Sentenza n. 143/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 110legge 1424/1940
citata
- art. 3legge 1424/1940
- art. 27legge 1424/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, secondo
comma, lett. c, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge
doganale), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1972 dal tribunale
di Sondrio nel procedimento penale a carico di Giacomini Renato ed
altri, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 7 aprile 1972 il tribunale di Sondrio ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110
capov., lett. c, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424,
secondo cui il delitto di contrabbando è aggravato, quando è connesso
con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica
Amministrazione.
Secondo l'ordinanza, la norma impugnata sarebbe in contrasto con
gli artt. 3 e 27, secondo capoverso, Cost. per la grave sperequazione
che il trattamento punitivo, previsto per il delitto di contrabbando
aggravato, concreterebbe rispetto al trattamento riservato allo stesso
delitto, quando la menzionata connessione non sussiste. La sproporzione
fra la pena per la ipotesi aggravata (multa collegata all'ammontare dei
diritti evasi, più reclusione da tre a cinque anni) e quella per
l'ipotesi del reato semplice (multa soltanto) non sarebbe giustificata
né razionale.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 settembre 1972.
Avanti alla Corte costituzionale è intervenuto tempestivamente il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le
proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che l'entità delle pene comminate nella
fattispecie in esame, trova giustificazione nella gravità del reato,
resa evidente dalla maggiore pericolosità e dalla maggiore intensità
di dolo nell'ipotesi di aggravamento considerata rispetto a quella del
delitto di contrabbando semplice. Per cui, non si verificherebbe alcuna
sperequazione o irrazionale diversità di trattamento, trattandosi di
ipotesi non equiparabili. In ogni caso, la valutazione della congruenza
tra reato e pena, riguarderebbe materia di politica legislativa, che,
come tale, esulerebbe dai limiti del sindacato di competenza della
Corte costituzionale. Né fondata apparirebbe la prospettata
illegittimità della norma, in relazione all'art. 27, secondo
capoverso, della Costituzione, giacché la previsione di una pena,
anche se grave, ma in adeguata correlazione col fatto commesso, non
potrebbe ritenersi per ciò solo in contrasto col principio della
rieducatività della pena sancito dalla norma costituzionale. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza 7 aprile 1972 del tribunale di Sondrio, dato atto
che circostanza aggravante del reato di contrabbando è la sua
connessione con altro delitto contro la fede pubblica o contro la
pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 110 cpv. lett. c,
della legge doganale n. 1424 del 1940, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale di detta norma nei limiti della maggior
misura della pena infliggenda, ivi sancita nell'ipotesi che ricorra la
predetta circostanza aggravante. Si assume che detta pena (multa più
reclusione) sarebbe comminata in modo sperequato nelle sue dimensioni
e, come tale, sarebbe in contrasto con il principio di una razionale
adeguatezza di trattamento con il reato di contrabbando semplice,
punito con la sola multa (art. 3 Cost.), nonché con il principio che
le pene, per essere efficaci, debbono essere proporzionate ed
improntate a finalità umane e rieducative e non meramente afflittive
(art. 27, secondo cpv., Cost.).
2. - La questione non è fondata.
Secondo i criteri di principio, già enunciati da questa Corte in
tema di congruenza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura
delle sanzioni deve scorgersi il riflesso della discrezionale
valutazione politica del legislatore circa la gravità di un reato
(sent. n. 45 del 1970), salvo il limite della ragionevolezza del
relativo apprezzamento (sent. n. 64 del 1971).
Ciò premesso, è da considerare che il contrabbando si presenta
come reato la cui fase di esecuzione palesa peculiari caratteristiche
di fraudolenza, tendenti alla evasione fiscale, cioè alla lesione di
un interesse pubblico di particolare rilievo.
Nel tener conto di circostanze aggravanti, come quelle in esame, e
con lo stabilire l'aumento della relativa sanzione punitiva in
confronto a quella infliggenda per contrabbando semplice, il
legislatore ha valutato il maggior pericolo che deriva per l'interesse
protetto dal fatto che il reato di contrabbando sia connesso, nei
termini sostanziali e formali di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e
45, n. 2, cod. proc. pen., ad altro reato contro la fede pubblica o
contro la pubblica amministrazione, costituente mezzo al fine
dell'evasione fiscale.
Nella dinamica del reato, questo vincolo di natura teleologica e
conseguenziale, rende agevole e proficua la consumazione del reato
stesso e costituisce un ulteriore e valido strumento di insidia
all'interesse protetto.
Ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento del
reato e, conseguentemente, della maggior latitudine della pena
edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore.
L'art. 3 della Costituzione non può quindi essere invocato e
ritenuto violato, poiché, dato che, come si è detto, l'ipotesi di
contrabbando aggravato, nei sensi di cui sopra, costituisce un quid
pluris rispetto all'ipotesi di contrabbando semplice, dando luogo a
situazioni diversificate nella loro sostanza e proporzione, la
legittimità di un separato e adeguatamente più grave trattamento
sanzionatorio appare evidente.
3. - Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimità della
norma impugnata, prospettato in relazione all'art. 27, secondo
capoverso, della Costituzione, basta rilevare che, risultando, come si
è sopra dimostrato, che la entità della pena nella fattispecie in
esame è stata determinata in base ad una scelta di politica criminale,
legittimamente esercitata, esula altresì dall'ambito del controllo in
questa sede la sua efficacia rieducativa, la quale, comunque, è da
porre in relazione soprattutto col regime di esecuzione (vedi sent. n.
22 del 1971) che, nel caso, non viene in considerazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 110, secondo comma, lett. c, della legge 25 settembre 1940,
n. 1424 (legge doganale), proposta con l'ordinanza in epigrafe del
tribunale di Sondrio, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo
capoverso, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte