Sentenza n. 142/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 669/1996
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e
2, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), promosso con ordinanza
emessa il 26 aprile 1996 (recte: 26 aprile 1997) dal pretore di
Avellino nel procedimento civile vertente tra il comune di Serino e
Vitale Maria iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il
pretore di Avellino, con ordinanza del 26 aprile 1996 (recte: 26
aprile 1997), ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, primo
comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla
XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in
materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in
cui dispone che il creditore non ha diritto di procedere ad
esecuzione forzata, né compiere atti esecutivi nei confronti delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,
prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo.
Con la medesima ordinanza è stata altresì sollevata, in relazione
agli stessi parametri, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 2, del menzionato d.-l. 31 dicembre 1996, n.
669, che disciplina - in assenza di disponibilità finanziare nel
pertinente capitolo - le procedure di pagamento da parte delle
amministrazioni statali sottoposte ad esecuzione forzata.
2. - Ad avviso del rimettente, la norma di cui al comma 1 del
citato art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, escludendo dalla
sua sfera applicativa gli enti pubblici economici (e i loro
creditori), comporterebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra categorie omogenee di enti (e tra i rispettivi
creditori) e verrebbe a violare il principio di uguaglianza e quello
di ragionevolezza di cui agli artt. 1, primo comma, e 3 della
Costituzione.
La stessa disposizione si porrebbe in contrasto, secondo il
rimettente, anche con gli artt. 28 e 97, primo comma, della
Costituzione, sia sotto il profilo della violazione del principio di
buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione che
sotto quello della sostanziale esclusione di responsabilità della
pubblica amministrazione per il pregiudizio arrecato alle situazioni
soggettive dei privati.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza delle questioni.
La difesa erariale ritiene che la particolare disciplina di
contabilità e di tesoreria unica delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici non economici, le cui risorse patrimoniali, pur
destinate, di regola, a costituire la garanzia delle obbligazioni
assunte, sono finalizzate in maniera articolata al perseguimento di
diversi e prestabiliti scopi di interesse generale, valga a
giustificare il termine dilatorio per l'esecuzione previsto dalla
norma denunciata rendendola, pertanto, immune dalle prospettate
censure di costituzionalità.
In particolare, osserva l'Avvocatura, le somme di pertinenza dello
Stato e degli enti pubblici non economici giacenti in tesoreria,
anche se non imputabili a capitoli di spesa riguardanti il credito
azionato in executivis, risultavano, sino al 31 dicembre 1996,
immediatamente pignorabili, con evidenti difficoltà per gli stessi
enti a causa dei ritardi scaturenti dalla necessità della
ricostituzione in tesoreria delle dotazioni finanziarie dei capitoli
esecutati.
Le norme censurate si sarebbero proposte, pertanto, di ovviare ai
ricorrenti blocchi dell'attività amministrativa derivanti dai
ripetuti pignoramenti, introducendo un termine per procedere
all'approntamento delle risorse occorrenti a reintegrare il
pertinente capitolo di spesa.
Tale spatium adimplendi, conclude l'Avvocatura, in quanto diretto a
contemperare l'interesse del singolo alla realizzazione del suo
diritto con quello generale ad una ordinata gestione delle risorse
finanziarie pubbliche, sarebbe ragionevole e non farebbe venir meno
la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione per le
obbligazioni assunte. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Avellino dubita della legittimità
costituzionale del comma 1 dell'art. 14 del d.-l. 31 dicembre 1996,
n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per
l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1997, n. 30, nella parte in cui dispone che il creditore non ha
diritto di procedere ad esecuzione forzata né compiere atti
esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici non economici prima che sia decorso il termine di
sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Detta
norma, a parere del rimettente, escludendo dalla sua sfera
applicativa gli enti pubblici economici comporterebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra categorie omogenee di
enti (e tra i rispettivi creditori) e violerebbe i principi
costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza di cui agli artt. 1 e
3 della Costituzione e quelli di buon andamento, imparzialità e
responsabilità della pubblica amministrazione sussunti,
rispettivamente, sotto gli artt. 97, primo comma, e 28 della
Costituzione.
In relazione agli stessi parametri, viene altresì dedotta la
illegittimità del comma 2 del citato art. 14 del decreto-legge n.
669 del 1996, che disciplina - in assenza di disponibilità
finanziarie nel pertinente capitolo - le procedure di pagamento da
parte delle amministrazioni statali sottoposte ad esecuzione forzata.
2. - La prima questione, relativa all'art. 14, comma 1, del d.-l.
31 dicembre 1996, n. 669, non è fondata.
Come più volte affermato da questa Corte, il principio di
eguaglianza "esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a
situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e,
all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni
differenti" (ex plurimis, sentenze n. 89 e n. 386 del 1996).
La sostanziale diversità di natura e di disciplina delle categorie
di enti poste a raffronto dal giudice a quo rende, pertanto,
immeritevole di accoglimento la censura di disparità di trattamento
che proprio nell'omogeneità delle situazioni disciplinate dal
legislatore rinviene, come si è detto, la sua ragione
giustificativa.
Egualmente infondato è il richiamo al diverso parametro di
ragionevolezza evocato dal rimettente, giacché la disposizione
denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione,
uno spatium adimplendi per l'approntamento dei mezzi finanziari
occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di
evitare il blocco dell'attività amministrativa derivante dai
ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l'interesse
del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale,
ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche.
Infondate sono, infine, le altre censure mosse dal rimettente in
relazione ai parametri di cui agli artt. 97, primo comma, e 28 della
Costituzione.
Da un lato, infatti, la disposizione denunciata viene a realizzare
e non già a pregiudicare il buon andamento della pubblica
amministrazione senza incidere in alcun modo sulla sua imparzialità.
Dall'altro, la responsabilità civile della pubblica
amministrazione, compresa quella per eventuali interessi moratori,
risulta non già esclusa, ma solo disciplinata e fissata entro un
ragionevole limite temporale giustificato dalle particolari regole di
contabilità e di tesoreria applicabili agli enti specificati nella
norma.
3. - La questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 2, del
decreto-legge n. 669 del 1996, pur enunciata nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione, risulta priva di qualsiasi motivazione
sia in ordine alla sua rilevanza che alla sua non manifesta
infondatezza e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex
plurimis, ordinanze n. 74 del 1997 e n. 69 del 1986).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 2, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,
sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97,
primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione
transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore
di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,
sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97,
primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione
transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore
di Avellino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte