Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 110legge 1424/1940

citata

  • art. 3legge 1424/1940
  • art. 27legge 1424/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, secondo

comma, lett. c, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge

doganale), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1972 dal tribunale

di Sondrio nel procedimento penale a carico di Giacomini Renato ed

altri, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 7 aprile 1972 il tribunale di Sondrio ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 110

capov., lett. c, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424,

secondo cui il delitto di contrabbando è aggravato, quando è connesso

con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica

Amministrazione.

Secondo l'ordinanza, la norma impugnata sarebbe in contrasto con

gli artt. 3 e 27, secondo capoverso, Cost. per la grave sperequazione

che il trattamento punitivo, previsto per il delitto di contrabbando

aggravato, concreterebbe rispetto al trattamento riservato allo stesso

delitto, quando la menzionata connessione non sussiste. La sproporzione

fra la pena per la ipotesi aggravata (multa collegata all'ammontare dei

diritti evasi, più reclusione da tre a cinque anni) e quella per

l'ipotesi del reato semplice (multa soltanto) non sarebbe giustificata

né razionale.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 settembre 1972.

Avanti alla Corte costituzionale è intervenuto tempestivamente il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le

proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che l'entità delle pene comminate nella

fattispecie in esame, trova giustificazione nella gravità del reato,

resa evidente dalla maggiore pericolosità e dalla maggiore intensità

di dolo nell'ipotesi di aggravamento considerata rispetto a quella del

delitto di contrabbando semplice. Per cui, non si verificherebbe alcuna

sperequazione o irrazionale diversità di trattamento, trattandosi di

ipotesi non equiparabili. In ogni caso, la valutazione della congruenza

tra reato e pena, riguarderebbe materia di politica legislativa, che,

come tale, esulerebbe dai limiti del sindacato di competenza della

Corte costituzionale. Né fondata apparirebbe la prospettata

illegittimità della norma, in relazione all'art. 27, secondo

capoverso, della Costituzione, giacché la previsione di una pena,

anche se grave, ma in adeguata correlazione col fatto commesso, non

potrebbe ritenersi per ciò solo in contrasto col principio della

rieducatività della pena sancito dalla norma costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza 7 aprile 1972 del tribunale di Sondrio, dato atto

che circostanza aggravante del reato di contrabbando è la sua

connessione con altro delitto contro la fede pubblica o contro la

pubblica amministrazione, come indicato nell'art. 110 cpv. lett. c,

della legge doganale n. 1424 del 1940, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale di detta norma nei limiti della maggior

misura della pena infliggenda, ivi sancita nell'ipotesi che ricorra la

predetta circostanza aggravante. Si assume che detta pena (multa più

reclusione) sarebbe comminata in modo sperequato nelle sue dimensioni

e, come tale, sarebbe in contrasto con il principio di una razionale

adeguatezza di trattamento con il reato di contrabbando semplice,

punito con la sola multa (art. 3 Cost.), nonché con il principio che

le pene, per essere efficaci, debbono essere proporzionate ed

improntate a finalità umane e rieducative e non meramente afflittive

(art. 27, secondo cpv., Cost.).

2. - La questione non è fondata.

Secondo i criteri di principio, già enunciati da questa Corte in

tema di congruenza tra reato e pena, nel maggior rigore della misura

delle sanzioni deve scorgersi il riflesso della discrezionale

valutazione politica del legislatore circa la gravità di un reato

(sent. n. 45 del 1970), salvo il limite della ragionevolezza del

relativo apprezzamento (sent. n. 64 del 1971).

Ciò premesso, è da considerare che il contrabbando si presenta

come reato la cui fase di esecuzione palesa peculiari caratteristiche

di fraudolenza, tendenti alla evasione fiscale, cioè alla lesione di

un interesse pubblico di particolare rilievo.

Nel tener conto di circostanze aggravanti, come quelle in esame, e

con lo stabilire l'aumento della relativa sanzione punitiva in

confronto a quella infliggenda per contrabbando semplice, il

legislatore ha valutato il maggior pericolo che deriva per l'interesse

protetto dal fatto che il reato di contrabbando sia connesso, nei

termini sostanziali e formali di cui agli artt. 61, n. 2, cod. pen. e

45, n. 2, cod. proc. pen., ad altro reato contro la fede pubblica o

contro la pubblica amministrazione, costituente mezzo al fine

dell'evasione fiscale.

Nella dinamica del reato, questo vincolo di natura teleologica e

conseguenziale, rende agevole e proficua la consumazione del reato

stesso e costituisce un ulteriore e valido strumento di insidia

all'interesse protetto.

Ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento del

reato e, conseguentemente, della maggior latitudine della pena

edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore.

L'art. 3 della Costituzione non può quindi essere invocato e

ritenuto violato, poiché, dato che, come si è detto, l'ipotesi di

contrabbando aggravato, nei sensi di cui sopra, costituisce un quid

pluris rispetto all'ipotesi di contrabbando semplice, dando luogo a

situazioni diversificate nella loro sostanza e proporzione, la

legittimità di un separato e adeguatamente più grave trattamento

sanzionatorio appare evidente.

3. - Per quanto riguarda l'altro profilo di illegittimità della

norma impugnata, prospettato in relazione all'art. 27, secondo

capoverso, della Costituzione, basta rilevare che, risultando, come si

è sopra dimostrato, che la entità della pena nella fattispecie in

esame è stata determinata in base ad una scelta di politica criminale,

legittimamente esercitata, esula altresì dall'ambito del controllo in

questa sede la sua efficacia rieducativa, la quale, comunque, è da

porre in relazione soprattutto col regime di esecuzione (vedi sent. n.

22 del 1971) che, nel caso, non viene in considerazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 110, secondo comma, lett. c, della legge 25 settembre 1940,

n. 1424 (legge doganale), proposta con l'ordinanza in epigrafe del

tribunale di Sondrio, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo

capoverso, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte