Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1996 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15legge 55/1990
  • art. 1legge 16/1992

citata

  • art. 15d.P.R. 171/1993
  • art. 1legge 55/1990
  • art. 73d.P.R. 171/1993
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,

lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per

la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi

forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di

elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con

ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal tribunale di Patti nel

procedimento civile vertente tra Milio Luciano e Sindoni Vincenzo

Roberto, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Milio Luciano, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1994 il tribunale di

Patti - giudicando sul ricorso proposto da Luciano Milio per

l'annullamento dell'elezione di Vincenzo Roberto Sindoni a sindaco

del comune di Capo d'Orlando - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18

gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le

regioni e gli enti locali), nella parte in cui riconduce la non

candidabilità alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente

come regolamentata dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;

che l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato

dall'art. 1 della citata legge n. 16 del 1992, stabilisce al comma 1,

lettera e), la non candidabilità, con conseguente nullità

dell'eventuale elezione (comma 4), di coloro nei cui confronti pende

procedimento penale per un delitto di cui all'art. 74 (recte: 73)

del testo unico approvato con d.P.R. n. 309 del 1990, "concernente la

produzione o il traffico di dette sostanze";

che, pur essendo il riferimento all'art. 73 di stretta

interpretazione, l'incidentale testé riportata ("concernente la

produzione o il traffico") non può essere circoscritta ad alcune

ipotesi di detta previsione, e viene intesa dal giudice a quo come

rinvio alla rubrica dell'art. 73 ("produzione e traffico") che

coinvolge tutte le condotte descritte, ed è dunque causa di non

candidabilità l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle

condotte descritte dal citato art. 73;

che il tribunale rimettente osserva come a seguito del d.P.R. 5

giugno 1993, n. 171 - emesso in forza del risultato positivo del

referendum abrogativo del 18 e 19 aprile 1993 - la fattispecie di

reato contestata al Sindoni abbia rilevanza penale quando la sostanza

sia destinata a terzi, dal momento che è stata depenalizzata la

detenzione per uso personale;

che tuttavia, inibendosi al giudice dell'azione elettorale

l'accertamento, anche in via incidentale, dell'ipotesi di cui alla

contestazione (il discrimine tra illecito penale e amministrativo

essendo riservato al giudice penale), si dovrebbe statuire

l'ineleggibilità per fatti la cui rilevanza penale è ormai incerta;

che pertanto è dubbia la legittimità costituzionale dell'art.

15, comma 1, lettera e), della legge citata, nella parte in cui

sancisce la non candidabilità di coloro che siano stati rinviati a

giudizio per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,

potendosi configurare una situazione di detenzione per uso personale

- perciò depenalizzata - non accertabile dal giudice dell'azione

elettorale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché si

vengono a equiparare, in difetto di un potere di valutazione,

posizioni diverse come quelle dello spacciatore e del detentore per

uso personale, nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale

sulla scorta della normativa previgente, e per contrasto con l'art.

51 della Costituzione, perché l'applicazione della norma porterebbe

a statuire l'ineleggibilità anche in assenza di una preclusione

legislativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che si dichiari non fondata la questione;

che ha depositato atto di costituzione, fuori termine, Luciano

Milio, ricorrente nel giudizio a quo, auspicando il rigetto della

questione sollevata;

Considerato che l'atto di costituzione del Milio è tardivo e

quindi inammissibile;

che questa Corte, con sentenza n. 141 del 1996, depositata in

pari data, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

15, comma 1, lettera e), della citata legge n. 55 del 1990, nella

parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali,

provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in

relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato

disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o

citati a comparire in udienza per il giudizio;

che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale,

ora richiamata, è stata espunta in radice dall'ordinamento la norma

denunciata dal tribunale rimettente;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della

legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione

della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di

manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1

della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e

nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal tribunale di

Patti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte