Sentenza n. 142/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 151/1991
- art. 6legge 261/1990
- art. 9legge 405/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per
la finanza pubblica), dell'articolo 9, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991) e
dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261
(Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello
Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice
conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Carcasole
Angelo e la S.p.A. Metano Città, iscritta al n. 739 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Carcasole Angelo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Angelo
Carcasole contro S.p.a. Metano Città per ottenere la dichiarazione
di illegittimità parziale della richiesta di pagamento contenuta
nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991, con condanna
della convenuta alla restituzione delle somme corrisposte in
eccedenza, il Giudice conciliatore di Latina, con ordinanza dell'11
maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.-l. 13
maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202,
dell'art. 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e
dell'art. 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito
in legge dall'art. 1 della legge 12 novembre 1990, n. 331, nella
parte in cui non prevedono che a coloro i quali utilizzano nei mesi
invernali il gas metano per il riscaldamento, e che per tale motivo
sono assoggettati alla tariffa T2, debba applicarsi il trattamento
economico della tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è
utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di
acqua calda per uso domestico.
Premesso che la tariffa T2 comporta un maggior costo di oltre 200
lire a metro cubo, il giudice remittente ritiene che l'applicazione
di tale tariffa anche nei detti periodi crea ingiustificata
sperequazione di trattamento tra le due categorie di utenti, a
parità di utilizzazione del servizio.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'attore
aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza e aggiungendo che la
denunciata duplicità di tariffa non si giustifica neppure per il
periodo invernale, considerato che anche il riscaldamento è un
consumo di prima necessità.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Inammissibile, da un lato, perché la questione non è rilevante
per tutte e tre le norme denunciate, oggetto della controversia
essendo soltanto il pagamento delle bollette relative al periodo
giugno-novembre 1991, dall'altro, perché gli articoli in questione
delle tre leggi richiamate sono stati impugnati limitatamente al
comma che stabilisce la misura dell'imposta in via generale per
impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, mentre
l'impugnativa avrebbe semmai dovuto dirigersi contro il comma
successivo in quanto, nel derogare a tale misura per la cottura dei
cibi e l'acqua calda, non ha previsto anche il caso di cui si
controverte.
Infondata, perché il regime tariffario e impositivo non è legato
alle concrete modalità di fruizione del servizio, ma al tipo di
utenza che è unico e permanente, e non stagionale, non essendo
possibile, a causa delle variabili condizioni climatiche, individuare
a priori in modo preciso il periodo di utilizzazione del gas
circoscritta agli usi domestici diversi dal riscaldamento. Considerato in diritto
1. - Il Giudice conciliatore di Latina ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, comma 3, del d.-l. 13 maggio 1991, n.
151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, 9, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, e 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre
1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, nella
parte in cui non prevedono che agli utenti di gas metano per
riscaldamento, e perciò soggetti alla tariffa T2, debba essere
applicata la tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il gas è
utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di
acqua calda.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della
questione sia perché essa non può investire tutte le norme
impugnate, oggetto della controversia essendo soltanto le
fatturazioni emesse nel periodo giugno-novembre 1991, sia per
insufficiente e comunque erronea indicazione delle disposizioni che
danno luogo all'incidente di costituzionalità, essendo stata omessa
l'indicazione delle leggi di conversione dei due decreti legge
richiamati e inoltre essendo stata la questione riferita alle
disposizioni che stabiliscono in via generale la misura dell'imposta
di consumo per impieghi del gas metano diversi da quelli delle
imprese industriali e artigianali, anziché al comma successivo che
per le utenze domestiche di cui alla tariffa T2 deroga a tale misura
solo per i consumi non superiori a 250 metri cubi annui,
assoggettando i consumi superiori al regime d'imposta generale, di
cui al comma precedente, senza distinguere i periodi di consumo per
riscaldamento individuale da quelli in cui cessa questo tipo di
utilizzazione.
La prima eccezione esclude la rilevanza della questione soltanto
in relazione al d.-l. n. 261 del 1990, mentre la seconda è respinta
dalla giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui
l'indicazione inaccurata o erronea (si tratti di lapsus calami o di
vero errore) delle disposizioni di legge impugnate è irrilevante
quando i termini della questione risultino tuttavia con sufficiente
chiarezza (ord. n. 54 del 1965; sentt. nn. 47 del 1962, 40 del 1983,
212 del 1985).
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Come osserva l'Avvocatura dello Stato, il regime tariffario e
d'imposta non è legato alle modalità di concreta fruizione del
servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e
permanente, non stagionale. Né potrebbe essere altrimenti,
considerato che la variabilità di anno in anno delle condizioni
climatiche non consente la predeterminazione, secondo criteri
oggettivi di probabilità, dei periodi di consumo del gas anche per
riscaldamento, rispetto a quelli in cui questo tipo di consumo non ha
luogo.
Si tratta perciò di una valutazione discrezionale del legislatore
non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che
essa include, come elemento perequativo dell'unicità della tariffa,
una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri
cubi annui, corrispondenti, secondo calcoli statistici, al consumo
medio annuo per usi domestici da parte degli utenti soggetti alla
tariffa T2.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4, comma 3 (recte 4), del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151
(Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito nella
legge 12 luglio 1991, n. 202, e 9, comma 1 (recte 2), della legge 29
dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
conciliatore di Latina con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 1 (recte 2), del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261
(Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di
accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello
Stato), convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal nominato Giudice
conciliatore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte