Sentenza n. 142/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 17legge 281/1970
- art. 18legge 281/1970
citata
- art. 117legge 281/1970
- art. 118legge 281/1970
- art. 119legge 281/1970
- art. 127legge 281/1970
- art. 135legge 281/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11 (trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e
foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi
personali ed uffici), promossi con ricorsi proposti dalle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria, notificati rispettivamente il 16,
17 e 20 marzo 1972, depositati in cancelleria il 22, 24 e 29 successivi
ed iscritti ai nn. 49, 50 e 52 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1972 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi l'avv. Francesco Galgano, per la Regione Emilia-Romagna, gli
avvocati Feliciano Benvenuti e Leopoldo Elia, per la Regione Lombardia,
gli avvocati Aldo Piras e Guido Cervati, per la Regione Umbria, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con tre ricorsi, notificati rispettivamente il 16, 17 e il 20
marzo 1972, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia ed
Umbria, rispettivamente rappresentati e difesi dagli avvocati Viola e
Galgano, Lorenzoni, Benvenuti ed Elia, Piras e Cervati, hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, riguardante il trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali ed uffici.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ed ha
concluso per la reiezione degli anzidetti ricorsi.
2. - Le tre Regioni sostengono che la struttura del decreto
delegato, con l'indicazione esemplificativa delle materie e sub-materie
trasferite e tassativa di quelle escluse, sarebbe in contrasto con la
ratio della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, ed in
particolare con l'art. 17 lettere a) e b); che, comunque, l'esclusione
dall'area del trasferimento di varie funzioni statali in materia di
agricoltura e foreste sarebbe lesiva della competenza regionale nella
materia stessa (artt. 117 e 118 Cost.) della quale, ai sensi della
citata legge di delega, si sarebbe dovuto prevedere il passaggio per
settori organici. Nel mantenimento della titolarità delle predette
competenze allo Stato si avrebbe, invece, un ritaglio della materia,
escluso dai principi direttivi della delega, con conseguente violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
3. - La Regione Umbria inoltre, richiamando anche l'ordine del
giorno approvato dal Senato il 18 dicembre 1970, costituente, a suo
parere, atto normativo "e determinativo di indirizzo politico afferente
alla costituzione materiale", dopo aver rilevato che il legislatore
delegato si è sottratto all'obbligo di definire positivamente le
materie trasferite, censura in genere l'intero decreto (ed in
particolare l'art. 1 nella sua connessione con i successivi artt. 2 e
4). Questo, a suo dire, rifacendosi all'errato criterio di partizione
costituito dall'interesse nazionale, sarebbe espressione dell'intento
di frantumare la possibilità di un'azione organica delle Regioni in
agricoltura, ponendole, per di più, di fronte ad un'organizzazione
(basata sugli enti pubblici, sugli enti di sviluppo pluriregionali e
sugli enti locali) destinata a rimanere ancora per lungo tempo
immutata.
Al contrario, il sistema previsto dall'art. 17 era quello del
trasferimento alle Regioni dell'intera materia, senza distinzione di
sub-materie, restando riservata allo Stato soltanto una funzione di
coordinamento e di indirizzo con riferimento ai fini ed alle procedure
della programmazione nazionale e degli impegni derivanti dalle
Comunità sopranazionali.
L'esigenza di configurare l'oggetto del trasferimento per materia e
non per singole competenze, funzioni e servizi, la necessità di
considerare la materia trasferita più che come oggetto di competenze,
come un interesse ed un compito unitario da soddisfare e da assolvere,
erano frutto di un'interpretazione rigorosamente conforme alla
Costituzione, dovendosi ritenere assolutamente valida la considerazione
che gli atti normativi ricordati avevano posto regole e principi
facenti parte integrante della costituzione materiale e delle
disposizioni di cui agli artt. 5, 115, 117, 118 della Costituzione,
variamente contraddette dal decreto impugnato.
4. - In relazione all'impugnazione del decreto di trasferimento nel
suo complesso, l'Avvocatura dello Stato osserva che, a ben guardare, le
Regioni rivendicano "poteri impliciti" per tutto ciò che abbia
comunque attinenza o connessione con la materia dell'agricoltura. Una
simile impostazione, peraltro, sarebbe in contrasto con il disegno
costituzionale del rapporto tra Stato e Regioni, perché essa riguarda
i rappoffi tra Stati negli ordinamenti federali e perché in ogni caso
la relativa teoria fu elaborata per ampliare e non già per restringere
i poteri dello Stato centrale. Il criterio oggettivo, invece, sarebbe
l'unico valido per la discriminazione della competenza fra i due enti,
come costantemente ritenuto dalla Corte costituzionale, e, sulla base
di detto criterio, il decreto delegato apparirebbe perfettamente in
linea con la legge di delega, sotto il profilo giuridico, e con
l'ordine del giorno del Senato, sotto un profilo politico peraltro non
valutabile in questa sede. Tali considerazioni sarebbero idonee a
respingere anche l'impugnazione dell'art. 1, nella sua connessione con
i successivi artt. 2 e 4, basata essa pure su una concezione
finalistica della autonomia regionale.
5. - Il secondo comma dell'art. 2, che mantiene ferma la competenza
degli organi dello Stato in ordine a enti pubblici a carattere
nazionale o pluriregionale operanti in materia agricola, compresi gli
enti di sviluppo, fino al riordinamento degli enti stessi con legge
dello Stato, viene impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria.
L'Emilia-Romagna si duole soprattutto che sia stata mantenuta ferma la
competenza degli organi statali in ordine agli enti di sviluppo,
poiché la loro specifica natura, quale risulta dalla legge 2 giugno
1961, n. 454, renderebbe ingiustificata la riserva formulata dalla
disposizione impugnata.
L'Umbria poi pone in rilievo la circostanza che tale disposizione
procrastina a tempo indeterminato il trasferimento delle funzioni.
Secondo l'Avvocatura la censura delle Regioni non poggia su alcuna
valida motivazione, disponendo la norma il mantenimento allo Stato
della competenza in ordine a enti pubblici a carattere nazionale o
pluriregionale, necessario fino a quando una futura legge statale non
disponga la regionalizzazione di tali enti.
6. - La Regione Umbria censura l'art. 3 del decreto presidenziale
di trasferimento, osservando che la disposizione attua un riordinamento
ed una redistribuzione dei poteri in ordine agli enti locali non
aderente all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
e non prevista dalla legge di delegazione. La norma, per di più, non
individuerebbe le materie di interesse esclusivamente locale, quando
sarebbe stato più congruo, ai sensi del terzo comma dell'art. 118
della Costituzione, conferire alla Regione il potere di riordinare
l'assetto delle materie agricole spettanti agli enti territoriali
minori, salva la possibilità dell'intervento di successive leggi quali
previste dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
7. - Ancora la Regione Umbria impugna l'art. 4 del decreto
presidenziale, nel suo complesso, perché non sarebbe rientrato nei
poteri del legislatore delegato determinare le funzioni riservate allo
Stato in parti di materie e sub-materie ritagliate all'interno della
materia trasferita. L'illegittimità discenderebbe da un errato
apprezzamento del contenuto e dei limiti dei poteri da esercitare.
Secondo la Regione non si trattava di emanare una legge-quadro o una
legge cornice, per ripartire tra Regione e Stato funzioni e competenze
all'interno delle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, ma
di trasferire tutte le attribuzioni amministrative dello Stato relative
alle materie di competenza regionale alle Regioni.
8. - Più in particolare la Regione Umbria censura la lett. a)
dell'art. 4 che lascia ferma la competenza degli organi statali in
ordine ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea,
osservando che una simile disposizione potrebbe anche essere
considerata pleonastica. Se peraltro essa dovesse incidere su
attribuzioni, attualmente od in futuro spettanti alla Regione, la
riserva dello Stato dovrebbe essere considerata illegittima.
9. - Analoghi motivi inducono la Regione Umbria a impugnare la
lett. b) dell'art. 4 che lascia ferma la competenza statale in ordine
all'applicazione dei regolamenti, delle direttive e degli altri atti
della C.E.E.
L'Emilia-Romagna, a sua volta, rileva che le esigenze di carattere
unitario sarebbero state salvaguardate dall'art. 17, lett a) della
legge di delegazione solo con la funzione di indirizzo e coordinamento
e non con la possibilità di riservare allo Stato settori della materia
agricola. La Regione Lombardia aggiunge poi che la disposizione
impugnata sarebbe in contraddizione anche con l'art. 1 del decreto
oggetto del giudizio, nonché con gli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
10. - Relativamente alle lett. a) e b) dell'art. 4, l'Avvocatura
replica che la ritenzione della competenza in ordine alla applicazione
degli atti della C.E.E. attiene alla posizione di sovranità dello
Stato quale soggetto di rapporti internazionali. D'altra parte la
riserva allo Stato delle sole funzioni di indirizzo e coordinamento non
sarebbe sufficiente ad assicurare il corretto svolgimento della
politica agricola dell'Italia. La lettera b) sarebbe pertanto in
necessaria correlazione con la lett. a).
11. - La lett. c) dell'art. 4 che riserva allo Stato la ricerca, la
sperimentazione scientifica di interesse nazionale nelle materie di
agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne ed il
coordinamento delle stesse su tutto il territorio nazionale viene
impugnata dalla Regione Umbria. La norma infatti sarebbe espressione di
un metodo di riappropriazione da parte dello Stato della materia
regionale.
La Regione lascia intendere di non voler escludere la competenza
dello Stato in materia di ricerca e di sperimentazione agraria, ma di
considerare illegittima la riaffermazione di questa competenza come
oggetto di riserva, anche in ragione della estrema labilità della
determinazione che se ne è data con riferimento al criterio
dell'interesse nazionale.
L'Avvocatura dello Stato, dopo aver sottolineato che non è esclusa
la possibilità di ricerca e di sperimentazione nell'ambito delle
singole Regioni, osserva che tale attività scientifica svolta a
livello nazionale si identifica in un servizio statuale esplicato
nell'interesse dell'intera agricoltura. Tale servizio non potrebbe
essere svolto dalle Regioni, sia per la stessa natura delle funzioni
sperimentali, sia perché sarebbero inevitabili reiterazioni di
attrezzature, di servizi e di programmi, con evidente dispersione di
mezzi e probabile compromissione dei risultati.
12. - La lett. d) dell'art. 4, che prevede la competenza
amministrativa dello Stato in materia di esportazione ed importazione
di bestiame d'allevamento e riproduzione, piante e semi di provenienza
estera, commercio internazionale di prodotti agricoli e zootecnici,
rilascio di certificati fitopatologici per il commercio con l'estero e
simili, viene impugnata dalla Regione Lombardia in relazione alla legge
16 maggio 1970, n. 281, in quanto conferisce allo Stato funzioni di
amministrazione attiva, laddove la legge di delegazione riserverebbe
allo Stato solo funzioni di indirizzo e coordinamento, anche per le
esigenze di carattere comunitario.
Anche la Regione Umbria impugna la lett. d) dell'art. 4 insieme
alla lett. e) (competenza dello Stato in ordine alla tenuta dei
registri di varietà e dei libri genealogici) per motivi analoghi a
quelli esposti, in relazione alla lett. a) del medesimo art. 4.
A sua volta, l'Avvocatura nega che il commercio internazionale di
prodotti agricoli e gli interventi fitosanitari rientrino nella materia
dell'agricoltura, come del resto si rileva da recenti discipline dei
settori sementiero e viticolo, corrispondenti a direttive comunitarie.
Eguali considerazioni vengono poi svolte per i registri di varietà e
di libri genealogici (art. 4 lett. e) per i quali si aggiunge che
incontestabile sarebbe la loro necessaria unicità in tutto il
territorio nazionale.
13. - Con la lett. f) dell'art. 4 viene riservata allo Stato la
classificazione e la declassificazione dei territori in comprensori di
bonifica integrale o montana e la determinazione dei bacini montani e
zone depresse, quando ricadano nel territorio di due o più Regioni,
l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di
sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre se
ricadenti nel territorio di due o più Regioni, infine le opere
pubbliche di interesse nazionale o interregionale. La disposizione
viene impugnata dalle tre Regioni.
Secondo la Lombardia essa attribuirebbe allo Stato la funzione di
arbitro in eventuali conflitti tra Regioni, in sede di esercizio di
potestà amministrativa, in contrasto con il dettato costituzionale. Da
un lato infatti i territori ricadenti in due o più Regioni non
formerebbero un'unità di carattere giuridico anche quando abbiano
esigenze analoghe. Dall'altro, eventuali conflitti tra Regioni
potrebbero essere appianati con intese tra queste, ovvero venir risolti
dalla Corte costituzionale o dal Parlamento. Nella parte relativa alle
opere pubbliche la disposizione non definirebbe quali opere siano di
interesse nazionale o interregionale, dando luogo a future inevitabili
controversie. Vi sarebbe pertanto contrasto con gli artt. 117, 118, 127
e 135 della Costituzione, nonché con l'art. 17 lett. a) della legge n.
281 del 1970.
A sua volta l'Umbria osserva che, se deve ritenersi illegittimo il
ricorso all'interesse nazionale come elemento di determinazione di sub
- materie, a fortiori deve ritenersi illegittima la riserva di
competenza a favore dello Stato di ogni parte di materia che presenti
aspetti di interesse interregionale, mentre l'Emilia-Romagna aggiunge
che, a coordinare le iniziative nel caso di opere interessanti più
Regioni, sarebbero sufficienti le intese fra le medesime.
14. - Quanto alla lett. f) dell'art. 4, l'Avvocatura replica
sostenendo che gli interventi dello Stato relativi a zone depresse
ricadenti in due o più Regioni troverebbero una razionale e plausibile
giustificazione, considerando che si tratta di attività in buona parte
inquadrabili nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno o delle leggi
sulle aree depresse del Centro nord, o costituenti progettazione od
esecuzione di opere secondo le direttive del programma economico
nazionale.
Ciò posto, non sarebbe neppure sostenibile che i conflitti tra
Regioni possano comporsi attraverso l'esplicazione, da parte dello
Stato, della funzione d'indirizzo e di coordinamento, in quanto la
stessa presuppone sempre funzioni e competenze proprie delle Regioni e
non competenze e funzioni che, per il loro carattere ultraregionale,
non possono configurarsi come attribuzioni delle Regioni.
In definitiva, gli interessi interregionali, travalicando l'ambito
delle singole Regioni, sono concettualmente e giuridicamente sullo
stesso piano degli interessi nazionali: realtà questa che non può
essere superata da costruzioni giuridiche che, quali le "intese
interregionali", sono al di fuori della Costituzione, e non si
comprende neppure in quali forme di atti giuridici dovrebbero
estrinsecarsi.
15. - Le tre Regioni impugnano le lett. g) ed h) dell'art. 4,
relative alla sistemazione idro-geologica, alla conservazione del suolo
e agli interventi per la protezione della natura riservati allo Stato,
salvi gli interventi regionali non contrastanti. L'Emilia-Romagna
ribadisce che le disposizioni illegittimamente attribuirebbero allo
Stato interventi al di fuori della funzione di indirizzo e
coordinamento. Per la Lombardia le norme impugnate sarebbero in
contraddizione con le lett. h) ed n) dell'art. 1; l'Umbria aggiunge che
nelle disposizioni si è data artificiale unitarietà ad una materia
variamente disciplinata nella vigente legislazione e che dovrebbe in
via primaria spettare alla Regione per la duplice attribuzione fattale
dell'agricoltura e dell'urbanistica. In ordine a questa censura,
l'Avvocatura sostiene che la materia di cui trattasi non è
oggettivamente agricole e che essa potrebbe essere ritenuta tale solo
sotto un profilo finalistico, peraltro da ritenersi giuridicamente non
corretto per le considerazioni già esposte.
16. - La lett. i) dell'art. 4 prevede la competenza amministrativa
dello Stato relativamente all'ordinamento del credito agrario, degli
istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili.
La norma viene impugnata dalle Regioni Lombardia ed Umbria. La
Lombardia, dopo aver posto in rilievo che essa sarebbe in
contraddizione con l'art. 1 len. m), esprime il dubbio che riservi
allo Stato anche competenze in ordine al fondo bancario di garanzia
(legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 56). In questo caso la
disposizione impugnata sarebbe evidentemente incostituzionale.
L'Umbria, da parte sua, rileva che il credito agrario ha sempre
avuto una speciale fisionomia e, non potendosi immaginare una politica
agraria che si attui senza disporre delle leve di manovra del credito
agrario, l'esigenza dell'organicità della attribuzione imporrebbe il
passaggio alle Regioni della materia.
Da parte sua l'Avvocatura, dopo aver negato che esista una
contraddizione tra l'art. 1 lett. m) e la disposizione in esame,
sostiene che l'ordinamento del credito agrario è materia bancaria di
esclusiva prerogativa dello Stato. Per quanto riguarda la
determinazione dei tassi, lo Stato si è riservato, nell'ambito dei
predetti poteri di vigilanza, di fissare i massimi; le Regioni
potranno, se lo riterranno opportuno in relazione alle necessità
locali, stabilire tassi differenziati anche irrisori, entro i predetti
massimi, "per agevolare così l'accesso al credito agrario", come
previsto dall'art. 1 lett. m).
17. - In ordine alla lett. D, censurata dalla Regione Umbria,
questa osserva che non sarebbe giustificato il mantenimento del demanio
armentizio fra le competenze degli organi statali, dato che esso è
stato sempre caratterizzato e ordinato per Regioni.
Ancor più grave sarebbe la lesione dell'autonomia regionale
perpetrata dalla seconda parte della lett. 1) dell'art. 4 in
connessione alla disposizione di cui all'art. 1, ultimo comma". Con le
norme che si impugnano, - di tutta la materia che va sotto
l'espressione di comodo " usi civici " (ma che comprende istituti e
discipline varie dell'intero territorio) viene affidato alle Regioni
solo il promuovimento delle azioni di alcune operazioni, restringendosi
la portata della stessa minima disposizione indicante il potere
trasferito, cioè il capoverso dell'art. 37 della legge 16 giugno 1927
(comprendente anche le operazioni di liquidazione e integrato con la
successiva legge del 1930, n. 1078 per la proposizione di gravami).
Inoltre di tutta l'altra materia amministrativa vengono trasferite solo
le attribuzioni di cui agli artt. 13 e 14 e forse neppure interamente
quelle di cui agli articoli che seguono fino all'art. 23. Vengono fra
l'altro riservate allo Stato persino le procedure di liquidazioni d'usi
su terre private, tutte le funzioni amministrative previste dagli artt.
1 a 11 e dagli artt. 24 in poi, comprendendosi persino quelle circa le
promiscuità intercomunali, le nomine ai vari uffici, il controllo
sulle disponibilità dei beni, fino al vincolo sulle somme ricevute da
alienazioni e affrancazioni".
L'Avvocatura osserva che la materia degli usi civici e dei demani
collettivi è estranea a quella dell'agricoltura e foreste (come
nettamente si rileva dagli statuti delle Regioni a autonomia speciale),
ancorché esistano interessi agricoli connessi ed esigenze locali,
inerenti alla sollecita conclusione delle operazioni demaniali, che
vengono soddisfatti dall'ultimo comma dell'art. 1. Resta però
fondamentale l'esigenza di una generale disciplina nazionale, sia
perché la materia in questione incide sul diritto di proprietà, sia
per la tutela di interessi pubblici connessi. Diversamente opinando
occorrerebbe abolire la funzione giurisdizionale dei commissari
liquidatori degli usi civici che si sono rivelati un prezioso strumento
per il soddisfacimento delle necessità già rilevate.
18. - La lett. m) dell'art. 4, relativa alla competenza dello Stato
in ordine alla regolazione del mercato agricolo nel quadro della
programmazione nazionale ed agli interventi a favore degli organismi
previsti dai regolamenti C.E.E., viene impugnata dalle Regioni
Lombardia ed Umbria. Secondo la Lombardia la norma invaderebbe le
competenze regionali in materia di agricoltura ancorché si richiami
alla programmazione nazionale ed agli obblighi internazionali.
L'espansione della programmazione nazionale e degli obblighi
internazionali condurrebbe ad annullare le competenze regionali.
L'Umbria, a sua volta, ritiene ingiustificato che, nella specie, si sia
deciso a favore della competenza dello Stato.
19. - Per gli stessi motivi appena enunciati la Regione Umbria
impugna le lett. n) ed o) dell'art. 4 relative alle competenze statali
in ordine alla repressione delle frodi agrarie ed alla alimentazione.
20. - Quanto alle lett. m), n) ed o) dell'art. 4, l'Avvocatura
oppone che gli interventi per la regolazione del mercato agricolo
presentano aspetti e implicazioni molteplici, alcuni dei quali di
carattere locale, altri, come le opere pubbliche di interesse nazionale
e interregionale, di competenza statuale.
Analoghe considerazioni vengono svolte in relazione alla competenza
in materia di repressione di frodi e di alimentazione che, per di più,
non rientrerebbero nella materia agricola.
21. - Secondo la Lombardia sarebbe illegittima, per contrasto con
la legge di delegazione, anche la lett. q) dell'art. 4 (competenza
dello Stato in ordine alle ricerche di mercato, a studi inerenti a
problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale)
che inoltre verrebbe a contraddire l'art. 1, lett. r), del decreto in
esame.
22. - Anche l'Umbria impugna la lett. q) insieme alla lett. r)
(competenza dello Stato in ordine alla programmazione agricola
nazionale e alle connesse attività di ricerche e studio) che, a suo
dire, sarebbero espressione ulteriore del metodo di riappropriazione
dello Stato della materia regionale. Nega, al proposito, che esista una
programmazione agricola distinta dalla programmazione economica
nazionale.
23. - Relativamente alle lett. q) ed r) dell'art. 4, la difesa
dello Stato contrasta all'impugnativa rilevando che si tratta di
attività di interesse nazionale o interregionale. Nega che si sia
inteso dare una autonoma rilevanza ad una programmazione agricola
nazionale avulsa dalla programmazione economica. Osserva che la tesi
opposta è fondata sull'erroneo presupposto che l'interesse nazionale
sia soltanto limite della materia, non scriminante della materia.
In realtà, esso costituisce limite della materia allorché questa
riguardi attività che si svolgono all'interno della Regione. Ma se si
tratta di attività interregionale, o pluriregionale, l'interesse
nazionale si incorpora nel limite territoriale e diventa spartiacque
alla materia, nel senso che alla Regione resta precluso di provvedere,
con effetti che si proiettino fuori del suo territorio.
24. - La lett. s) relativa alla competenza dello Stato in ordine ai
parchi nazionali è impugnata dall'Emilia-Romagna, perché prevederebbe
interventi al di fuori dell'indirizzo e del coordinamento. La Regione
Umbria, che pure censura la norma, nega che nella specie ricorra un
interesse nazionale, essendo le Regioni enti di dimensioni tali da
provvedere da sole o d'intesa con le altre Regioni alla tutela dei
parchi.
In ordine a questa censura l'Avvocatura viceversa sostiene
l'esistenza di un interesse nazionale alla istituzione e alla
conservazione dei parchi. Dopo aver rilevato che è già stato
predisposto un disegno di legge-quadro in materia, aggiunge che proprio
per l'esistenza dell'anzidetto interesse al parco nazionale si
contrappone un parco regionale che non travalica - l'ambito di una
singola Regione.
25. - La Regione Emilia-Romagna impugna la lett. t) dell'art. 4,
relativa alla competenza dello Stato in ordine al reclutamento,
addestramento, inquadramento del corpo forestale dello Stato, perché,
a suo dire, in contrasto con gli articoli 117, 118 della Costituzione e
con l'art. 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, che
trasferisce al patrimonio indisponibile delle Regioni le foreste.
Anche l'ultimo comma dell'art. 11, che dispone la dipendenza
funzionale dalle Regioni del corpo forestale dello Stato, viene
censurato dalla Regione Emilia-Romagna per motivi analoghi a quelli
appena enunciati.
La Regione Lombardia, a sua volta rileva che l'intera titolarità
regionale delle competenze amministrative relative alle foreste
comporterebbe la necessità per la Regione di avere un corpo forestale
ad essa collegato anche sotto il profilo organico.
Secondo l'Avvocatura le competenze dello Stato sul corpo forestale
si giustificano in relazione alla necessità di tener ferme le
attribuzioni di un corpo para-militare che svolge anche funzioni di
polizia giudiziaria.
26. - Il terzo comma dell'art. 8 che prevede l'esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento anche in ordine alla
classificazione di comprensori di bonifica montana e zone depresse,
nonché ai criteri generali di bonifica e dei programmi di sistemazione
dei bacini montani e delle zone depresse, viene impugnato dalla Regione
Lombardia, che rileva una contraddizione della disposizione impugnata
con gli artt. 1 lett. a) e 4 lett. f). Osserva inoltre che la funzione
di indirizzo è strumentale a quella di coordinamento e che nella
specie non può esservi coordinamento poiché l'attività in oggetto si
esaurisce nell'ambito delle singole Regioni.
A dire della difesa dello Stato, la legittimità del terzo comma
dell'art. 8 deriverebbe dalla circostanza che la norma riguarda
infrastrutture nell'ambito regionale. Lo Stato si sarebbe riservato il
potere di dare direttive. attraverso i suoi organi di programmazione,
per un coordinato esercizio delle funzioni di competenza regionale.
27. - L'art. 10, contenente la disciplina transitoria dei
procedimenti amministrativi in itinere che comportino spese, è
parimenti impugnato dalla Regione Lombardia, che rileva una violazione
dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, in quanto non avrebbe
senso attribuire alle Regioni tributi propri e quote di tributi
erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali, se per queste stesse spese si
prevede una riserva, sia pure temporanea, a favore dello Stato. Sarebbe
anche violato l'art. 18 della legge n. 281 del 1970, perché non
sarebbe stato determinato il trasferimento dei mezzi per far fronte
alle spese impegnate o in corso di erogazione, già deliberate dallo
Stato. L'articolo infine disporrebbe il permanere non definito né
definibile alle competenze statali di funzioni e provvedimenti
amministrativi spettanti alla competenza regionale.
Per l'Avvocatura, la censura in ordine all'art. 10 sarebbe
infondata perché la norma impugnata obbedirebbe al criterio generale
della perpetuatio che è valido sia per la giurisdizione che per
l'amministrazione. D'altra parte, le norme di contabilità di Stato -
su cui la Regione non ha alcuna competenza - impediscono che possa non
darsi luogo, a carico del bilancio dello Stato, a spese già impegnate.
28. - L'art. 13, che prevede la delega alla Regione di alcune
materie, è impugnato dalla Regione Lombardia, la quale, da un lato,
lamenta che la formulazione dei programmi regionali di intervento e la
vigilanza sulla tenuta dei libri genealogici sono tutte materie
rientranti nella formula "agricoltura" di competenza amministrativa
primaria delle Regioni. Osserva, dall'altro, che la delega permette
agli organi ministeriali di impartire direttive "che certamente saranno
così precise da assomigliare a circolari".
29. - La Lombardia ancora impugna gli artt. da 15 a 19 nella parte
in cui non prevedono che il trasferimento degli uffici e del personale
avvenga contestualmente al trasferimento delle funzioni. Per di più
queste norme (ed in particolare il comma settimo dell'art. 15, l'ultimo
comma dell'art. 16, il penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 e
l'intero art. 18) porrebbero principi non essenziali all'ordinamento
del pubblico impiego con invasione di competenza regionale nella
materia relativa all'ordinamento degli uffici ed al trattamento
economico del personale.
Tali censure vengono definite palesemente infondate dalla difesa
dello Stato.
Infatti il decreto prevederebbe anche il trasferimento del
personale, nel contingente indicato nelle tabelle.
Quanto, poi, al trattamento economico del personale trasferito, le
prescrizioni indicate nel decreto avrebbero valore transitorio, e
sarebbero comunque dirette a tutelare i diritti quesiti degli
impiegati, in attuazione dei precetti costituzionali di eguaglianza e
di buon andamento della P.A. (artt. 3, 97 Cost.).
30. - Infine la Regione Emilia-Romagna impugna i capitoli 1502 e
5471 di cui all'art. 19 che, a suo avviso, dovevano essere soppressi,
trattandosi di spese concernenti materie di interesse regionale.
Di tale censura l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità, sia per
difetto di interesse della Regione, sia perché relativa al merito del
testo di legge.
31. - Con memorie successivamente depositate, le tre Regioni hanno
illustrato i motivi di impugnazione precedentemente esposti.
La Regione Umbria, richiamandosi anche alla sent. n. 39 del 1971
della Corte costituzionale e al disposto dell'art. 97 Cost., ribadisce
le censure mosse al decreto di trasferimento nel suo complesso,
osservando che attribuire alle Regioni la materia dell'agricoltura
significa conferire alle Regioni l'amministrazione dell'agricoltura,
così come si è andata conformando attraverso la precedente
legislazione; equivale cioè ad assegnare alle Regioni tutti i poteri
necessari per amministrare l'agricoltura.
In ordine all'art. 2, secondo comma, l'Emilia-Romagna nega che in
tema di enti di sviluppo sia necessaria una legge dello Stato per
determinare le zone di intervento, essendo invece sufficiente, ai sensi
dell'art. 31, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, un
provvedimento amministrativo la cui emanazione spetterebbe alle
Regioni. Le Regioni, poi, potrebbero provvedere d'intesa fra di loro
per regolare e comporre eventuali conflitti. In ogni caso, però,
nulla avrebbe potuto autorizzare il legislatore delegato a riservare
allo Stato quel dato settore di materia.
In relazione all'art. 4 lett. a) e b), la Regione Umbria osserva
che le disposizioni, invece di prevedere la semplice funzione di
indirizzo e coordinamento, contengono una vera appropriazione di
funzioni amministrative attive da parte dello Stato, tale, al limite,
da far venir meno qualsiasi competenza regionale in materia di
agricoltura.
Quanto all'art. 4, lett. b), l'Emilia-Romagna assume che occorre
distinguere tra formazione del vincolo internazionale o comunitario, di
indubbia competenza statale, ed attuazione del vincolo stesso che
sarebbe di competenza regionale, quando incida su materie che, come
l'agricoltura, rientrano nella competenza integrale delle Regioni.
Tale distinzione è recepita anche dalla difesa della Regione
Lombardia che, con ampie e diffuse argomentazioni, sottolinea come la
riserva allo Stato dell'applicazione degli atti C.E.E. potrebbe
condurre ad uno svuotamento delle competenze regionali in materia di
agricoltura. Del resto la stessa Corte di giustizia della Comunità
europea, in una recente sentenza, ha definito di rilievo inerente
esclusivamente al sistema costituzionale degli Stati-membri il modo in
cui venga assegnata alla competenza di organismi interni l'esecuzione
degli obblighi contratti in sede comunitaria. Anche se in alcune
occasioni la Corte costituzionale ha stabilito che gli obblighi
internazionali possono condizionare il modus procedendi della Regione
(sent. nn. 49 del 1963 e 120 del 1969), tali obblighi non potrebbero
mai comportare il trasferimento allo Stato di competenze amministrative
di spettanza regionale.
Secondo l'Umbria, con l'art. 4 lett. c) si sarebbe realizzata una
nuova forma di eccesso di delega: mentre infatti si dovevano indicare
le funzioni riservate, in loro luogo si è affermato l'interesse
nazionale come criterio direttivo di ulteriore attività amministrativa
rivolta al riparto delle funzioni, quasi che il legislatore delegato
potesse, a sua volta, delegare l'Amministrazione attiva a procedere in
concreto al riparto.
Dopo avere illustrato i motivi di censura già dedotti in ordine
alle lett. d) ed e) dell'art. 4, l'Umbria, relativamente alla lett. f),
sottolinea l'illegittimità del sostituire l'iniziativa e l'intervento
dell'Amministrazione centrale alla competenza delle Regioni
interessate.
In ordine allo stesso art. 4, lett. f), l'Emilia-Romagna replica
alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato sottolineando che
l'esecuzione del programma economico nazionale non è affatto sottratta
alle Regioni, giacché "le esigenze di carattere unitario anche con
riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale" avrebbero
dovuto essere soddisfatte, secondo la legge di delegazione, soltanto
con le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle
Regioni.
Relativamente alle lett. g) ed s) dell'art. 4, la Regione
Emilia-Romagna ribadisce trattarsi di materia ricompresa
nell'agricoltura e foreste, di integrale competenza regionale, anche in
considerazione dell'art. 117 della Costituzione che attribuisce alle
Regioni tanto l'agricoltura quanto l'urbanistica. Il che sarebbe
implicitamente ammesso dalla stessa norma impugnata che dichiara "salvi
gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato".
L'attribuzione (riservata alla amministrazione centrale) sarebbe
comunque illegittima, essendosi conferita allo Stato una possibilità
di intervento diversa da quella unicamente ammessa di indirizzo e
coordinamento.
Anche secondo l'Umbria, in ordine alle lett. g) ed h), il
legislatore delegato avrebbe operato per sottrazione di competenze e
non per coordinamento, in contrasto con i principi contenuti nella
legge di delegazione.
Particolarmente grave sarebbe, secondo l'Umbria, il vizio
inficiante la lett. i) dell'art. 4, poiché si sarebbe dovuto
trasferire alle Regioni il potere di riordinare il credito nella sua
fase attuativa: quella delle destinazioni e distribuzioni. Senza tale
competenza le Regioni non potrebbero svolgere alcuna politica agricola.
In relazione alla lett. l) dell'art. 4, la Regione Umbria compie
un'attenta disamina della disciplina relativa agli usi civici, dopo
aver richiamato la sent. n. 87 del 1963 della Corte costituzionale per
ribadire la necessità di una disciplina regionale nella materia
stessa, mentre la disposizione impugnata prevederebbe illegittimamente
il solo trasferimento alle Regioni del potere di promuovere e
sollecitare la verifica e sistemazione dei beni di uso civico.
Quanto agli artt. 4, lett. t), e 11, ultimo comma, la Regione
Emilia-Romagna osserva che l'Avvocatura dello Stato implicitamente
ammette che il corpo forestale dello Stato riguarda materia di
competenza oggettivamente regionale. Sottolinea anche che la polizia
locale rurale è, ai sensi dell'art. 117 Cost., materia di esclusiva
competenza regionale.
Infine, relativamente ai capitoli 1502 e 5471 dell'art. 19, la
Regione Emilia-Romagna oppone alle considerazioni svolte dal Presidente
del Consiglio dei ministri l'eccesso di delega che vizierebbe la
disposizione impugnata rispetto all'art. 18 della legge n. 281 del
1970. Considerato in diritto :
1. - I tre ricorsi indicati in epigrafe propongono questioni in
gran parte identiche e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente
discussi nell'udienza pubblica, possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Le censure rivolte a molte disposizioni del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11, con cui sono state trasferite alle Regioni a statuto
ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura
e foreste, riguardano per la più gran parte la riserva disposta a
favore dello Stato di settori che si assumono rientranti nella materia
stessa e pertanto da affidare alla competenza regionale, e ciò in
contrasto con gli artt. 117 e 118 nonché con l'art. 76 Cost., per
l'incorsa inosservanza dei principi contenuti nell'art. 17 della legge
di delega 16 maggio 1970, n. 281. Si censurano poi le disposizioni le
quali hanno ad oggetto o la delegazione alle Regioni di materie che non
sono da considerare di competenza statale residua, oppure il mancato
trasferimento del personale statale in contemporaneità al passaggio
degli uffici, o l'invasione della competenza regionale da parte di
disposizioni concernenti il trattamento del personale trasferito, o
infine l'affidamento allo Stato, in via transitoria, di provvedimenti
amministrativi che abbiano importato precedenti assunzioni di impegni
nel bilancio statale.
3. - Per potere valutare la fondatezza dei cennati motivi di
impugnativa occorre determinare l'esatta portata dell'art. 17 della
legge di delegazione, della quale si assume la violazione da parte dei
provvedimenti denunziati. Non appare dubbio che detto articolo, come
risulta dalla sua dizione letterale e dal richiamo da esso fatto
all'VIII disposizione transitoria, ha disposto il trasferimento alle
Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte,
risultino inerenti alle materie elencate nell'art. 117 Cost., e siano
contenute nel limite degli interessi connessi alle esigenze delle
singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato e di
altre Regioni, e, per l'altra parte, esercitate all'atto del
trasferimento, da organi centrali o periferici dello Stato. Sicché
dovevano rimanere fuori dell'obbligo del trasferimento tanto le
competenze non rientranti nella materia, obiettivamente considerata,
quanto le altre che, se pure ad essa riconducibili, riguardassero
interessi trascendenti la sfera regionale, e infine quelle estranee
alla competenza dell'organizzazione diretta, centrale o periferica,
dello Stato.
È solo nell'ambito delle materie in tali limiti suscettibili di
trasferimento che l'art. 17, mentre, ha da un lato voluto tutelare le
esigenze di carattere unitario attribuendo allo Stato la funzione di
indirizzare e di coordinare l'attività amministrativa oggetto del
trasferimento tutte le volte che essa lo richiedesse, ha poi,
dall'altro, curato di assicurare, per quanto possibile, l'organicità
nell'esercizio della medesima, assegnando alla Regione, a titolo di
delegazione, compiti statali quando essi venissero a costituire un
residuo rispetto a quelli prevalenti oggetto del trasferimento.
Risulta perciò chiaro che l'art. 17 nel richiedere che il
passaggio di attribuzioni dovesse avvenire per "settori organici di
materie" non ha inteso, né avrebbe potuto, influire sulla
determinazione delle materie stesse, ed anzi, prevedendo la
delegabilità di competenze statali "residue", ha dato per ammessa la
possibilità di una non perfetta coincidenza della parte trasferibile
con quella argomentabile da una generica loro qualificazione.
4. - Passando ora all'analisi, alla stregua dei principi enunciati,
delle singole censure fatte valere, è da escludere la fondatezza di
quella rivolta avverso l'art. 2, secondo comma, che, in via transitoria
e cioè "fino a quando non si procederà al loro riordinamento", affida
allo Stato ogni competenza in ordine agli enti pubblici in agricoltura
a carattere nazionale o pluriregionale. L'Emilia-Romagna e l'Umbria
fanno rilevare che il rinvio a tempo indeterminato del riordinamento
che avrebbe dovuto regionalizzare gli enti di cui si tratta
costituirebbe inadempimento della delega ex art. 17 citato, secondo cui
si sarebbe dovuto, entro il biennio ivi previsto, adottare ogni specie
di provvedimento necessario ad investire le Regioni della pienezza
delle loro funzioni.
A contestare l'esattezza di tali asserzioni basta richiamarsi a
quanto si è detto sull'esclusione dell'obbligo del trasferimento delle
funzioni non esercitate dallo Stato, sicché nessun fondamento può
riconoscersi all'invocato rispetto del termine del biennio, trattandosi
di settori di attività ai quali esso non si riferisce.
Egualmente infondata è poi la censura mossa all'art. 3 che si
limita a riprodurre il disposto dell'VIII disp. trans. e finale della
Costituzione.
5. - Non suscettibili di trasferimento devono considerarsi anche
quelle materie che non possono ricondursi al settore dell'agricoltura.
Settore che, per la sua complessità e disorganicità, appare di non
agevole delimitazione. Ad essa non si può pervenire avendo riguardo al
fatto dell'attribuzione dei compiti affidati al Ministero
dell'agricoltura, poiché ad essa si è a volte provveduto per
considerazioni di opportunità politica che hanno condotto ad
accentrare nel medesimo una serie di funzioni che solo in via generica
e senza un nesso diretto possono farsi rientrare nella cura degli
interessi connessi ai prodotti del suolo. È chiaro invece che a
quest'ultima specie di interessi occorre aver riguardo per la
determinazione dell'ambito della materia dell'agricoltura di cui l'art.
117 ha disposto il trasferimento. Da tale premessa è facile
argomentare l'assoluta estraneità ad essa dell'oggetto considerato
alla lettera i) dell'art. 4 relativo all'ordinamento del credito
agrario, che, come settore particolare di un'attività più generale,
comprensiva di ogni specie di operazione bancaria, si deve uniformare
alla regolamentazione ad essa indirizzata. Ciò può risultare
comprovato, oltre che dal confronto con gli Statuti speciali, i quali,
quando attribuiscono competenze riguardanti il credito, lo fanno
differenziandole da quelle dell'agricoltura, anche dai lavori
preparatori della Costituzione dai quali risulta che la proposta che
era stata formulata di attribuire competenza in materia di credito alle
Regioni a statuto ordinario teneva distinta quest'ultima da quella
dell'agricoltura. Proposta che venne respinta nella considerazione che
la disciplina del credito non potesse avvenire altrimenti che a livello
nazionale per la stretta correlazione con l'intera politica economica e
monetaria. Al che può aggiungersi anche il rilievo che gli aspetti
privatistici dell'attività creditizia la rendono incompatibile con
l'intervento delle Regioni. Un'ulteriore riprova dell'esattezza delle
precedenti considerazioni può trarsi dalle stesse deduzioni di parte
che, per rivendicare alle Regioni la materia del credito, fanno ricorso
ad un criterio finalistico che dovrebbe presiedere alla ripartizione
delle competenze, e così condurre ad assegnare agli enti regionali
quelle fra esse che, pur non proprie dell'agricoltura, vi dovrebbero
essere ricondotte perché strumentali alle altre, e quindi necessarie
all'integrale soddisfazione di tutti gli interessi in essa convergenti.
La Corte ha già statuito in senso contrario con la sentenza n. 20 del
1970, secondo cui la determinazione della materia regionale deve farsi
in modo obiettivo senza riferimento al risultato da conseguire, cioè
senza riguardo all'influenza che su essa può derivare dall'esercizio
di poteri appartenenti a sfere diverse.
Può ammettersi che sussista un indubbio interesse di queste ultime
all'incremento di misure creditizie corrispondenti alle esigenze di
sviluppo e di potenziamento della produzione agricola, ma esso deve
ritenersi sufficientemente soddisfatto con gli interventi loro
consentiti dalla lettera m) dell'art. 1, indirizzati allo scopo di
agevolare l'accesso al credito (ivi compresi i rapporti con gli
istituti di credito), effettuabili con l'erogazione di sussidi in conto
capitale, con il concorso nel pagamento degli interessi, cui fa
riferimento l'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e simili.
Ugualmente estranea alle competenze delle Regioni, perché
trascendente l'ambito della materia dell'agricoltura, è quella
dell'alimentazione di cui alla lettera o) dell'art. 4, che la Regione
Umbria ha impugnato, senza tuttavia addurre alcun motivo a sostegno.
6. - Esulante dalla materia dell'agricoltura deve considerarsi
anche quella riguardante i parchi nazionali, per i quali la lettera s)
dispone una riserva a favore dello Stato, impugnata dalle Regioni
Emilia-Romagna e Umbria. Infatti la formazione di tali parchi vuole
soddisfare l'interesse di conservare integro, preservandolo dal
pericolo di alterazione o di manomissione, un insieme paesistico dotato
di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici,
scientifici, ecologici di raro pregio, quali possono presentarsi anche
in confronto a territori privi di vegetazione o comunque, pur quando
questa sussista, destinata a rimanere esclusa da quelle utilizzazioni
produttive che costituiscono l'oggetto specifico dell'attività
agricola.
7. - Un motivo analogo al precedente può essere invocato per
giustificare la riserva statale riguardante il reclutamento e
l'addestramento del corpo forestale e le scuole istituite a tale scopo
considerate dalla lettera t). Si tratta infatti di una attività
attinente alla formazione culturale e professionale di un personale
destinato all'assunzione di funzioni richiedenti una particolare
specializzazione tecnica, non dissimile da quella che si richiede per
l'esercizio di numerose professioni e perciò rientrante nel campo
proprio dell'istruzione.
Considerazioni diverse sono da sospettare in ordine all'altra parte
della stessa lettera t) che pure essa esclude dal trasferimento alle
Regioni quanto attiene all'inquadramento del predetto personale
forestale. Come risulta dalla correlazione con l'art. 11, ultimo comma,
le Amministrazioni regionali dispongono del personale predetto
limitatamente all'impiego del medesimo, il che importa l'attribuzione
alle stesse della titolarità di tutti i poteri di supremazia speciale
necessari ad assicurare la piena utilizzazione di tale personale e la
fedele attuazione delle direttive di politica forestale nel quadro di
quella nazionale.
Contrariamente a quanto prostengono le tre Regioni ricorrenti,
l'affidamento allo Stato dello stato giuridico degli appartenenti al
corpo forestale trova fondamento nella natura delle funzioni ad esso
assegnate che comprendono la polizia forestale, cioè una attività che
sfugge alle Regioni (cui l'art. 117 conferisce poteri solo per la
polizia locale urbana e rurale) ed altresì un'altra serie di compiti
pure essi di esclusiva o prevalente competenza statale, come la difesa
del suolo, la protezione dell'ambiente naturale, nonché dei parchi
nazionali, la lotta contro gli incendi.
8. - Altre norme limitative della competenza regionale si
riferiscono alla disciplina di materie che pur rientrando
nell'agricoltura toccano gli interessi di più Regioni. Questo si
verifica per l'ipotesi di cui alla lettera f), riguardante la
classificazione dei comprensori di bonifica, la determinazione di
bacini montani e delle zone depresse, o l'approvazione dei piani
generali di bonifica o di sistemazione di detti bacini o zone, in
quanto ricadano nel territorio di due o più Regioni. Quest'ultima
circostanza conduce ad escludere che possa riconoscersi ad ognuna delle
Regioni cointeressate quella pienezza di poteri in materia di bonifica
che l'art. 1, lettera h), riconosce allorché le opere non sorpassino
l'ambito territoriale di ciascuna. Nell'ipotesi contraria l'intervento
dello Stato appare necessitato dal difetto nell'attuale diritto
positivo degli strumenti organizzatori idonei a rendere possibile la
compartecipazione di più Regioni nelle deliberazioni da prendere per
la gestione degli interessi comuni e per la regolamentazione dei
correlativi obblighi e responsabilità. Né a superare tale situazione
potrebbe utilmente farsi ricorso, come le difese sostengono,
all'elevamento di conflitti di attribuzione, poiché essi presuppongono
una determinazione di distinta sfera di competenza che invece fa
difetto.
Può convenirsi nell'auspicio che intervengano provvedimenti
legislativi in tale direzione, essendo esatto quello che le difese
delle Regioni fanno valere circa la convenienza di una disciplina dei
rapporti interregionali, in considerazione della non corrispondenza a
volte riscontrabile tra la configurazione data dall'art. 131 ai nuclei
regionali, sulla base di dati storico-statistici, e quella che sono
venuti ad assumere sotto l'aspetto socio-economico.
Ma, fino a quando non si sarà addivenuto a tale regolamentazione,
non potrà prescindersi dall'intervento dello Stato, sicché per ora le
esigenze delle Regioni devono ritenersi sufficientemente soddisfatte
dall'obbligo della previa intesa con le medesime, prescritto dalla
disposizione in esame.
9. - Considerazioni non diverse, sotto l'aspetto del difetto di
un'apposita disciplina, necessaria ad ottenere che la soddisfazione
degli interessi connessi all'esercizio di un'attività affidata alla
Regione venga in ogni caso assicurata, possono invocarsi nei riguardi
dell'impugnativa che si rivolge alla lettera b) dell'art. 4 relativa
all'applicazione di atti della Comunità economica europea (alla quale
può accostarsi l'altra che attiene agli interventi a favore degli
organismi associativi di produttori agricoli previsti da regolamenti
della CEE, di cui alla successiva lettera m). Occorre innanzitutto
precisare che la censura è ammissibile solo con riferimento agli
interventi sulle strutture agricole, rimanendo estranea alla sfera
regionale, secondo sarà appresso chiarito, quelli relativi tanto alla
politica dei prezzi e dei mercati quanto al commercio dei prodotti
agricoli ivi considerati.
A sostegno della impugnativa non è sufficiente richiamarsi
all'art. 189, terzo comma, del Trattato di Roma istitutivo della
Comunità, che fa rinvio agli ordinamenti interni degli Stati
partecipanti per la disciplina del concreto esercizio delle attività
necessarie all'adempimento degli impegni da essi assunti; ciò perché
ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie
che si effettui a favore di enti minori diversi dallo Stato contraente
(che assume la responsabilità del buon adempimento di fronte alla
Comunità) presuppone il possesso da parte del medesimo degli strumenti
idonei a realizzare tale adempimento anche di fronte all'inerzia della
Regione che fosse investita della competenza dell'attuazione. Strumenti
di tal genere fanno difetto nel nostro ordinamento, e ad essi non
potrebbe supplirsi con il potere di indirizzo di cui all'articolo 17
della legge di delegazione poiché alla inottemperanza ad esso non si
potrebbe in alcun modo porre riparo, non riuscendo allo Stato
sostituirsi nell'esercizio della competenza una volta effettuato il suo
trasferimento. Pertanto, fino a quando tale situazione non venga
modificata con il ricorso alle forme a ciò necessarie, il solo mezzo
utilizzabile per fare concorrere le Regioni all'attuazione dei
regolamenti comunitari è quello della delegazione di poteri in materia
di strutture agrarie, che appunto offre il rimedio della
sostituibilità del delegante in caso di inadempimento del delegato.
10. - Un altro gruppo di riserve a favore dello Stato stabilite
dall'art. 4 riguarda materie che, mentre attengono alla agricoltura in
modo solo marginale, in quanto interferiscono su settori ad essa non
riconducibili, trascendono le stesse possibilità di azione consentite
alla Regione, e non possono venire congruamente regolate se non sulla
base di interventi che ubbidiscano ad una visione unitaria, che
altresì possano giovarsi di strumenti corrispondenti all'ampiezza che
devono assumere ove vogliano riuscire efficienti, ed infine siano
suscettibili di estendere i loro effetti con eguale efficacia su tutto
lo Stato. Per tali materie è l'esigenza del rispetto dell'interesse
nazionale quale prevista dall'art. 117 che giustifica la sottrazione,
totale o parziale, della loro disciplina all'autonomia regionale, nella
sfera legislativa come in quella amministrativa. In questa categoria
devono farsi rientrare le fattispecie previste dalle lettere g) e h)
dell'art. 4 riguardanti la sistemazione idrogeologica, la
conservazione del suolo, la protezione della natura. Esse infatti
esigono interventi di difesa dell'ambiente a prevenzione di ogni specie
di danni provenienti da eventi, naturali o da opera dell'uomo, atti a
comprometterne l'integrità, ed esigono un'attività continuativa e
sistematica, esplicantesi con gli interventi più vari spesso
sorpassanti i singoli ambiti territoriali. Non è contraddittorio, come
assumono le tre Regioni ricorrenti, che le disposizioni denunciate,
mentre dispongono la riserva a favore dello Stato, impongono poi, da un
lato, che l'esercizio dei suoi poteri venga preceduto dall'audizione
del parere delle Regioni interessate, e, dall'altro, fanno salvi gli
interventi di queste ultime, in quanto non contrastanti con quelli
statali; Infatti la norma impugnata, così disponendo, mentre
garantisce lo svolgimento di una politica nazionale ecologica, che non
potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla base di un'organica
programmazione valevole per l'intero territorio nazionale, lascia poi
all'autonomia delle Regioni margini. sufficienti alla tutela di quella
parte dell'ambiente più strettamente connesso agli interessi
dell'agricoltura e foreste e contenuta entro il territorio di ognuna.
11. - Considerazioni non diverse sono da far valere, e perciò
conducono ad escludere la fondatezza delle censure mosse dai ricorsi
della Lombardia e dell'Umbria, nei riguardi della lettera d) che
considera il settore del commercio internazionale di piante, di semi,
di bestiame o materiale seminale, o in generale di prodotti agricoli o
zootecnici, un'attività cioè evidentemente sorpassante la capacità
di azione delle Regioni. Ciò può dirsi anche nei confronti del
commercio delle sementi poiché, pur se si dovesse ritenere che il
limite sussista anche quando esso non riguardi l'importazione e
l'esportazione, varrebbero vincoli discendenti da regolamenti della
Comunità economica europea, pel cui rispetto, come è stato chiarito,
si rende necessario sottrarre la materia alla disponibilità delle
Regioni.
12. - In ordine al commercio all'interno dello Stato le lettere m)
e q) dell'art. 4, che riguardano, la prima, gli interventi per la
regolazione del mercato agricolo e la seconda le ricerche ed
informazioni di mercato, la disciplina disposta deve essere messa in
correlazione con l'art. 1, lettera r), risultando da essa una
ripartizione di competenza che appare razionale. Infatti, mentre sono
trasferite alle Regioni le ricerche ed informazioni di mercato, le
attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione
inerenti a problemi agricoli e forestali, è riservato allo Stato un
complesso di altre attività rispetto alle quali le Regioni non
potrebbero vantare alcuna pretesa. Ciò appare chiaro nei confronti
degli interventi che si esplicano con la realizzazione, a totale carico
dello Stato, di impianti di interesse nazionale per la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti
agricoli o zootecnici, al fine di regolarne la immissione sul mercato,
nonché la conservazione di scorte. È chiaro infatti che una politica
del mercato agricolo, strettamente legata al quadro della
programmazione nazionale, cui la stessa disposizione si richiama, non
si renderebbe possibile senza una direzione unitaria e senza il
sussidio di quei dispositivi tecnici necessari a renderla congrua ai
fini da perseguire, mentre gli interessi della Regione riescono
salvaguardati dall'obbligo dell'audizione del loro parere in ordine
agli impianti da istituire. Di fronte a questa ovvia esigenza la difesa
attrice nessun'altra obiezione ha opposto se non l'asserito difetto,
fino ad oggi, di una siffatta politica: una circostanza cioè
irrilevante sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, cui è
qui da limitare l'esame.
A parte altri interventi connessi all'osservanza di regolamenti
della Comunità economica europea di cui si è detto (ed a parte anche
i marchi e le denominazioni tipiche di prodotti agricoli, pei quali non
sembra sia stata formulata esplicita impugnativa), è da osservare, in
ordine a quelli che la stessa lettera m) prevede con la generica
formulazione della "regolazione del mercato agricolo" che essi, se
interpretati in correlazione con il ricordato art. 1, lettera r),
rimangono circoscritti dal fine della tutela d'interessi
ultraregionali, e come tali giustamente sottratti al trasferimento.
Connessa alla materia del commercio è quella di cui alla lettera
n) relativa alla repressione delle frodi nelle sostanze ad uso agrario
o di prodotti agrari. Materia che, pel fatto di richiedere, da una
parte, un complesso di istituti specializzati di controllo, e
dall'altra un apparato di prevenzione e di repressione, di competenza
degli organi statali della polizia giudiziaria e della magistratura, si
sottrae agli interventi regionali.
13. - Infondato appare anche il motivo del ricorso proposto
dall'Umbria che denuncia la invalidità della lettera c). Infatti
sembra chiaro che la ricerca e la sperimentazione scientifica ed il
coordinamento metodologico delle medesime quando siano estese, come ivi
è previsto, a tutto il territorio nazionale non possono essere
sottratte allo Stato, che solo dispone degli ingenti mezzi richiesti e
solo può dare vita agli enti o istituti indirizzati a detti fini,
differenziandoli per grandi settori, in modo da assicurare la
necessaria specializzazione nonché il coordinamento dei compiti ad
essi assegnati. Ciò che risulta confermato dalla legge 27 ottobre
1966, n. 910 (secondo piano verde), che alla sperimentazione dedica
l'art. 2 e ivi prevede la istituzione di un comitato nazionale di
sperimentazione agraria.
Con più forte ragione poi devono considerarsi estranee alle
Regioni quelle attività di ricerche e di studio connesse alla
programmazione agricola nazionale, cui ha riguardo la lettera r)
dell'articolo in esame, le quali non potrebbero essere sottratte agli
organi centrali, sia pure con il necessario concorso della Regione alla
predisposizione del programma stesso.
Certamente siffatta riserva statale non preclude in alcun modo le
iniziative di sperimentazione e di ricerca da parte delle singole
Regioni, effettuabili anche - quando ciò si renda possibile - con
l'utilizzazione degli istituti statali; così come non esclude
l'eventuale delega statale a favore delle medesime di compiti per i
quali si palesassero utili iniziative di decentramento.
La stessa garanzia d'uniformità sta alla base del disposto della
successiva lettera e) riguardante la tenuta dei registri di varietà e
dei libri genealogici, quando la unicità sia richiesta per tutto il
territorio nazionale.
14. - La Regione Umbria impugna anche l'art. 4, lettera 1), che
riserva allo Stato il demanio armentizio ed una parte della materia
degli usi civici. Per quanto riguarda il demanio armentizio
(denominazione che è assunta a qualificare il regime dei "tratturi" di
Puglia e delle "trazzere" di Sicilia, quali trovano disciplina nel r.d.
delegato 30 dicembre 1923, n. 3244, e nei Regolamenti nn. 2801 del 1927
e 1706 del 1936) si potrebbe osservare come, mancando ogni interesse
all'impugnativa della ricorrente Regione Umbria, per il fatto che essa
non annovera nel suo territorio beni di tale natura, né
presumibilmente possa costituirne in futuro, se ne dovrebbe dichiarare
la inammissibilità. Ma, a prescindere da ciò, le norme richiamate,
nel disporre la conservazione, la alienazione o la trasformazione in
strade rotabili delle dette vie di comunicazione (e anche la
legittimazione dei possessi abusivi delle aree dell'antico demanio)
hanno a loro oggetto un insieme di interessi di cui quelli
dell'industria armentizia costituiscono solo un settore, non isolabile
dagli altri. i
15. - Nei confronti della materia degli usi civici, risulta dalla
correlazione fra la lettera 1) dell'art. 4 ed il precedente art. 1,
u.c., una ripartizione di competenza operata fra Stato e Regione nel
senso di mantenere al primo quel complesso di attribuzioni di cui alla
legge 16 giugno 1927, n. 1766, che o rivestono carattere
giurisdizionale (e perché tali pertinenti solo allo Stato) o che, pur
avendo indole amministrativa, attengono a rapporti i quali, per la
interferenza presentata di aspetti privatistici, esulano dalla
competenza regionale. Rientrano in tale categoria i procedimenti per
l'accertamento dei diritti di promiscuo godimento delle terre, per la
determinazione delle porzioni di terreno da conferire in compenso della
liquidazione degli usi civici, per la legittimazione del possesso degli
altri terreni sui quali sono stati effettuati sostanziali migliorie con
correlativa fissazione del canone enfiteutico a carico del legittimato,
e infine per lo scioglimento delle promiscuità. Ed invece si dispone
il trasferimento alle Regioni di tutti quei compiti di più evidente
indole pubblicistica, come sono (oltre al controllo ed alla vigilanza
sulla gestione dei terreni comunali e sugli enti di amministrazione dei
beni di uso civico, ed altresì all'approvazione degli Statuti delle
associazioni agrarie) quelli connessi all'interesse alla rapida
definizione delle operazioni di sistemazione dei beni di uso civico, e
gli altri, ancora più rilevanti, del conseguimento del massimo
incremento della produzione. Finalità che si realizzano mediante le
attività previste dal citato art. 1, e cioè con l'approntamento dei
piani di trasformazione e sistemazione fondiaria che devono precedere
l'assegnazione delle quote, e soprattutto con la ripartizione dei
terreni utilizzabili per la cultura agraria di cui all'art. 13 della
legge n. 1766 citata, e con l'assegnazione dei terreni a tale cultura,
oppure al bosco o al pascolo (in quanto non se ne autorizzi la vendita
ai sensi dell'art. 12) secondo i criteri di contemperamento dei diversi
bisogni della popolazione, giusta il disposto del successivo art. 14.
16. - La censura che la Regione Lombardia muove al terzo comma
dell'art. 8 del decreto in esame, fondata sul rilievo che le materie
ivi considerate sono riconosciute proprie delle Regioni, appare
manifestamente infondata. Infatti non è da accogliere
l'interpretazione dell'art. 17 secondo cui il potere di indirizzo, da
porre in funzione del coordinamento, sarebbe esercitabile solo rispetto
ad attività produttive di effetti al di là del territorio regionale.
Invece, come già si è detto, la tutela di interessi unitari voluta
assicurare da detto articolo ricorre proprio in confronto a competenze
che, pur non riflettendosi su altre Regioni, non potrebbero essere
rilasciate all'assoluta discrezionalità dell'ente che ne è titolare
senza danno per l'intera collettività nazionale.
17. - La Regione Lombardia impugna anche l'art. 10 perché,
stabilendo una riserva sia pure temporanea a favore dello Stato,
contrasterebbe in particolare con l'art. 119 Cost. oltreché con
l'art. 18 legge n. 281. La doglianza non appare fondata, poiché, per
quanto riguarda i provvedimenti già in corso di definizione, pei quali
era stato assunto il relativo impegno di spesa a carico del bilancio
statale prima del trasferimento alle Regioni, sembra che la
disposizione si informi al principio della conservazione delle
competenze già validamente in corso di espletamento per singoli atti,
nonché dell'integrità degli stanziamenti di bilancio per tutto
l'esercizio finanziario in corso. Ciò, contrariamente a quanto si
assume, non contrasta con l'art. 119 Cost. poiché non viene in nessun
modo contestato il diritto della Regione alla attribuzione di tributi
propri o di quote di tributi erariali, e neppure con l'art. 18 della
legge finanziaria poiché questo stabilisce che la soppressione o
riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei
vari ministeri avvenga con effetto dall'inizio dell'esercizio
finanziario successivo alla data di entrata in vigore dei decreti di
trasferimento, e quindi lascia del tutto impregiudicata la sorte degli
stanziamenti afferenti al precedente bilancio, che, salvo statuizione
che espressamente disponga in contrario, seguono la sorte stabilita
dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Per quanto poi
attiene alla parte dell'art. 101 riguardante le spese pluriennali per
le quali la prima annualità era stata messa a carico di esercizi
finanziari anteriori al trasferimento, è da ritenere che nessuna
lesione da ciò provenga all'interesse delle Regioni alle quali va il
beneficio delle erogazioni per tutto il periodo predisposto per lo
scaglionamento della spesa. Anche per l'ultima parte dell'art. 10, che
fino a tutto il 1973 mantiene allo Stato la definizione dei
provvedimenti finanziati con somme mantenute in conto residui, sono da
far valere esigenze di carattere contabile, e d'altra parte essa
espressamente prevede il trasferimento delle somme non ancora impegnate
alla data predetta al "fondo" per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 legge finanziaria.
18. - Un ultimo motivo di impugnativa proposto dalla Regione
lombarda si rivolge agli artt. da 15 a 19, tutti ritenuti contrastanti
con l'art. 17 legge n. 281 e con l'VIII disposizione transitoria,
nella considerazione che, in primo luogo, avrebbero previsto il
trasferimento degli uffici statali periferici senza che ad esso si
accompagnasse il contemporaneo passaggio del personale addettovi, ed
inoltre disposto in materia di ordinamento degli uffici e di
trattamento economico del personale trasferito alle Regioni, in
contrasto anche con quanto stabilito dalla Corte nella sentenza n. 40
del 1972.
La prima censura trova una smentita nello stesso testo impugnato,
poiché da esso e dalle tabelle allegate, le quali fissano il
contingente del personale che cessa di far parte dei ruoli statali,
risulta la contemporaneità del duplice trasferimento.
Anche la seconda è da rigettare poiché le norme impugnate si
limitano o a fissare le modalità del passaggio del personale (artt. 15
e 16), oppure pongono principi diretti a tutelare diritti quesiti,
quali sono quelli relativi al trattamento di missione allorché si
dispongano trasferimenti di sede (comma settimo art. 15, u.c. art. 16,
art. 17) o al mantenimento delle posizioni economiche e di carriera
già godute (art. 18). Nessun elemento in contrario può desumersi
dalla invocata sentenza n. 40 che ebbe a dichiarare l'invalidità
dell'art. 67 legge n. 62 del 1953 nella parte in cui imponeva il
rispetto di semplici norme statali, mentre nella specie, come si è
detto, l'obbligo riguarda l'osservanza di principi. Ciò sembra potersi
affermare anche nei confronti dell'ultimo comma dell'art. 18 che, in
via transitoria, fino ad un anno dall'entrata in vigore delle leggi
istitutive dei ruoli regionali, dispone che la metà dei posti
disponibili, dopo effettuato l'inquadramento nelle singole qualifiche
dei ruoli, siano conferiti mediante trasferimento sulla base di
concorsi riservati al personale di uguale qualifica e di ruoli
corrispondenti, già trasferiti ad altra Regione. Infatti tale
disposizione viene incontro a quelle esigenze di assestamento in
relazione ad esigenze personali o familiari dei funzionari, tanto più
apprezzabili quando si tenga presente l'automaticità del passaggio
alle Regioni del personale addetto agli uffici periferici dello Stato
aventi sede nel loro territorio, che viene a privare gli appartenenti
ad esso della possibilità dei trasferimenti che erano prima
effettuabili, data l'unicità del ruolo statale di cui facevano parte.
19. - La Regione Emilia-Romagna lamenta che l'art. 19 del decreto
impugnato, nel determinare le variazioni da apportare agli stati di
previsione del Ministero interessato in virtù del trasferimento alle
Regioni, abbia disposto la riduzione degli stanziamenti dei capitoli
nn. 1502 e 5471, mentre, afferendo questi a spese collegate a materie
di esclusiva competenza regionale, si sarebbe dovuto disporre la loro
soppressione. Per quanto riguarda il capitolo 5471 la censura deve
considerarsi assorbita da quanto si è precedentemente statuito circa
la validità della riserva allo Stato di cui alla lettera d)
dell'articolo 4, della regolamentazione dell'immissione sul mercato di
prodotti zootecnici. Infatti la riduzione dello stanziamento trova
fondamento nella ripartizione che si verifica fra la detta competenza
statale e l'altra trasferita alle Regioni per l'art. 1, lettera b).
Quanto poi al capitolo 1502, che riguarda i compensi per i
componenti le commissioni le quali intervengono nel procedimento per
l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, di cui all'art. 12
della legge 18 aprile 1950, n. 199, è da osservare che trattasi di
materia affidata allo Stato in ogni sua parte, nei riguardi della quale
nessuna impugnativa è stata proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
proposte con i ricorsi di cui in epigrafe, concernenti gli artt. 2,
secondo comma; 3; 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1),
m), n), o), q), r), s), t); 10; 11; 13; 15; 16; 17; 18; 19, cap. nn.
1502 e 5471, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 11, contenente disposizioni sul trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali ed uffici, in riferimento agli artt. 117, 118, 119,
127, 135 e VIII disposizione transitoria della Costituzione, nonché in
relazione agli artt. 17 e 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte