Sentenza n. 142/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10d.P.R. 597/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
lett. f, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 aprile 1978 dalla Commissione tributaria
di 2 grado di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Mannino
Fortunato, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 80 del 21 marzo 1979;
2) ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Todesco Renzo,
iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980;
3) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di Venezia sul ricorso proposto da Capo Paolo, iscritta al
n. 815 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980;
4) ordinanza emessa il 18 maggio 1981 dalla Commissione tributaria
di 1 grado di La Spezia sul ricorso proposto da Banelli Giuseppina,
iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 26 del 27 gennaio 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con quattro distinte ordinanze la Commissione tributaria di
secondo grado di Reggio Calabria (n. 21 del reg. ord. 1979), la
Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa (n. 808
del reg. ord. 1979), la Commissione tributaria di primo grado di
Venezia (n. 815 del reg. ord. 1979) e la Commissione tributaria di
primo grado di La Spezia (n. 672 del reg. ord. 1981) sollevavano
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10,
lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nella parte in cui
detta norma esclude dalla (limitata) detrazione dal reddito delle
persone fisiche le spese per cure mediche e chirurgiche e le spese
necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e
permanente invalidità, compresi gli onorari ed altri compensi
corrisposti dal contribuente a persone non residenti nel territorio
dello Stato.
In particolare, la norma sopra descritta, contrasterebbe:
- con l'art. 3 della Costituzione in quanto la disciplina ivi
prevista creerebbe una diversità di trattamento tra contribuenti a
seconda della residenza nello Stato o non di coloro che percepiscono il
compenso relativo alle cennate prestazioni sanitarie, e sarebbe
ingiustificata perché, ai fini della detrazione, dovrebbe avere
rilievo esclusivamente l'effettività dell'esborso (tale presunta
violazione è denunciata in tutte le ordinanze sopra elencate);
- con l'art. 32 della Costituzione; si assume al riguardo che la
tutela della salute è bene costituzionalmente protetto, a garanzia e
del singolo e della collettività, non suscettibile, a differenza di
altri diritti pure costituzionalmente garantiti, quali ad esempio
quello di proprietà, di "oblazione o mortificazione alcuna". Tale
tutela dovrebbe dunque garantire al singolo scelte libere e
discrezionali, in presenza delle diverse esigenze che possono
presentarsi. Pertanto "ogni interferenza o remora, pur se mediata od
indiretta", quale quella di cui all'art. 10, lett. f, della legge
citata, sarebbe lesiva del diritto alla salute, costituzionalmente
garantito in via assoluta dalla Costituzione (tale presunta violazione
è prospettata in tutte le ordinanze);
- con l'art. 77, primo comma, della Costituzione; si assume al
riguardo che la norma impugnata confliggerebbe con i principi direttivi
della legge delega (art. 2, n. 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825).
Infatti, ad avviso dei collegi remittenti, la deduzione delle spese del
genere in questione non è correlata, come stabilito dalla legge
delegante, al fatto che le stesse incidano o non sulla capacità
contributiva del contribuente, ma viene, nella legge delegata,
subordinata a fattori del tutto alieni da tale requisito, quali quello
che le spese stesse siano state sostenute all'estero, ovvero
corrisposte a favore di soggetto che non abbia domicilio nel territorio
dello Stato (tale presunta violazione viene prospettata solo nelle
ordinanze N. 808 del 1979 e 672 del 1981).
2. - In tutti i suddetti incidenti di costituzionalità spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la proposta
questione venisse dichiarata infondata.
Nell'atto di intervento, riguardo alla presunta violazione
dell'art. 3 della Costituzione, si rileva che il fatto di curarsi in
Italia o all'estero costituisce una diversità di situazioni oggettive
che giustifica una diversa disciplina giuridica di esse; ciò in quanto
la natura della norma in esame è tributaria ed è derivata dalla
necessità che l'onere detraibile sia controllabile anche attraverso
l'esame della contabilità del percipiente, il quale a tal fine deve
perciò essere domiciliato o residente nel territorio dello Stato.
Sarebbe inoltre incongruo porre una questione di disparità di
trattamento in danno dei cittadini che "per loro scelta" ricorrono ad
assistenza sanitaria all'estero, "quando lo scopo della normativa
consiste nella salvaguardia dell'interesse primario dello Stato alla
riscossione dei tributi il quale, anche per espressa norma
costituzionale, esige e giustifica una tutela particolare e certamente
prevalente sulla difesa del singolo".
Con riferimento all'art. 32 della Costituzione si osserva invece
che l'impossibilità di usufruire di un beneficio fiscale non può
certo violare il diritto dei cittadini alla salute, che è
"compiutamente garantito dall'ordinamento sanitario dello Stato
italiano nell'ambito del quale agiscono coloro che risiedono nel
territorio nazionale".
Infondato sarebbe altresì il dubbio di costituzionalità sollevato
con riguardo all'art. 77, primo comma, della Costituzione. L'art. 2, n.
6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, stabilisce infatti il criterio
direttivo della deduzione dal reddito complessivo di oneri e spese
rilevanti che incidano sulla situazione personale del soggetto.
Detto principio non appare violato dalla esclusione della deduzione
delle spese mediche effettuate all'estero; infatti, il "presupposto
insopprimibile" della detrazione delle spese dal reddito complessivo
del contribuente è, da un lato, la possibilità del loro controllo, e,
dall'altro, la tassazione delle stesse spese quale reddito del
percipiente.
Poiché né l'uno né l'altro presupposto ricorrono nel caso de
quo, è da escludersi che la norma impugnata sia in contrasto con i
principi della legge delega.
Non si aveva costituzione di parti private. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe e riassunte in
narrativa sollevano questione di legittimità costituzionale della
stessa norma di legge: le cause possono quindi essere riunite e decise
con unica sentenza.
2. - Le controversie tributarie che hanno dato origine alla
questione di legittimità costituzionale in esame sono tutte relative a
redditi IRPEF dell'anno 1975 dichiarati nel 1976, ad eccezione di
quella della Commissione tributaria di Reggio Calabria relativa (come
si desume dal fascicolo di causa) a redditi IRPEF e ILOR dell'anno 1974
dichiarati nel 1975. Sono, quindi, regolate dalle disposizioni
originarie del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e infatti il dubbio di
incostituzionalità è stato sollevato da tutte le ordinanze sull'art.
10, lett. f, del detto decreto; e precisamente da tutte le Commissioni
in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., da quelle di Bassano del Grappa e
La Spezia anche in relazione all'art. 77 Cost.
La norma citata dispone (anzi disponeva) la deducibilità dal
reddito complessivo delle "spese per cure mediche e chirurgiche e le
spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave
e permanente invalidità o menomazione, compresi gli onorari o altri
compensi per i quali sia indicato il domicilio o la residenza del
percipiente nel territorio dello Stato, per la parte del loro ammontare
complessivo che ecceda il 10 o il 5 per cento del reddito complessivo
dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici
milioni di lire...".
Tutti i giudici a quibus, interpretando la norma come richiedente,
per l'ammissione alla detrazione, per tutte le spese medico chirurgiche
compresi gli onorari, il domicilio o la residenza dei percipienti nel
territorio dello Stato e la loro indicazione da parte del contribuente,
hanno dubitato della legittimità costituzionale di essa.
3. - La questione è fondata.
La legge tributaria allorché stabilisce, tanto nella disposizione
cui si riferisce la questione che la Corte è chiamata a decidere,
quanto in disposizioni successive di ampiezza maggiore, la
deducibilità delle spese medico chirurgiche dal reddito imponibile, lo
fa certamente in considerazione dell'importanza primaria del bene della
salute e dell'obbligo costituzionale della sua tutela (art. 32 Cost.).
È ben vero che la determinazione degli strumenti, dei tempi e dei
modi di attuazione di questa tutela spettano al legislatore ordinario.
E, infatti, sia per quanto riguarda l'assistenza diretta, sia per
quanto riguarda la deducibilità delle spese di cura sostenute in
proprio dal contribuente, la legislazione nazionale postcostituzionale
offre il quadro di un'evoluzione nel senso della più estesa tutela del
bene della salute. Momento fondamentale di attuazione dell'intervento
della collettività nella tutela della salute dell'individuo è
l'emanazione della legge (n. 833 del 1978) che istituisce il Servizio
sanitario nazionale, la cui finalità peculiare è quella di assicurare
direttamente a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro
capacità economica (che viene in gioco soltanto per la provvista dei
mezzi necessari al funzionamento del servizio e, in via di eccezione,
nella richiesta di limitati e graduati contributi da parte degli utenti
dei singoli servizi), "la diagnosi e la cura degli eventi morbosi,
quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata" e "la
riabilitazione degli stati di invalidità terapeutica e psichica".
Senonché, tanto dopo l'istituzione del Servizio sanitario
nazionale, quanto prima, quando altre erano le strutture sanitarie alle
quali era affidata la tutela della salute di molte, ma non tutte, le
categorie, non era e non è interdetto ai cittadini di ricorrere agli
interventi medici in case di cura o da parte di professionisti
liberamente scelti o in ragione di una maggiore fiducia personale in
essi o in ragione della necessità di terapie e di interventi non
possibili alle strutture pubbliche.
Ora, sia prima che dopo la riforma sanitaria del 1978, il
legislatore tributario ha preso in considerazione le spese erogate dal
contribuente per queste cure e, proprio in relazione al precetto
dell'art. 32 Cost., le ha ritenute meritevoli di detrazione dal
reddito imponibile delle persone fisiche, dapprima (testo unico n. 645
del 1958; d.P.R. n. 597 del 1973) solo in relazione all'entità del
reddito imponibile, poi (art. 8 del d.l. n. 693 del 1980 convertito in
legge 22 dicembre 1980, n. 891) accordando la integrale deducibilità,
fra le dette spese, a quelle chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Dunque non è vero (come sostiene l'Avvocatura dello Stato per
negare la validità del richiamo all'art. 32 Cost.) che il diritto dei
cittadini alla tutela della salute "è compiutamente garantito
dall'ordinamento sanitario dello Stato italiano nell'ambito del quale
agiscono coloro che risiedono nel territorio nazionale". Se ciò avesse
ritenuto il legislatore, sarebbe venuta meno la giustificazione della
deducibilità delle spese mediche sostenute dal cittadino.
Alla stregua della legislazione vigente in esame, non è, quindi,
giustificabile, sul piano del principio di eguaglianza, la distinzione
che la disposizione investita dal dubbio di costituzionalità opera ai
fini della deducibilità dal reddito imponibile, per erogazioni delle
quali il percipiente si trovi entro o fuori il territorio dello Stato.
Né qui si tratta - deve essere osservato - di evitare una evasione
di imposta da parte del percipiente perché questo, in quanto residente
all'estero, non è debitore di imposta verso lo Stato italiano per un
reddito non prodotto in Italia.
Se lo scopo della norma fosse stato quello di consentire o favorire
l'accertamento di reddito prodotto in Italia (nel qual caso la sua
legittimità non sarebbe in discussione), essa avrebbe dovuto
prescrivere che la indicazione è necessaria solo quando il percipiente
è residente o domiciliato in Italia, secondo l'interpretazione di una
Commissione tributaria, che risulta isolata ed è contraddetta da tutti
i giudici a quibus.
Ove poi si voglia sottolineare essere preferibile che la spesa sia
sostenuta in Italia al fine di poterla tassare in capo ai percipienti,
ciò non può costituire un motivo di tale rilievo da eliminare il
fondamento della deducibilità che sta, ripetesi, nel riconoscimento
accordato, in ossequio al precetto costituzionale, alla esigenza della
salvaguardia della salute, e quindi alla libertà di scelta, da parte
dell'ammalato, di cure e interventi, a sue spese, al di fuori della
struttura sanitaria alla quale potrebbe ricorrere in Italia.
Del resto, basta ammettere, anche in via di ipotesi, suffragata
dalla comune esperienza, che possano esserci delle cure e degli
interventi per i quali sia necessario ricorrere all'estero, per
riconoscere quale iniquità costituirebbe negare, in tali casi, la
deducibilità delle spese al contribuente che ha dovuto sostenerle.
Le considerazioni fin qui svolte convincono la Corte che l'art. 10,
lett. f, del d.P.R. n. 597 del 1973, laddove limita la deducibilità
delle spese e compensi di cui trattasi al caso che sia indicato il
domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato,
confligga con gli artt. 3 e 32 della Costituzione perché in materia
che si riferisce alla protezione della salute individuale discrimina
irrazionalmente il trattamento fiscale delle spese sostenute nel
territorio nazionale da quelle sostenute all'estero.
Infatti, se le spese cui si riferisce la deducibilità sono
riconosciute necessarie per la tutela della salute (e senza alcun
rilievo dal fatto che esse avrebbero o no potuto essere evitate
rivolgendosi alle strutture sanitarie nazionali), non appare
ragionevole un trattamento diverso a seconda che il percipiente sia in
Italia o all'estero.
L'Avvocatura eccepisce a tale conclusione la "necessità che
l'onere detraibile sia rigorosamente controllabile da parte
dell'Ufficio". Senonché in primo luogo il controllo è già assicurato
dall'ultimo comma dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, il quale
prescrive che tutte le deduzioni contemplate nell'articolo stesso "sono
ammesse nella misura in cui gli oneri risultino da idonea
documentazione", che va, naturalmente, controllata
dall'Amministrazione. In secondo luogo, sui pagamenti all'estero del
cittadino italiano è previsto il controllo dell'Ufficio Cambi che
accorda l'esportazione della valuta.
Pertanto l'indubbio rilievo dell'art. 53 Cost., che può essere
ritenuto pari ordinato ma non prevalente rispetto all'art. 32 Cost.,
non può togliere pregio alle considerazioni e conclusioni cui la Corte
è pervenuta e che dispensano la Corte dall'esaminare la questione
anche in relazione all'art. 77 Cost. indicato quale ulteriore parametro
dalle Commissioni di Bassano del Grappa e di La Spezia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alle parole "nel
territorio dello Stato".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VI TALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte