Sentenza n. 142/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27
novembre 1974 dal pretore di Latina, nel procedimento civile vertente
tra Mastrantoni Mario e Pette Raffaele, iscritta al n. 47 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 55 del 26 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 21 settembre 1973 dal
pretore di Latina, per un credito fondato su assegni bancari, in favore
di Raffaele Pette e nei confronti di Mario Mastrantoni, questi ha
proposto opposizione con atto di citazione del 29 ottobre 1973. Il
convenuto, costituitosi in giudizio, ha rilevato pregiudizialmente
l'inammissibilità dell'opposizione perché non preceduta dal deposito
per il caso di soccombenza di cui all'art. 651 del codice di procedura
civile. L'attore, però, ha eccepito l'illegittimità costituzionale
di codesta norma.
Il pretore di Latina, con ordinanza del 27 novembre 1974, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art.
651 in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della
Costituzione.
In punto di rilevanza, ha ritenuto che per decidere in ordine
all'eccezione di inammissibilità proposta dal convenuto, non si poteva
prescindere dall'applicazione della ripetuta norma.
Ha considerato la questione non manifestamente infondata per varie
ragioni.
Ricordato che con la sentenza n. 56 del 1963, con cui la detta
questione è stata dichiarata non fondata, questa Corte non ha messo in
dubbio l'incidenza sul diritto di agire in giudizio dell'onere
patrimoniale costituito dal deposito per il caso di soccombenza ed ha
tuttavia ritenuto che l'esistenza di codesto onere trova
giustificazione nell'esigenza di interesse pubblico di "richiamare la
parte ad una sua responsabilità nell'apprezzamento delle proprie
ragioni, in modo che del diritto di azione non abusi e, abusandone,
rechi intralcio all'amministrazione della giustizia", il giudice a quo
ha osservato che la norma in questione appare ictu oculi manifestamente
inidonea a garantire il soddisfacimento degli interessi a cui si è
riportata questa Corte. Ed invero, solo che si tenga conto
dell'ammontare del deposito, deve riconoscersi che la norma non è
idonea a frenare abusi e ad impedire la proposizione di opposizioni
meramente pretestuose e dilatorie (rispetto alle quali, per altro, si
rinvengono congrui rimedi negli artt. 642 e 648 del codice di rito), e
che la disciplina da essa norma stabilita si risolve in un vuoto e
rigoroso formalismo e, nella pratica giudiziaria, non agevola affatto
il responsabile esercizio del diritto di azione, ma è motivo di
sterili questioni che intralciano la giustizia delle decisioni.
Di conseguenza, il sacrificio del diritto non risulta coordinato
con alcun interesse di prevalente valore costituzionale e resta
vulnerato il precetto di cui all'art. 24 della Costituzione.
Secondo il pretore di Latina, d'altra parte, non sarebbe rispettato
il principio di eguaglianza perché "la norma impugnata stabilisce una
disciplina che, rispetto a situazioni analoghe, appare priva di idonea
e ragionevole giustificazione".
Se si mettono a raffronto i procedimenti e gli atti a cui può far
ricorso il titolo di un credito fondato su assegno bancario (come
quello di specie) e cioè il procedimento per ingiunzione e
l'intimazione di precetto, è facile notare (ricordando che nelle due
ipotesi il debitore può far valere le sue ragioni mediante un giudizio
di cognizione introdotto rispettivamente con l'opposizione a decreto
ingiuntivo di cui all'art. 645 del codice di procedura civile e con
l'opposizione a precetto prevista dall'art. 56 r.d. 21 dicembre 1933,
n. 1736, con le forme processuali di cui all'art. 615, comma primo, del
codice di procedura civile) che, mentre la prima opposizione deve
essere preceduta dal deposito per soccombenza, l'ammissibilità della
seconda opposizione non è subordinata ad alcun onere di natura
patrimoniale. Si ha così una disparità di trattamento arbitraria ed
illogica, che sul piano costituzionale non può essere giustificata col
richiamo alla discrezionalità riservata al legislatore ordinario; e la
norma che la pone in essere va contro il principio di eguaglianza.
Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza, davanti a questa
Corte non si è costituita alcuna delle parti, e non ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Latina
solleva, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo,
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 651 del codice di procedura civile, secondo cui
"l'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il
decreto pronunciato nei casi previsti nell'art. 642, primo comma,
debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte
davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte
davanti al tribunale e alla Corte d'appello" e "a tale deposito si
applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione".
2. - Sulla legittimità costituzionale della norma oggetto del
giudizio, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 56 del
1963 e con le ordinanze nn. 99, 138 e 159 dello stesso anno.
Con la citata sentenza si è ritenuto che l'onere di natura
patrimoniale di cui si tratta, sia dalla legge imposto quale condizione
per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di un
interesse pubblico ed in funzione di situazioni di ordine oggettivo. Il
deposito - vi si dice - è richiesto quando l'opposizione è mossa
avverso una ingiunzione che è stata o può essere dichiarata
esecutiva, ovvero che ha giustificazione in titoli i quali di per sé
danno un fondamento di serietà alla pretesa; e perciò "la norma
impugnata trova la ragione essenziale nella particolare forza del
provvedimento, volendo essa evitare che si invochi la tutela
giurisdizionale per una pretesa che presenta gravi indizi di
infondatezza". E - si conclude - "sono circostanze oggettive queste
esposte; ed è di interesse pubblico il richiamare la parte ad una sua
responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni, in modo che
del diritto di azione non abusi e, abusandone, rechi intralcio alla
amministrazione della giustizia".
Ciò premesso la Corte non ha ravvisato nell'art. 651 un ostacolo
alla tutela giurisdizionale. La norma "determina il presupposto del
diritto all'impugnativa di un provvedimento che l'ordine giuridico
ritiene meritevole di un particolare trattamento per la sua presumibile
speciale capacità di resistenza alla impugnazione".
D'altra parte, secondo la Corte, non si ha violazione dell'art. 3
della Costituzione, perché "il principio di eguaglianza, che è alla
base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire
e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si può invocare al
fine di permettere che si abusi del proprio diritto; e comunque nella
specie esso è rispettato, perché dal deposito sono esonerati coloro i
quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio".
3. - Con l'odierna ordinanza di rimessione il pretore di Latina è
dell'avviso che gli argomenti a suo tempo "addotti a sostegno della
costituzionalità dell'art. 651 c.p.c. non sono completamente
convincenti e non riescono a dissipare le perplessità, serie e
motivate, in ordine alla compatibilità della norma suddetta con gli
A proposito del ricordato bilanciamento dei diversi beni e
interessi costituzionalmente garantiti, sostiene che la norma
denunciata "appare, ictu oculi, manifestamente inidonea a garantire il
soddisfacimento degli interessi che, secondo la Corte, giustificano,
sul piano costituzionale, il sacrificio imposto dalla norma in
questione al diritto di agire in giudizio, riconosciuto nei termini
più ampi dal primo comma dell'art. 24 Costituzione". E ritiene che la
disciplina in esame "si risolve, quindi, in un vuoto e rigoroso
formalismo e, nella pratica giudiziaria, non agevola affatto il
responsabile esercizio del diritto di azione, ma è motivo di sterili
questioni che intralciano la giustizia delle decisioni".
Ma la tesi espressa dal giudice a quo non può essere condivisa.
Essa, infatti, poggia in sostanza ed unicamente sulla misura
dell'ammontare del deposito.
In contrario, però, basta ricordare che con la sentenza n. 56 del
1963, pur riconoscendosi ché il sistema al quale l'art. 651 si informa
"avrebbe potuto essere appoggiato a criteri meno formalistici", si è
precisato che la finalità dell'istituto non era esclusa dalla
tenuità dell'importo del deposito, e rifarsi anche a recente
giurisprudenza secondo cui la legittimità dell'imposizione non può
fondatamente discutersi sul rilievo della detta tenuità dell'onere,
involgendo codesta considerazione (unitamente all'altra circa il tempo
dell'effettuazione del deposito) "un inammissibile sindacato
relativamente a scelte di politica legislativa riservate
all'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario, perché
attinenti non all'an della limitazione, ma al quomodo della più
efficace ed opportuna sua strutturazione".
Non può, quindi, negarsi che, sul piano logico, si abbia, in modo
adeguato, un bilanciamento tra i sopraricordati interessi; e deve, di
conseguenza, escludersi che, sotto il profilo fin qui considerato,
possa l'art. 651 cit. apparire in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione.
4. - Con l'ordinanza di rimessione è denunciata nuovamente, e
sotto un profilo in passato non considerato, la contrarietà della
norma in oggetto al principio di eguaglianza.
Si ricorda che contro il titolare di un credito fondato su cambiale
o su assegno bancario che richieda l'emissione di un decreto ingiuntivo
ovvero utilizzi direttamente l'efficacia esecutiva del titolo mediante
l'intimazione del precetto, il debitore può, in entrambe le ipotesi,
far valere le sue ragioni mediante un giudizio di cognizione; e si
mette in evidenza che, mentre l'opposizione a decreto deve essere
preceduta dal deposito prescritto dall'art. 651, l'ammissibilità
dell'opposizione a precetto non è subordinata ad alcun onere di
natura patrimoniale, e pertanto, si avrebbe una disparità di
trattamento arbitraria ed illogica in violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Ad avviso della Corte codesta denuncia non è fondata.
Le situazioni di chi agisce in opposizione a decreto ingiuntivo e
di chi propone opposizione a precetto, ancorché il decreto sia stato
ottenuto e il precetto sia stato intimato in forza e sulla base di
cambiale o assegno bancario, debbono essere considerate e valutate
unitamente a quelle che vanno riferite nei due casi al creditore.
Così facendosi, si mettono a raffronto due fattispecie che non
possono non essere considerate diverse, dato che nel primo caso il
creditore ha ottenuto un accertamento, sia pure senza contraddittorio,
del proprio diritto e nel secondo, invece, ha solo intimato precetto a
fini esecutivi.
E per ciò è razionalmente giustificato che nel primo caso, e non
anche nel secondo, sia richiesto il deposito per soccombenza.
5. - Stante ciò, non può non essere confermata, anche se con
rinnovata o nuova motivazione, la precedente pronuncia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 651 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, dal
pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte