Sentenza n. 142/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 51/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 della
legge 4 febbraio 1966, n. 51, 3 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e
260 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Vaccinazione obbligatoria)
promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1980 dal Pretore di Alba,
nel procedimento penale a carico di Bonino Gian Paolo ed altra,
iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 13 agosto 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 8 novembre 1979 il pretore di Alba citava a giudizio i
coniugi Bonino-Carugatti per avere omesso di sottoporre alle
vaccinazioni obbligatorie antipolio e antitetanica la figlia Diana
Silvia. Ai due imputati il Pretore contestava sia le violazioni
contravvenzionali alle leggi 51/1966 e 419/1968 sia, in concorso
formale, la violazione dell'art. 260 T.U. Leggi sanitarie in quanto,
per quest'ultima ipotesi, i due coniugi non avrebbero osservato
l'ordine legalmente dato dall'Ufficiale Sanitario di Lequio Berria il
10 novembre 1978.
Al dibattimento i due coniugi, ammettendo il fatto, asserivano di
ritenere che la vaccinazione obbligatoria sarebbe in contrasto
coll'art. 32 Cost., oltre che inutile.
A loro avviso, infatti, vi sarebbe un'immunità naturale, sì che
- secondo taluni testi scientifici - il pericolo di contrarre la
malattia sussisterebbe nella stessa misura per vaccinati e non.
A quel punto, riteneva il Pretore di sollevare d'ufficio, con Ord.
14 aprile 1980, questione di legittimità costituzionale nei confronti
di tutte le norme penali contestate, con riferimento agli artt. 32, 21
e 33 Cost.
Su punto rilevanza, negava il pretore che le leggi 51/ 1966 e
419/1968 fossero state depenalizzate dalla l. 24 dicembre 1975 n. 706,
giacché questa (art. 14, lett. c) esclude espressamente, fra le altre,
la disposizione di cui all'art. 358 T. U. Leggi sanitarie. Vero è che
il detto articolo riguarda il Regolamento di attuazione del citato T.U.
che non è stato mai emanato. Ma - secondo il Pretore - le norme
contravvenzionali, di cui alle citate leggi, null'altro sarebbero se
non appunto una parziale attuazione del dettato contenuto nell'art.
358, e perciò avrebbero quel sostanziale valore regolamentare che le
esclude dalla depenalizzazione.
Concludeva sul punto il Pretore, osservando che in ogni caso,
appariva manifesta la rilevanza della questione in ordine al capo c)
della rubrica (Art. 260 T.U. Leggi sanitarie).
Parimenti - secondo il Pretore - doveva ritenersi la non manifesta
infondatezza della questione, in quanto le norme, che rendono
obbligatorie talune vaccinazioni, non prevedono l'obbiezione di
coscienza. Per tal modo, quelle leggi violerebbero i limiti imposti dal
rispetto della persona umana, dato che questa non può essere intesa
soltanto in senso fisico, dovendo invece essere riferita anche
all'aspetto per il quale la persona è portatrice di idee e convinzioni
scientifiche, la cui manifestazione e il cui insegnamento sono
garantiti dagli artt. 21 e 33 Cost.. Ebbene - ad avviso del Pretore -
siffatte libertà resterebbero frustrate se si imponesse un "facere" od
un "pati" in contrasto colle convinzioni scientifiche individuali: ed i
coniugi Bonino - si soggiunge - basano le loro obiezioni proprio su
studi di medicina e biologia (il Bonino è laureato in biologia).
Le parti private non si costituivano.
Spiegava, invece, intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato ed assistito dall'Avvocatura generale dello
Stato.
Questa contestava innanzitutto la rilevanza della sollevata
questione.
Quanto alle due contravvenzioni specifiche, perché esse devono
ritenersi depenalizzate. I1 riferimento all'art. 358 T. U. Leggi
sanitarie sarebbe, infatti, inconferente, perché esso punisce
coll'ammenda le violazioni alle norme regolamentari emanande, dando
luogo così ad una serie di norme penali in bianco i cui precetti
dovranno essere concretizzati mediante il regolamento. Le due
specifiche contravvenzioni in parola, invece, sono norme penali
integrali, munite di proprio precetto e di propria sanzione, e perciò
non hanno natura regolamentare, né formale né sostanziale.
Quanto, poi, alla fattispecie di cui all'art. 260 T.U. Leggi
sanitarie, contestata al capo c) della rubrica, l'irrilevanza - ad
avviso dell'Avvocatura - sta nel fatto che il processo poteva essere
definito indipendentemente dalla pretesa questione di legittimità. E
ciò perché la condotta dei coniugi Bonino è manifestamente estranea
alla previsione di quell'articolo. I1 quale presuppone, secondo il
costante insegnamento della Cassazione, una situazione di concreto ed
immanente pericolo di invasione o diffusione di una malattia dell'uomo,
dichiarata infettiva o diffusiva, che già si sia manifestata nella
zona, e la cui insorgenza non si sia potuta evitare colle ordinarie
misure profilattiche. In tal caso, l'Autorità sanitaria è abilitata
dal legislatore ad emanare, mediante ordini, i provvedimenti adeguati
ed urgenti del caso.
Nulla di tutto questo nel caso di specie, dove viene in esame
soltanto l'omissione da parte dei genitori alla sottoposizione della
figlia a due ordinarie vaccinazioni preventive, rese obbligatorie dalla
legge.
Ma la questione, a giudizio dell'Avvocatura Generale, è comunque
anche infondata.
Lo è innanzitutto nei confronti degli artt. 21 e 33 Cost. perché
nel caso di specie non c'è nulla che riguardi la libertà di pensiero
o di ricerca o di insegnamento scientifico. Ma lo è anche nei riguardi
dell'art. 32 Cost. perché le norme impugnate, lungi dal contrastarlo,
ne rappresentano, anzi, e ne garentiscono la piena attuazione, atteso
l'interesse della collettività a prevenire la diffusione di malattie
infettive. D'altra parte, i trattamenti sanitari in questione non
violano in alcun modo i limiti imposti dal rispetto della persona
umana: essi, infatti, non cagionano diminuzioni permanenti
dell'integrità fisica, non impongono prestazioni contrarie all'ordine
pubblico o al buon costume, e tanto meno poi impediscono la libera
espressione del pensiero.
Del resto, nell'area dell'art. 32, secondo comma Cost. la persona
umana non potrebbe venire in altra considerazione - conclude
l'Avvocatura - se non appunto in quanto oggetto di un trattamento
sanitario, e non quindi in quanto portatrice di idee e convinzioni,
alle quali nessuno attenta. Considerato in diritto :
1. - Va detto subito, quanto alla parte dell'incidente relativo
alle due contravvenzioni, che, alle gravi perplessità sollevate dalla
tesi pretorea in ordine alla loro asserita natura di norme
regolamentari ex art. 358 T.U. Leggi sanitarie, si sovrappone comunque
la sopravvenienza della l. 24 novembre 1981 n. 689. Questa, infatti, a
differenza della precedente 24 dicembre 1975 n. 706 (art. 14), esclude
dalla depenalizzazione soltanto l'art. 221 del citato T.U. (art. 34),
in guisa che, anche se l'opinione del Pretore fosse fondata, s'impone
il riesame della questione da parte del giudice a quo per valutare
l'incidenza su di essa della legge frattanto sopravvenuta.
2. - Quanto poi alla questione concernente l'art. 260 T.U. Leggi
sanitarie deve rilevarsi l'assoluta mancanza di motivazione in ordine
alla sua rilevanza.
Secondo il Pretore questa sarebbe manifesta. In realtà, però, la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo
in parola, rispetto al fatto storico sottoposto all'esame del giudice,
postulava almeno il riferimento ad una situazione di diffusione in atto
della malattia che - secondo l'interpretazione del diritto vivente -
giustificasse l'ordine del sanitario ai genitori a sottoporre la figlia
alla vaccinazione. Del che, non solo non vi è alcun cenno
nell'ordinanza, ma negative sono anche in proposito le risultanze del
fascicolo processuale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Alba per quanto si
riferisce alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3
l. 4 febbraio 1966 n. 51 e 3 l. 20 marzo 1968 n. 419 in riferimento
agli artt. 21, 32 e 33 Cost., sollevata con ord. 14 aprile 1980.
Dichiara inammissibile la questione sollevata con la citata
ordinanza nei confronti dell'art. 260 T.U. Leggi sanitarie, in
riferimento agli artt. 21, 32 e 33 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte