Sentenza n. 142/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 9/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Pordenone
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cesaratto
Margherita, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la
sentenza di primo grado affermativa del diritto della ricorrente -
titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale
coltivatori diretti - ad ottenere l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità erogata dalla medesima Gestione, il
Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha
sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9.
Il giudice a quo denuncia la disposizione nella parte in cui essa
preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità,
erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, per i titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico
dello stesso Fondo allorché, per effetto del cumulo, venga superato
il minimo garantito dalla legge. Considerato in diritto Il Tribunale di Pordenone sospetta d'illegittimità costituzionale
l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione
dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in
materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e
mezzadri), in quanto non consente l'integrazione al minimo della
pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con
pensione di vecchiaia a carico della stessa Gestione.
La questione è fondata.
La norma impugnata è stata dichiarata illegittima in relazione al
cumulo tra pensione di riversibilità e pensione d'invalidità a
carico del Fondo in argomento con sentenza n. 1144 del 1988.
Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la
Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione
all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché
per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo
garantito) "così rendendo possibile la titolarità di più
integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia"
(sentenza n. 1086 del 1988).
Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le
residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente
incompatibili con il principio d'eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a
carico del Fondo medesimo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte