Sentenza n. 143/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 5d.P.R. 114/1977
- art. 23d.P.R. 114/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo
comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nel testo
modificato dall'art. 5 del d.P.R. 13 aprile 1977, n. 114, nonché
dell'art. 23 del detto d.P.R. n. 114 del 1977, promossi con ordinanze
emesse il 4 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Lucera, il 20 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Pisa (due ordinanze), il 21 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma e il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Lucera (tre ordinanze), rispettivamente iscritte ai
nn. 496, 582, 583 e 897 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 813, 814
e 815 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 263 e 298 del 1980 e n. 70 del 1981 e n. 54 del
1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri ;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio iniziato da Parracino Giuseppe ed
avente per oggetto l'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (irpef) per l'anno 1976, la Commissione tributaria di
primo grado di Lucera, con ordinanza del 4 marzo 1980 (in G.U. n. 263
del 24 settembre 1980), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597, recante la disciplina della detta imposta, nel
testo modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, con
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
La Commissione rilevava che dal reddito percepito nell'anno 1976 il
contribuente aveva dedotto, ai sensi del menzionato art. 10, lett. c,
gli interessi passivi pagati in dipendenza di un debito assunto per
l'acquisto di una casa d'abitazione e garantito da cambiali ipotecarie.
L'Ufficio delle imposte dirette, però, aveva riliquidato
l'imposta, ritenendo che l'art. 5, capoverso, lett. c, della citata
legge n. 114 del 1977, modificativo - come sopra detto del citato art.
10, consentisse la deduzione degli interessi solamente se pagati in
dipendenza di "mutui" garantiti da ipoteca su immobili.
Da parte sua, la Commissione premetteva di propendere per
un'interpretazione del termine "mutui", di cui al citato art. 5, che
non ne limitasse il significato a quello dell'espressione contenuta
nell'art. 1813 cod. civ., ma che lo estendesse ad ogni fattispecie
debitoria, tale da diminuire il reddito percepito dal contribuente ed
in cui la connessa obbligazione di interessi passivi potesse essere
sicuramente dimostrabile attraverso la costituzione della garanzia
ipotecaria. Alla stregua di questa interpretazione, gli interessi
passivi pagati nel 1976 dal Parracino ben avrebbero potuto considerarsi
deducibili dal reddito percepito.
Tuttavia, la Commissione prendeva atto che questa interpretazione
non era stata accolta dalla circolare del Ministero delle finanze -
Direzione generale delle imposte dirette - numero 75/8/670 del 25
giugno 1977, a cui si era attenuto l'Ufficio delle imposte dirette di
Lucera, e in conseguenza della quale gli interessi passivi di un debito
garantito da cambiali ipotecarie erano stati, nella specie, ritenuti
non deducibili.
Ciò premesso, la Commissione manifestava il dubbio chela citata
disposizione dell'art. 51. n. 114 del 1977 contrastasse con gli artt. 3
e 53 Cost.: infatti, se appariva giustificata la limitazione degli
oneri deducibili ai soli interessi su debiti garantiti da ipoteca,
stante la maggior certezza della relativa prova documentale rispetto
agli altri debiti, non si giustificava l'ulteriore limitazione ai soli
"mutui".
2. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
affermando preliminarmente l'inammissibilità della questione per la
sua irrituale proposizione: infatti la Commissione, ritenendo possibile
attribuire alla norma de qua un significato conforme alla Costituzione,
avrebbe dovuto astenersi dal sollevare la questione di legittimità
costituzionale.
Nel merito, l'interveniente sostiene l'infondatezza della questione
stessa: infatti, il diverso trattamento riservato dalla norma impugnata
ai debiti in base a "mutuo" ipotecario, rispetto ai debiti in base a
diversi negozi giuridici di finanziamento (conti correnti, aperture di
credito, ecc.) si giustifica con le maggiori garanzie di controllo,
offerte dal mutuo ipotecario, sull'effettiva sussistenza del debito per
interessi.
3. - La stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera con
altre tre ordinanze egualmente motivate, emesse tutte in data 15
dicembre 1980 e pubblicate nella G.U. n. 54 del 24 febbraio 1982, nel
corso dei giudizi per ricorsi proposti da Patricelli Fedele, Finaldi
Liberato e Caruso Angelica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta, esponendo
le medesime argomentazioni già addotte in relazione alla summenzionata
ordinanza del 4 marzo 1980.
4. - Nel corso di due giudizi iniziati, rispettivamente, da
Romanelli Piero e da Romanelli Enzo, ed aventi ad oggetto l'iscrizione
a ruolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) per l'anno
1976, la Commissione tributaria di primo grado di Pisa sollevava, con
ordinanze del 20 marzo 1980 (in G.U. n. 238 del 29 ottobre 1980),
questioni di legittimità costituzionale del già citato art. 5 cpv.
lett. c, legge n. 114 del 1977, nella parte in cui esso fissa un limite
di tre milioni di lire alla deducibilità degli interessi passivi dal
reddito percepito nel 1976 (cfr. art. 23 1. cit.).
Osserva la Commissione come la retroattività della disposizione
impugnata (trattandosi di legge del 1977 riferita ai redditi percepiti
nel 1976), seppure non in contrasto con l'art. 25 Cost., disponente
l'irretroattività della legge nella sola materia penale, sembri
contrastare con l'art. 3 Cost.
Infatti, detta disposizione determinerebbe una disparità tra
contribuenti i quali, detraendo per intero gli interessi pagati, hanno
potuto valutare esattamente e tempestivamente l'incidenza del carico
tributario, e contribuenti i quali, ignorando la limitazione degli
interessi deducibili, hanno visto sconvolti i calcoli fatti all'inizio
del 1976.
La disparità di trattamento sembra alla Commissione dar luogo
anche a contrasto tra la norma impugnata e l'art. 53 Cost., per la
possibilità che, anche in casi di capacità contributiva identica,
sorgano obbligazioni fiscali di diversa entità.
5. - La Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene, da parte
sua, l'infondatezza della questione, affermando la legittimità
costituzionale di norme tributarie che rilevino la capacità
contributiva da situazioni di fatto già passate, quando alla base di
esse norme stia una razionale giustificazione di politica fiscale.
Nella specie, poi, la norma impugnata riguarda il periodo di imposta in
corso (1977), ancorché riferito ai redditi conseguiti nell'anno
precedente, onde la capacità contributiva da prendere in
considerazione è quella del momento della prestazione.
6. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma - adita da
Evandro Fabbri per il rimborso, da parte dell'Amministrazione delle
finanze, di somme indebitamente pagate a titolo di irpef - dubita, a
sua volta, sulla base di ragioni diverse (ordinanza 21 giugno 1980, in
G.U. n. 70 dell'11 marzo 1981), della legittimità costituzionale
dell'art. 5, secondo comma, lett. c, legge n. 114 del 1977.
La Commissione individua, anzitutto, un contrasto tra la norma
citata e l'art. 53 Cost., in quanto l'imposta, che in base ad essa
risulta dovuta, appare superiore alla capacità contributiva del
soggetto passivo. Infatti, il divieto di detrarre dal reddito interessi
passivi superiori a tre milioni fa sì che all'imposta siano
assoggettate somme, pari agli interessi passivi non detraibili,
corrispondenti in realtà non ad un reddito ma ad un costo. La norma,
inoltre, sembra ostacolare l'impiego del risparmio nell'acquisto di
immobili, con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 47 Cost.
Altro motivo di illegittimità costituzionale è prospettato dalla
stessa Commissione con riferimento all'art. 3 Cost infatti, il limite
di deducibilità degli interessi passivi, stabilito per i redditi delle
persone fisiche, non vale per i redditi di impresa (art. 58 d.P.R. n.
597 del 1973) né per i redditi delle persone giuridiche (art. 5 d.P.R.
29 settembre 1973 n. 598), corrispondenti ai soli utili netti.
La Commissione solleva, infine, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 legge n. 114 del 1977, attribuente effetto
retroattivo (al 1 gennaio 1976) al limite di deducibilità di cui al
precedente art. 5: e ciò, in sostanza, sulla base delle stesse ragioni
già addotte dalla Commissione tributaria di Pisa.
7. - La Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene
l'infondatezza delle questioni sollevate, negando anzitutto la
comparabilità tra i redditi delle persone fisiche e gli utili delle
imprese e delle persone giuridiche (computabili, questi ultimi, solo in
base a bilancio) e, di conseguenza, la ravvisabilità del contrasto
prospettato tra l'art. 5, cpv., lett. c, legge n. 114 del 1977 e l'art.
3 Cost.
Con riferimento all'art. 53 Cost., l'interveniente ripete quanto
già osservato in merito alle considerazioni delle ordinanze rese dalle
Commissioni di Lucera e di Pisa.
Con riferimento all'art. 47 Cost., l'interveniente nega che la
tutela del risparmio comporti necessariamente l'esenzione totale degli
interessi passivi corrisposti per mutui ipotecari. Considerato in diritto :
1. - Le sette ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse:
pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica
sentenza.
2. - È bene premettere, perché sia esattamente chiarito il
contenuto delle ordinanze di rimessione, che la l. 13 aprile 1977 n.
114 ha profondamente innovato, in tema di deducibilità degli interessi
passivi, la preesistente disciplina contenuta nell'art. 10, primo
comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, concernente l'imposta
sul reddito delle persone fisiche (irpef).
Precisamente l'art. 5 l. cit. dispone che la deduzione è
consentita, a differenza di quanto prevedeva il cit. art. 10, primo
comma, lett. c, soltanto se trattasi di "interessi passivi pagati in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili", e per un importo
non superiore a tre milioni; l'art. 23 della stessa l. 114 stabilisce
poi, fra l'altro, che la riportata disposizione dell'art. 5 ha effetto
relativamente alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977 e perciò
concernenti i redditi maturati nel 1976.
3. - Sulle dette disposizioni si appuntano le osservazioni dei
giudici a quibus, i quali dubitano della legittimità costituzionale
del cit. art. 5, perché tale norma contrasterebbe:
a) con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto limita senza alcuna
giustificazione la deducibilità ai soli mutui ipotecari, e la esclude,
invece, per i debiti derivanti da diverso titolo, ancorché egualmente
garantiti da ipoteca;
b) con l'art. 3 Cost., in quanto pone senza giustificazione la
detta limitazione di deducibilità per i soli redditi delle persone
fisiche, mentre gli utili delle persone giuridiche e delle imprese sono
depurati da ogni passività, ai sensi degli artt. 58 d.P.R. n. 597 del
1973 e 5 d.P.R. n. 598 del 1973;
c) con l'art. 47 Cost., in quanto ostacola la formazione del
risparmio da impiegare nell'acquisto di immobili;
d) con l'art. 53 Cost., in quanto l'impossibilità di dedurre dal
reddito una parte degli interessi passivi fa sì che venga sottoposto a
tributo un reddito inesistente, determinando, in conseguenza, il venir
meno della corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.
Le Commissioni tributarie di Pisa e Roma hanno denunciato anche
l'art. 23 della stessa legge n. 114 del 1977 per contrasto con il
principio di corrispondenza tra imposizione tributaria e capacità
contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), osservando in proposito che i
contribuenti, i quali nel 1976 hanno pagato interessi passivi per
importi superiori a tre milioni di lire nel convincimento di poterli
dedurre per intero dal reddito, hanno subito, per effetto della
retroattività del citato art. 5 lett. c, una ingiustificata lesione
del loro affidamento.
4. - Portando l'esame sulla prima delle questioni suindicate,
osserva la Corte che, rispetto ad una delle relative ordinanze (quella
della Commissione tributaria di Lucera contrassegnata col n. 496/80
reg. ord.), l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
l'inammissibilità della proposta questione perché il giudice a quo
non ha escluso la possibilità di interpretare in senso lato
l'espressione "mutui", come comprensiva di ogni contratto di credito,
sicché non sarebbe profilabile un contrasto con i precetti
costituzionali indicati quali norme di riferimento.
Va però rilevato che l'ordinanza di rimessione, pur non escludendo
tale teorica possibilità, in definitiva muove dal presupposto
contrario e proprio su tale presupposto ha investito la Corte della
questione suindicata. Torna, perciò, nella specie, applicabile il
principio, altre volte dalla Corte stessa enunciato (cfr., tra le
altre, sent. 1 marzo 1978 n. 23), secondo il quale il requisito della
non manifesta infondatezza, di cui all'art. 1 della legge
costituzionale n. 1 del 1948, non esige che il giudice sia convinto
della fondatezza e non esclude nemmeno che egli rimanga soggettivamente
persuaso del contrario, essendo sufficiente che esistano oggettive
ragioni di dubbio.
5. - Ciò posto e passando all'esame del merito, osserva la Corte
che l'altra ordinanza della Commissione tributaria di Lucera, n.
815/81, concerne un caso di mutuo garantito da ipoteca su immobili, con
la sola peculiarità che tale negozio è stato stipulato
originariamente, come mutuatario, dall'imprenditore che aveva costruito
l'intero edificio e che aveva poi trasferito un appartamento alla
contribuente, la quale, oltre al pagamento del prezzo pattuito, si era
accollata la parte di mutuo residuale. Ora, è evidente come tale
circostanza non escluda la deducibilità degli interessi, giacché
(come, del resto, espressamente avvertito dal Ministro delle finanze
con la risoluzione 10 luglio 1981 n. 8/1011 della Direzione generale
delle imposte dirette) la fattispecie normativa indicata dalla legge
ricorre egualmente, tanto nel caso in cui il mutuo sia stato
originariamente contratto dal contribuente, quanto in quello nel quale
il contribuente debba rispondere per effetto dell'accollo posto in
essere a seguito di accordo con l'originario mutuatario.
Pertanto, la questione, nel caso considerato dall'ordinanza di
rimessione, è da ritenere infondata, poiché la deducibilità degli
interessi spetta comunque in forza del tenore della disposizione in
esame.
6. - Rispetto alla questione sollevata dalle altre tre ordinanze
della stessa Commissione tributaria, occorre invece accertare se sia
costituzionalmente corretta la disposizione dell'art. 5, che limita la
deduzione agli interessi dipendenti unicamente da "mutui garantiti da
ipoteca" con esclusione, perciò, di ogni altra fattispecie negoziale.
Il problema si presenta sotto due distinti aspetti, i quali
trovano, entrambi, specifico riscontro nei vari casi concreti esaminati
dal giudice a quo.
Il primo aspetto concerne il tipo di contratto indicato dal
legislatore (e cioè se sia legittima la previsione soltanto del
"mutuo" e non anche di altri negozi che realizzano gli stessi effetti
pratici propri del mutuo), mentre il secondo aspetto concerne
l'esigenza della garanzia ipotecaria richiesta dal citato art. 5.
Va osservato che la ratio della innovazione risiede nell'intento di
evitare, come è stato chiarito espressamente e ripetutamente nei
lavori preparatori, gli abusi che si erano verificati in precedenza. Il
legislatore, appunto, ritenne che, con una normativa come quella del
1973, la quale non poneva alcuna limitazione rispetto al tipo di
negozio da cui conseguivano gli interessi né esigeva la sussistenza di
una garanzia reale, l'Amministrazione finanziaria non fosse
adeguatamente protetta contro le frodi fiscali di chi volesse fare
apparire falsamente, per chiederne poi la relativa deduzione, la
corresponsione di interessi passivi. E per tale ragione stimò
opportuno condizionare la deducibilità alla circostanza che gli
interessi dipendessero da mutui garantiti da ipoteca su immobili,
ritenendo così di frapporre un serio ostacolo all'eventuale condotta
fraudolenta del contribuente.
Sotto il primo aspetto, il legislatore evidentemente opinò che il
carattere reale del mutuo meglio consentisse all'Amministrazione di
controllare l'effettività dell'intera operazione; e ciò, in
particolare, mediante richiesta di dimostrazione della preesistente
disponibilità della somma da parte del mutuante, nonché della prova
del concreto passaggio di proprietà e del conseguente impiego di essa
da parte del mutuatario.
D'altro lato, la prescritta garanzia ipotecaria - per la sua
pubblicità, per l'onere economico (imposta ipotecaria) connesso alla
iscrizione e per i rilevanti effetti che derivano relativamente ai beni
gravati - rappresenta anch'essa indubbiamente un elemento dimostrativo
della effettività del rapporto creditizio.
Va da sé come in subiecta materia spetti al legislatore, in
relazione ai mezzi di cui dispone l'Amministrazione finanziaria,
predisporre gli opportuni accorgimenti per impedire la consumazione di
frodi fiscali. Il suo potere discrezionale, come è intuitivo, può
essere censurato soltanto ove trasmodi nella arbitrarietà o nella
irrazionalità, il che, nella specie, va escluso, non potendosi
ritenere arbitrario oppure irrazionale l'avere imposto, ai fini della
deducibilità degli interessi passivi, due requisiti (che debbono
congiuntamente concorrere) relativi all'effettività ed alla serietà
della operazione da cui gli interessi medesimi derivano, con la
conseguente prevenzione di possibili frodi fiscali.
Deve perciò concludersi che l'esaminata questione non è fondata,
non risultando costituzionalmente censurabili le limitazioni anzidette.
7. - Altresì infondata è la questione prospettata dalla
Commissione tributaria di Roma, relativa al preteso contrasto tra
l'art. 5 cit. e l'art. 53 Cost., in quanto la impossibilità di dedurre
dal reddito la parte degli interessi che ecceda i tre milioni (portati
a quattro a partire dal 1980 con la l. 24 aprile 1980 n. 146)
determinerebbe l'assoggettamento a tributo di un reddito inesistente,
e, di conseguenza, il venir meno della corrispondenza tra imposizione e
capacità contributiva.
Al riguardo può consentirsi, in linea di principio, nel
considerare come incidenti sulla capacità contributiva le spese e gli
oneri strumentalmente collegati alla produzione del reddito, i quali
risultano così suscettibili di essere portati in deduzione per
ottenere la base imponibile del tributo; si tratta, invero, di elementi
che incidono negativamente sul reddito, cioè su quella ricchezza del
contribuente dalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese
pubbliche.
Spetta però al legislatore, secondo le sue valutazioni
discrezionali, di individuare gli oneri deducibili considerando il
necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di
proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché
l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le
evasioni di imposta.
Alla luce di tali argomentazioni non può affatto essere ritenuto
arbitrario ovvero irrazionale il limite di tre milioni stabilito dal
legislatore - come è dato dedurre - sulla base dell'attuale condizione
economica media della generalità dei contribuenti beneficiari di tale
deduzione. Il che tanto più è da ritenere in quanto il legislatore
appare orientato nel senso che il limite stabilito non rimanga rigido
ma venga opportunamente adattato all'oscillazione monetaria, sicché
esso è stato fissato nel 1977 nella misura anzidetta, ma è stato nel
1980 portato con la cit. l. n. 146 a quattro milioni.
8. - Deve essere ora esaminata l'altra questione, sollevata dalla
Commissione tributaria di Roma, la quale ha dedotto che il cit. art. 5
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., in quanto pone detta limitazione
soltanto per i redditi delle persone fisiche, mentre, a suo dire, gli
utili delle persone giuridiche e delle imprese sarebbero depurati da
ogni passività.
Ma le norme indicate dal giudice a quo come tertium comparationis
non consentono il necessario raffronto perché gli interessi passivi
per i redditi di impresa e per quelli delle persone giuridiche sono
regolati da una disciplina ad essi del tutto peculiare, non
riconducibile su un piano di eguaglianza con quella relativa ai redditi
delle persone fisiche.
Così per i redditi di impresa, l'art. 58 d.P.R. n. 597 del 1973
dispone che gli interessi passivi sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito di impresa, e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli esclusi o
esentati dalla tassazione.
Relativamente, poi, ai redditi delle persone giuridiche, gli
interessi, a norma dell'art. 21 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, sono
deducibili interamente solo se le attività, a cui ineriscono, sono
state gestite distintamente e con contabilità separata: altrimenti la
deduzione sarà regolata dal cit. art. 58 irpef e perciò sarà
consentita nei limiti del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
proventi che concorrono per formare il reddito imponibile e l'ammontare
globale di tutti i ricavi e proventi.
In proposito, giova altresì ricordare che sulla analoga normativa
contenuta nell'art. 23, secondo comma, l. 5 gennaio 1956 n. 1 (trasfusa
nell'art. 110 del t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 e ora nel cit. art. 58),
questa Corte si è già pronunciata ritenendone la legittimità
costituzionale proprio in forza della diversità di situazioni sopra
indicate tra le due categorie di contribuenti (sent. 26 maggio 1971 n.
107).
Deve, perciò, dirsi conclusivamente sul punto che la questione di
cui trattasi non è fondata.
9. - Del pari non è fondata l'altra questione sollevata dalla
stessa Commissione di Roma, secondo la quale il più volte ricordato
art. 5 sarebbe in contrasto con l'art. 47 Cost., in quanto, a suo dire,
ostacolerebbe la formazione del risparmio.
Tale precetto costituzionale contiene soltanto un principio
politico a cui dovrà ispirarsi la futura normativa, ma non può certo
impedire al legislatore ordinario di emanare in materia finanziaria
tutte le norme giuridiche dirette a disciplinare nella maniera più
opportuna ed efficace il gettito delle entrate e da predisporre le
misure necessarie ad evitare frodi fiscali. L'unico limite
all'intervento del legislatore ordinario non può essere che quello
della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto
principio politico, sancito dalla norma costituzionale. Il che, però,
data la portata della disposizione tributaria suddetta, va nella specie
decisamente escluso.
10. - Infine, le ordinanze delle Commissioni tributarie di Pisa e
di Roma denunciano la illegittimità costituzionale dell'art. 23 legge
13 aprile 1977 n. 114, secondo cui le limitazioni introdotte dall'art.
5 (i giudici a quibus si riferiscono soltanto al limite di tre milioni,
ma l'art. 23 comprende l'intera previsione dell'art. 5 e concerne
quindi anche il tipo di contratto e la garanzia ipotecaria) si
applicano anche ai redditi maturati nel 1976; ciò, secondo i giudici a
quibus, contrasterebbe con il principio della capacità contributiva,
in quanto i contribuenti non potevano prevedere il maggior onere della
imposta nel momento in cui il reddito è maturato.
La questione non è fondata.
Il principio sancito nel primo comma dell'art. 53 della
Costituzione, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, ha
carattere oggettivo perché si riferisce a indici concretamente
rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del contribuente.
Pertanto non sembra conferente il richiamo, contenuto nelle
ordinanze di rimessione, al convincimento dei contribuenti anziché
alle loro effettive possibilità di sopportare il prelievo fiscale.
Indubbiamente gioverebbe alla certezza del diritto ed alla
reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco e contribuente la esclusione
del ricorso a leggi retroattive in materia tributaria. Tale criterio
orientativo, al quale il legislatore dovrebbe costantemente ispirarsi,
non trova tuttavia tutela a livello costituzionale perché la
Costituzione pone il divieto di retroattività soltanto per la materia
penale (art. 25, secondo comma, Cost.).
Peraltro, la Corte, pur escludendo costantemente nella materia
tributaria la possibilità di considerare operante tale divieto, ha
ritenuto che la legge può sì incidere sulla capacità contributiva
esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da
fatti passati, ma ha posto quale limite a tale possibilità la esigenza
che la capacità stessa sia ancora sussistente, e quindi permanga, nel
momento dell'imposizione (cfr. sent. 11 aprile 1969 n. 75 e 23 maggio
1966 n. 44).
Tale orientamento non è però intuitivamente riferibile alla
specie, in cui non è stato neppure genericamente dedotto un
deterioramento della capacità contributiva dei soggetti interessati,
intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e
quello della successiva entrata in vigore della norma impugnata. E del
resto, la brevità del termine trascorso, nella specie, tra i due
momenti suddetti induce a escludere che un siffatto deterioramento si
sia potuto verificare.
Anche quest'ultima questione, dunque, va dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo modificato
dall'art. 5 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, sollevata dalla Commissione
tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza n. 815 del 1981, in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della medesima disposizione di cui al n. 1, sollevata dalla stessa
Commissione tributaria di primo grado di Lucera con ordinanze n. 496
del 1980, 813 e 814 del 1981 e da quella di Roma con ordinanza n. 897
del 1980, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 Cost.;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 d.P.R. 13 aprile 1977 n. 114, nella parte in cui esso
estende la disciplina di cui al precedente art. 5, secondo comma, lett.
c, alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1977,
relative ai redditi percepiti nel 1976, sollevata dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Pisa e di Roma, rispettivamente con
ordinanze n. 582, 583 e 897 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte