Sentenza n. 142/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, ultimo
comma, del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il
6 marzo 1972 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra
Ciolfi Manfredo e Molinaro Torquato, iscritta al n. 382 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21 del 24 gennaio 1973.
Visti gli atti di costituzione di Ciolfi Manfredo e di Molinaro
Torquato;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Antonio Ciampi, per il Ciolfi, e l'avv. Filippo
Lubrano, per il Molinaro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 6 marzo 1972, emessa nel procedimento civile
vertente tra Ciolfi Manfredo e Molinaro Torquato, il tribunale di Roma
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. delle
disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. 28
aprile 1938, n. 1165, nella parte in cui detta norma rimette "al
giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un
funzionario del Genio civile" l'accertamento della somma da rimborsarsi
dal subentrante ad un precedente assegnatario di alloggio cooperativo
per spese e miglioramenti da quest'ultimo effettuati.
Ad avviso del tribunale la norma denunciata lederebbe il diritto
del cittadino alla tutela giurisdizionale sotto un duplice profilo. In
primo luogo perché, affidando ad un organo amministrativo un
accertamento le cui risultanze non possono essere sindacate nel merito
e sono pertanto vincolanti, verrebbe a limitare la libertà di
apprezzamento del giudice nella controversia a lui sottoposta,
sottraendogli in sostanza il potere di decisione della causa.
In secondo luogo la norma contrasterebbe col fondamentale principio
del contraddittorio sia perché essa non prescrive che le parti debbano
essere previamente avvertite dell'accertamento, sia perché, nel corso
del giudizio, nessuna possibilità è riconosciuta alle parti di
discutere sulla realtà della situazione accertata dal momento che
l'accertamento viene spesso concluso prima che l'azione giudiziale sia
stata promossa e le sue risultanze sono vincolanti.
Conclude, pertanto, l'ordinanza per la non manifesta infondatezza
della sollevata eccezione d'incostituzionalità ricordando la pronuncia
emessa dalla Corte in una analoga situazione (sent. n. 70 del 1961).
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti il Molinaro
Torquato, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Lubrano, e il
Ciolfi Manfredo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ciampi.
2. - Nelle deduzioni, depositate in cancelleria il 13 gennaio 1973,
la difesa del Molinaro, dopo aver ricordato che secondo la
giurisprudenza della Corte il principio dell'art. 24 Cost. non esige
che a tutte le posizioni giuridiche soggettive dev'essere riconosciuta
la stessa possibilità di tutela e che il legislatore ordinario ben
può, in particolari fattispecie, prevedere un diverso sistema di
tutela, sostiene che l'art. 109 del r.d. n. 1165 del 1938, proprio in
considerazione di un particolare tipo di contestazione, ha rimesso gli
accertamenti in esame al collaudatore o a un funzionario del Genio
civile.
L'intervento di questo soggetto - ritenuto particolarmente idoneo
dal legislatore, in relazione alla sua specifica competenza e
posizione, ad effettuare le valutazioni di spese e di miglioramenti
eseguiti in un appartamento cooperativo - non esclude la tutela
giurisdizionale, né pone nel nulla i poteri del giudice, dato che
questi, anche se non può sindacare nel merito la valutazione compiuta,
può sempre determinare l'eventuale esistenza di difetti o di errori
nell'accertamento dei dati e considerare eventuali contraddizioni o
incongruenze del giudizio di valutazione sì da assicurare un effettivo
controllo della determinazione emessa in via amministrativa.
Del pari, ad avviso della difesa, la norma denunciata non
violerebbe la garanzia del contraddittorio essendo questa in modo
soddisfacente assicurata nella fase che si svolge dinanzi al giudice
nella quale, appunto, è dato accertare se il collaudatore abbia
considerato tutti i dati rilevanti per una esatta valutazione delle
spese e miglioramenti.
Priva di valore, infine, sarebbe la precedente statuizione della
Corte richiamata dal tribunale poiché nel caso che ha dato luogo alla
sentenza n. 70 del 1961 la tutela del diritto soggettivo era
assolutamente esclusa in sede di giudizio, dipendendo il riconoscimento
o meno del diritto dall'apprezzamento di merito ed insindacabile
dell'organo amministrativo. Nella presente fattispecie, invece, non ci
si trova di fronte ad una valutazione esclusivamente di merito, bensì
ad una valutazione in parte di accertamento e in parte di
discrezionalità tecnica, profili questi che possono essere utilmente
censurati con l'esercizio di un potere di sindacato di legittimità.
3. - Nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria il 13
febbraio 1973 la difesa del Ciolfi sostiene, invece, che la norma
impugnata è in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
L'accertamento compiuto dal collaudatore o dal funzionario del Genio
civile, essendo discretivo ed insindacabile, precluderebbe al giudice
di esprimere il proprio apprezzamento sul punto principale della
controversia, ossia sull'ammontare delle spese sostenute per le
migliorie apportate all'alloggio.
La norma, inoltre, non consentendo alle parti interessate la
possibilità di avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quali la
nomina di consulenti di parte e la possibilità di assistere insieme ai
consulenti agli accertamenti peritali che svolge l'organo
amministrativo, non assicurerebbe la garanzia del contraddittorio. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Roma ha
denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 109, ultimo comma,
del t.u. sull'edilizia popolare ed economica, approvato con r.d. 28
aprile 1938, n. 1165, il quale rimette "al giudizio discretivo ed
insindacabile del collaudatore ovvero del funzionario da nominarsi dal
Ministro per i lavori pubblici l'accertamento della somma da
rimborsarsi" da colui che subentra ad un precedente assegnatario di
alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo
effettuati.
Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata è in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione in quanto lesiva sia del potere di
decisione del giudice, cui sarebbe precluso ogni sindacato di merito
sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle
normali indagini processuali, sia della tutela giurisdizionale delle
parti.
2. - La norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte
in cui definisce "insindacabile" l'accertamento rimesso all'organo
amministrativo.
È evidente, infatti, che per effetto di tale insindacabilità
viene ad essere esclusa ogni possibilità di controllo di merito da
parte del giudice e conseguentemente ogni suo potere di decisione sullo
specifico oggetto della causa che nella specie verte unicamente sulla
determinazione della somma da rimborsare al precedente assegnatario
dell'alloggio cooperativo per acquisto del terreno, costo dei lavori e
miglioramenti in proprio eseguiti.
Si verifica in altri termini che sul punto fondamentale della
controversia, in cui vengono in discussione diritti soggettivi delle
parti, la definizione del giudizio viene a dipendere dalla valutazione
dell'organo amministrativo, non essendo in alcun modo consentito al
giudice di vagliare criticamente e discostarsi dal risultato
dell'accertamento cui è pervenuto il collaudatore o il funzionario del
Genio civile.
Né vale in contrario obbiettare che all'organo giudicante rimane
pur sempre un controllo di legittimità sull'operato dell'organo
dell'amministrazione attiva, giacché la tutela giurisdizionale delle
parti, nelle controversie di cui trattasi, può essere realizzata solo
riconoscendo al giudice la piena sindacabilità delle determinazioni
del tecnico dell'amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell' art. 109, ultimo
comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica, approvato con r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, nella parte in
cui dispone che è "insindacabile" il giudizio rimesso al collaudatore
ovvero al funzionario del Genio civile per l'accertamento della somma
da rimborsarsi da colui che subentra ad un precedente assegnatario di
alloggio cooperativo per spese e miglioramenti da quest'ultimo
effettuati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte