Sentenza n. 142/1981
Altra decisione · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, della legge approvata il 1 agosto 1980, recante "Norme
integrative in materia di agricoltura e foreste", promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 9
agosto 1980, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al
n. 17 del registro ricorsi 1980.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1981 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La vigente disciplina statale in tema di contratti della pubblica
amministrazione (artt. 5 e 6 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440,
recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 7 del
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) prescrive che su tutti i contratti
eccedenti determinati importi deve essere sentito il Consiglio di
Stato. Nella Regione siciliana, invece, ferma restando
l'obbligatorietà del parere, al Consiglio di Stato si sostituisce il
Consiglio di giustizia amministrativa, che in quell'ordinamento è
l'organo di consulenza in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 6
maggio 1948, n. 654. Senonché, l'Assemblea regionale siciliana, nella
seduta del 1 agosto 1980, approvava una legge, dal titolo "Norme
integrative in materia di agricoltura e foreste", il cui art. 28, dopo
avere enunciato di perseguire lo scopo di riordinare i molteplici
interventi ed adempimenti della legislazione regionale in materia,
autorizzava (primo comma) l'Assessore regionale competente a "stipulare
all'uopo apposite convenzioni, anche mediante trattative private",
statuendo altresì (secondo comma) che alle "predette convenzioni si
applica il disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n.
20 e successive aggiunte e modificazioni". E poiché tale ultima norma
facoltizza l'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste "a
stipulare apposite convenzioni, anche tramite trattative private e
prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa", il
Commissario dello Stato, con ricorso 9 agosto 1980, sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge
approvata nella suddetta seduta del 10 agosto 1980, in relazione agli
artt. 14 e 17 dello Statuto speciale cd ai decreti legislativi 6 maggio
1948, nn. 654 e 655.
Si costituiva in giudizio il Presidente della Giunta regionale
siciliana chiedendo, in via principale, che il ricorso fosse dichiarato
"irricevibile o inammissibile"; in via subordinata, che fosse respinto,
con la declaratoria della legittimità costituzionale della norma
impugnata; in via ulteriormente subordinata, per quanto dovesse
occorrere ai fini della inammissibilità o del rigetto del ricorso, che
fosse dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.l. 6 maggio 1948, n. 654, in
riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello Statuto siciliano, e fissata
altra udienza per la relativa discussione, con ogni conseguente
statuizione. Considerato in diritto :
A sostegno del ricorso promosso dal Commissario dello Stato avverso
la norma in epigrafe, l'Avvocatura dello Stato rileva che la
sottrazione al parere del Consiglio di giustizia amministrativa delle
convenzioni contemplate nel predetto art. 28, secondo comma, della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1 agosto 1980 in
materia di agricoltura e foreste, interferisce sulla normativa statale
disciplinante le attribuzioni di un organo statale, qual è appunto il
Consiglio di giustizia amministrativa, così violando le norme di
attuazione dello Statuto speciale riguardanti l'esercizio, nella
Regione siciliana, delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato ai
sensi del decreto legislativo n. 654 del 1948.
Da parte sua, la difesa della Regione ha eccepito fondamentalmente
che l'autorizzazione a stipulare apposite convenzioni "anche tramite
trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia
amministrativa" era stata già conferita all'Assessore regionale
all'agricoltura e foreste con la legge n. 20 del 1976 (art. 4), e che
pertanto il ricorso in esame deve considerarsi "irricevibile e,
comunque, inammissibile", in quanto l'impugnativa è, in realtà,
rivolta, non già contro la legge approvata il 1 agosto 1980, bensì
contro l'anteriore legge n. 20 del 1976, non più impugnabile ormai in
via principale, perché non impugnata nei termini previsti, come non
furono impugnate neppure altre leggi regionali che hanno anch'esse
fatto applicazione, anteriormente al 1 agosto 1980, della disciplina
portata dall'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1976. La stessa
difesa ha eccepito altresì che i decreti legislativi di attuazione
dello Statuto, non assurgendo al rango di norme costituzionali, non
possono essere invocati come norme di riferimento, e che, in ogni caso,
la dedotta questione sarebbe infondata, spettando alla Regione
siciliana, in virtù della propria autonomia organizzativa ed allo
scopo di snellire le procedure burocratiche, la potestà di stabilire
che alcuni atti regionali siano assoggettati, anziché al parere del
Consiglio di giustizia amministrativa, a quello di un organo regionale,
come appunto nella specie sono state assoggettate al parere del
"comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e foreste" le convenzioni di cui all'art. 28 in
questione.
Ma poiché la legge recante l'impugnata norma è stata promulgata
dal Presidente della Regione siciliana il 12 agosto 1980, con il n. 83,
e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 38
del 23 agosto 1980, omettendosi peraltro la parte dell'art. 28 che
aveva formato oggetto di impugnativa, deve dichiararsi cessata la
materia del contendere, come ha espressamente chiesto l'Avvocatura
dello Stato con le deduzioni depositate il 3 febbraio 1981. E ciò,
indipendentemente dalla considerazione che l'intero art. 28 della
predetta legge regionale è stato esplicitamente abrogato dall'art. 2
della successiva legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, pubblicata
nel Giornale ufficiale il giorno successivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso col
quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 1
agosto 1980, recante "Norme integrative in materia di agricoltura e
foreste", in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale ed
ai decreti legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte