare negli interessati l'erronea convinzione di doversi

presentare solo a seguito della ricezione della cartolina precetto,

ciò che potrebbe condurre nei casi concreti a una pronuncia di

assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato;

che però - conclude il rimettente - è pur sempre necessario

chiedere, per via di una sentenza additiva di incostituzionalità, la

delimitazione obiettiva della punibilità per il reato di mancanza

alla chiamata, da ravvisare nelle sole ipotesi in cui il militare

abbia avuto effettiva conoscenza della cartolina precetto, ed è in

tale richiesta che il rimettente individua altresì la rilevanza

della questione sollevata: dall'accoglimento di essa, infatti:

a) si perverrebbe, nella specie, a una assoluzione

dell'imputato per insussistenza del fatto (per mancanza di un

elemento del reato) anziché a una assoluzione per mancanza

dell'elemento psicologico;

b) "in astratto" si ricondurrebbe l'interpretazione e

l'applicazione dell'art. 151 impugnato ai principî fondativi del

sistema penale, contro le persistenti resistenze giurisprudenziali a

svolgere le indicazioni della giurisprudenza costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che il tribunale militare di Torino chiede a questa

Corte un intervento di carattere additivo sull'art. 151 cod.

pen. mil. pace, consistente nell'inserimento, nella descrizione

tipica del fatto di reato, dell'elemento secondo cui la chiamata alle

armi per adempiere il servizio di leva deve avvenire "mediante

cartolina precetto"; un intervento, quello richiesto, per effetto del

quale la mancanza di tale specifica forma di comunicazione degli

obblighi di leva ai destinatari renderebbe obiettivamente irrilevanti

sul piano penale casi - come quello che nella specie è devoluto al

giudizio dello stesso rimettente - in cui la chiamata per adempiere

l'obbligo della prestazione militare è effettuata solo tramite

manifesto, a norma del tuttora vigente art. 543 del regio decreto

3 aprile 1942, n. 1133, che - dopo la regola di genere contenuta nel

suo primo comma, secondo cui "a ciascuna recluta che deve presentarsi

alle armi i comandi trasmettono per posta, qualche giorno prima di

quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto" -

dispone, nel secondo comma, che gli arruolati "che non ricevessero

tale cartolina precetto o che la ricevessero in ritardo, devono

ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui

pubblicazione vale per essi come precetto personale";

che la necessità di un siffatto intervento sulla

disposizione incriminatrice è sostenuta dal giudice rimettente

essenzialmente in base al rilievo della posizione assunta dai giudici

militari di merito i quali, dopo la prima pronuncia interpretativa in

materia della Corte costituzionale (sentenza n. 325 del 1989) e anche

dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 39

cod. pen. mil. pace in quanto non esclude dall'inescusabilità

dell'ignoranza dei doveri militari l'ignoranza inevitabile (sentenza

n. 61 del 1995), avrebbero assegnato alle suddette decisioni

costituzionali una portata riduttiva, riferita all'ignoranza dei

doveri derivanti dalle più svariate disposizioni regolamentari ma

non a quella del dovere di prestazione derivante dal manifesto di

chiamata alla leva, perpetuandosi così la condanna di soggetti non

presentatisi alla chiamata avvenuta solo per pubblici manifesti;

che, secondo questa impostazione, la rilevanza della

questione sollevata è argomentata dal tribunale militare:

a) sia facendo valere l'esigenza di una causa idonea a

escludere la punibilità sul piano oggettivo, per non dovere più

svolgere un accertamento circa le conseguenze sull'elemento

soggettivo dell'ignoranza della chiamata tramite manifesto;

b) sia per ricondurre l'interpretazione della

giurisprudenza nel suo complesso a coerenza con gli enunciati della

giurisprudenza costituzionale;

che con la sentenza n. 61 del 1995 questa Corte ha statuito

riguardo all'allora perdurante (nonostante la precedente pronuncia

interpretativa di rigetto n. 325 del 1989) problema del rilievo da

darsi all'errore dell'agente circa la prescrizione (art. 543 del r.d.

n. 1133 del 1942) relativa al dovere di presentazione alle armi sulla

base del manifesto di leva, dunque riguardo all'ignoranza della norma

da cui deriva nei singoli casi l'obbligo di prestazione del servizio;

che nella citata decisione si è affermato che,

indipendentemente dalla disamina sul "tipo" di errore in questione,

una volta venuto meno il dogma della presunzione assoluta di

conoscenza della legge penale in senso stretto (sentenza n. 364 del

1988, relativa all'art. 5 cod. pen.), a maggior ragione l'ignoranza o

l'errore sul presupposto normativo delle fattispecie incriminatrici

non possono non assumere efficacia scusante ogni volta che siano

dipesi da cause che li hanno resi inevitabili e, su questa premessa,

è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil.

pace in quanto tramite esso veniva posta una preclusione assoluta al

rilievo dell'ignoranza o dell'errore circa la fonte normativa

secondaria che fonda il dovere di presentazione, cioè proprio

l'art. 543 più volte richiamato;

che con la suddetta decisione costituzionale questa Corte ha

esplicitamente inteso risolvere definitivamente "un problema di fondo

cui la giurisprudenza di questa Corte non [aveva sino ad allora]

offerto adeguata soluzione", il problema del "rilievo che può

assumere l'ignoranza della norma da cui promana il "dovere in

astratto"", e ciò in risposta a una questione di costituzionalità

sostanzialmente coincidente con quella ora all'esame di questa Corte,

perché sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali

in sede di applicazione della norma incriminatrice del fatto di

mancanza alla chiamata di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace e,

appunto, originata da un caso nel quale l'errore (o l'ignoranza)

circa la norma regolamentare concernente la "sufficienza" del

manifesto ai fini del dovere di presentazione (art. 543 del r.d.

n. 1133 del 1942) era reso incondizionatamente irrilevante dalla

disposizione dell'art. 39 citato;

che la dichiarazione di incostituzionalità sopra indicata è

dunque idonea a dare soluzione al problema - che il rimettente

ripropone - dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza circa la

chiamata tramite manifesto rispetto all'elemento psicologico del

reato, come del resto lo stesso giudice a quo afferma allorché

argomenta la rilevanza del dubbio di costituzionalità sull'esigenza

di passare da una pronuncia di assoluzione per difetto dell'elemento

soggettivo (che potrebbe adottare) a una pronuncia omologa ma per

difetto di un elemento oggettivo (che vorrebbe adottare); e ciò

tanto più ove si ricolleghi il disposto della sentenza n. 61 del

1995 agli enunciati contenuti nella pronuncia n. 364 del 1988

relativamente ai criteri di giudizio circa l'"inevitabilità"

dell'ignoranza o dell'errore sulla norma (qui, la norma presupposta),

criteri certamente idonei a ricomprendere lo specifico caso

dell'induzione in errore determinato da informazioni fuorvianti della

stessa amministrazione militare, secondo un profilo in fatto

valorizzato del resto anche dall'ordinanza di rimessione da cui ha

tratto origine la sentenza n. 61 del 1995;

che, una volta data la possibilità di soluzione del problema

sul piano suo proprio dell'elemento soggettivo del reato, non v'è

motivo per seguire il ragionamento del giudice rimettente circa

l'esigenza di un intervento additivo sulla specifica disposizione

incriminatrice, intervento in sé non necessario e semmai rientrante

in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative;

che, in particolare, non può valere a sostenere la richiesta

pronuncia di incostituzionalità l'argomento della persistente

riluttanza dei giudici militari a dare compiuta applicazione alla

statuizione del 1995 di questa Corte, da un lato perché non possono

avere ingresso questioni costituzionali che siano basate su una

impropria o errata applicazione delle norme (per tutte, ordinanza

n. 439 del 1998), dall'altro perché l'asserita esigenza di

uniformare l'interpretazione di giudici diversi dal rimettente è

palesemente estranea alla logica del controllo di costituzionalità

assegnato a questa Corte, risolvendosi nel difetto dell'essenziale

requisito della rilevanza del dubbio sollevato rispetto al giudizio

dal quale ha origine e dunque in un connotato di astrattezza della

questione (per tutte, sentenza n. 286 del 1999);

che, per questo, la sollevata questione di costituzionalità

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte