Sentenza n. 143/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630
cod. pen. e dell'art. 114, comma secondo, in relazione all'art. 112,
comma primo, n. 1, stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 marzo 1983 dal Tribunale di Torino nei
procedimenti penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed altri,
iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Gattellato Agata, iscritta al n. 651
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 355 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Marchisoni Ignazio ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ord. 14 marzo 1983 (n. 440/83 Reg. ord.) il Tribunale di
Torino, nei processi penali riuniti a carico di Marchisoni Ignazio ed
altri cinque, accogliendo la proposta dei difensori, e sull'opposizione
del P.M., sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
630, quarto comma, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 terzo comma
Cost..
Osserva l'ordinanza che, procedendosi contro i sei imputati per
concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione
"parrebbe essersi verificata l'ipotesi di volontaria liberazione
dell'ostaggio ad alcune ore dal sequestro, e ciò indipendentemente da
ogni ipotesi di dissociazione di alcuni di essi". La norma, però, nel
testo attuale, mentre prevede le miti pene dell'art. 605 cod. pen. per
il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che
il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato
sia conseguenza del prezzo della liberazione, non ha previsto pari
trattamento nei confronti dell'agente o degli agenti che concordemente
provvedano alla liberazione dell'ostaggio, rinunciando a conseguire il
profitto. Il Tribunale, infatti, pur non spiegandone le ragioni, non
condivide l'estensiva favorevole interpretazione proposta dalla Corte
di Cassazione con sent. 26 marzo 1981 - Sez. II.
Viene così a verificarsi - ad avviso dell'ordinanza - una
irragionevole disparità di trattamento fra le due situazioni,
nonostante che entrambe portino al risultato della liberazione
dell'ostaggio: nel che dovrebbe ravvisarsi "anche e soprattutto" -
secondo il Tribunale - la ratio dell'attenuante.
Esclude, infine, l'ordinanza che tale enorme disparità possa
trovare qualche giustificazione in ragioni di parallelismo con
l'analoga norma di cui all'art. 289 bis cod. pen. ; ivi, infatti,
sarebbe presupposto non solo un concorso necessario di persone ma anche
la permanenza nel reato di altri soggetti non disposti a dissociarsi,
mentre nella norma in esame ciò non si verificherebbe, dato che scopo
dell'attività delittuosa è il conseguimento del riscatto. Si osserva,
del resto, che dalla lettura degli atti parlamentari non sembra che i
compilatori si siano resi ben conto delle conseguenze che l'ultima
modifica della norma veniva a comportare in termini di diversità di
trattamento a casi simili.
Il tribunale, pertanto, propone una dichiarazione d'illegittimità
in parte qua del quarto comma dell'art. 630 cod. pen., in quanto non
prevede la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di
coloro che, indipendentemente dall'ipotesi di dissociazione, operano
comunque la liberazione dell'ostaggio.
I parametri di riferimento sono - come s'è detto - gli artt. 3 e
27, terzo comma, Cost.; ma, mentre ampia è la motivazione sul
riferimento all'art. 3, non vi è cenno di quella concernente l'altro
parametro.
Si sono costituiti nel giudizio gl'imputati Marchisoni, Frappetta e
Lazzarotto, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Paolo Zancan e
M. Grazia Siliquini del foro di Torino, i quali sottolineano che "in
ossequio alla ratio della norma dev'essere privilegiata, nella
previsione dell'attenuante, la tutela della vita dell'ostaggio".
Secondo i difensori, nel fatto di specie vi sarebbe stata una prima
volontà "dissociativa" di un sequestratore, indirizzata alla spontanea
e volontaria liberazione del soggetto passivo con rinunzia al
percepimento del riscatto. A questa volontà avrebbero fatto seguito le
decisioni autonome e spontanee degli altri correi che, singolarmente
aderendo alla proposta liberatoria diedero vita ad analoga e concorde
condotta di rinunzia.
Anche i difensori concludevano nei sensi dell'ordinanza di
rimessione.
2. - L'ord. 26 aprile 1983 del Tribunale di Milano (n. 651/83 reg.
ord.) riguarda pure un procedimento penale per sequestro di persona a
scopo di estorsione, di cui è imputata, assieme ad altri, tale
Gattellato Agata, ma la questione sollevata concerne l'art. 114 secondo
comma cod. pen. . Afferma, infatti, l'ordinanza che, dal materiale
probatorio acquisito, è possibile prospettare una minima
partecipazione della Gattellato nell'esecuzione del reato.
Senonché l'art. 114, secondo comma, cod. pen. esclude che la
relativa circostanza attenuante, prevista nel primo comma, possa essere
applicata nei casi indicati nell'art. 112 cod. pen. : ed il n. 1 di
detto articolo contempla proprio l'ipotesi della partecipazione al
reato di cinque o più persone.
Secondo il Tribunale, la detta disposizione si risolve in una grave
ed irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, come nella
specie, potrebbe fruire dell'attenuante. In proposito, l'ordinanza
così sostanzialmente motiva.
Nell'esperienza di questi ultimi anni, il sequestro di persona a
fini estorsivi si è configurato di fatto come delitto comportante il
concorso necessario di più di quattro persone, per cui in concreto
l'attenuante di cui al primo comma dell'art. 114 cod. pen. non
risulterebbe mai applicabile.
Al contrario, proprio nei reati che richiedono una complessa
organizzazione nella preparazione e nella esecuzione, è rilevabile una
grande diversificazione nei ruoli dei concorrenti (l'ordinanza parla
per l'esattezza di "concorrenti" e di "partecipi", ma si tratta di
sinonimi; probabilmente il Tribunale voleva distinguere i "correi" dai
"complici", intendendo questi ultimi come coloro che forniscono
all'autore principale un aiuto intenzionale e accessorio, secondo una
distinzione tuttora valida sul piano dommatico) : una diversificazione
tale da consentire di osservare nella condotta di taluni partecipi un
apporto di tenue importanza.
D'altra parte, ritiene altresì l'ordinanza che la giustificazione
data, dalla relazione ministeriale al codice vigente, del combinato
disposto degli articoli citati, debba considerarsi superata.
Secondo i compilatori del codice, infatti, l'esclusione
dell'attenuante rispondeva all'esigenza di mantenere alta
l'intimidazione e la concreta inflizione della pena, là dove la
maggiore pericolosità del fatto, dipendente dal gran numero di persone
concorrenti nel reato, si riverberava sulla condotta del singolo. Ma
ora che, attraverso le successive leggi di riforma, le pene
originariamente previste per il delitto in parola sono state elevate in
modo superlativo, il riflesso di pericolosità che colpisce il singolo
concorrente risulta sufficientemente coperto da un regime sanzionatorio
così aspro, sì che l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114
cod. pen. finirebbe per duplicare il giudizio di disvalore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che la situazione determinata dalle
norme impugnate si ponga in conflitto coll'art. 3, primo comma Cost., e
ne chiede la dichiarazione d'illegittimità.
Va rilevato, tuttavia, che, mentre tutta la motivazione sembra
sollevare la questione esclusivamente nell'area del delitto contestato
nella specie, il dispositivo dell'ordinanza esprime la denunzia in
termini generali. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dalle due ordinanze in epigrafe, comune
essendo la fattispecie legale da cui traggono origine, possono essere
decise con unico provvedimento.
2. - Va preliminarmente rilevato che dall'ordinanza 14 marzo 1983
del Tribunale di Torino (n. 440/83 reg. ord.) non risulta quanto
assumono i difensori nell'atto di costituzione. Non emerge affatto,
cioè, che vi sia stata originariamente una prima "volontà
dissociativa" da parte di uno dei sequestratori, cui avrebbero via via
fatto seguito analoghe successive ed autonome decisioni degli altri
concorrenti. Se così, infatti, si fossero realmente svolte le sequenze
del caso in esame, il fatto corrisponderebbe perfettamente alla
fattispecie del modello legale, giacché si avrebbero tante autonome e
spontanee "dissociazioni" successive di ciascuno rispetto agli altri.
La questione sollevata sarebbe, perciò, irrilevante e dovrebbe essere
dichiarata "inammissibile".
L'ordinanza, invece, riferisce soltanto che "parrebbe essersi
verificata l'ipotesi di volontaria liberazione dell'ostaggio ad alcune
ore dal sequestro, indipendentemente da ogni ipotesi di dissociazione
di alcuni di essi (sequestratori) ".
Infatti, la denuncia di una irragionevole disparità di trattamento
viene impostata proprio in considerazione del fatto che il legislatore
non avrebbe previsto alcuna attenuante nei confronti "degli agenti che
provvedano tutti spontaneamente alla liberazione dell'ostaggio"
prevedendola invece "esclusivamente nei confronti di chi si dissoci da
altri che vogliano perseverare nel reato".
3. - Non v'ha dubbio che, se si limita l'interpretazione della
norma a quella meramente letterale, ingiustificato è il divario che
viene a verificarsi fra il trattamento sanzionatorio usato dal
legislatore al concorrente che, dissociandosi dagli altri, determina la
liberazione dell'ostaggio senza che sia stato pagato il riscatto, e
quello praticato al complesso dei concorrenti che concordemente pongono
in libertà il sequestrato alle stesse condizioni di gratuità. Il
tentativo da parte di qualche autore di ravvisare una certa
giustificazione nel particolare intento premiale perseguito dal
legislatore nei confronti di chi si pone pericolosamente in dissenso
rispetto agli altri compartecipi, favorendo altresì un principio di
disgregazione all'interno del consorzio criminoso, non tiene conto
delle trasformazioni che la norma ha subito in relazione agli sviluppi
della criminalità organizzata nell'ultimo decennio.
Certamente fu quella l'intenzione del legislatore quando, dopo i
gravissimi eventi verificatisi, emanava il d.l. 21 marzo 1978 n. 59 che
formulava l'art. 630 cod. pen. come norma unica comprensiva tanto del
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione quanto di quello
a fine terroristico o eversivo. Delineando quella particolare
attenuante che aveva tra gli scopi primari l'intento di determinare
incrinature nell'organizzazione delinquenziale, il legislatore ebbe
presente innanzitutto le associazioni cospirative e le bande armate che
purtroppo insanguinarono in quegli anni difficili le contrade del
Paese. Ma pensò anche alle grandi organizzazioni criminali, mafiose e
camorristiche, che avevano trovato nei sequestri di persona estorsivi
rilevantissime fonti di finanziamento per ulteriori investimenti
delittuosi. Del resto, il concetto stesso di "dissociazione" postula
appunto quel fenomeno associazionistico che sicuramente è alla base
delle attività eversive, ma che non necessariamente è riferibile ai
sequestri estorsivi, se non a quelli che dipendono dalla cennata grande
criminalità organizzata.
Sotto questo aspetto, perciò, il cosidetto "parallelismo" rilevato
dalla dottrina, e che la stessa ordinanza ricorda, non è senza
fondamento: specie quando si consideri che nella formulazione
risultante dalla prima sostanziale riforma dell'articolo in esame
(quella introdotta cogli artt. 5 e 6 della l. 14 ottobre 1974, n. 497)
l'attenuante era concessa all'agente o a qualunque concorrente che
avesse provocato quel gratuito risultato liberatore, senza alcun
accenno a condotte dissociative: e si trattava sempre e soltanto
dell'ipotesi estorsiva. Non deve trarre in inganno, infatti, il tenore
del capoverso aggiunto dall'art. 6 citato che parla di "sequestro di
persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura
patrimoniale", come se fosse previsto anche uno scopo diverso. In
realtà, la precisazione era diretta, da una parte, a distinguere il
sequestro a scopo di estorsione da quello che la rubrica ancora
assumeva in allora come possibile "sequestro a scopo di rapina" (errore
dommatico poscia riparato nelle successive versioni normative
coll'eliminazione di quest'ultima inesistente ipotesi); e, dall'altra,
a sottolineare l'esclusione di ogni riferimento a profitti che non
avessero contenuto squisitamente patrimoniale, visto che la
giurisprudenza riteneva pacificamente rilevante anche l'intento di
conseguire un vantaggio morale.
Sembra, dunque, verosimile che l'allusione alla "dissociazione",
introdotta dal d.l. n. 59/1978 per la finalità eversiva, abbia finito
per condizionare analoga espressione nell'alternativa ipotesi
estorsiva, in considerazione come s'è detto - di similari situazioni
nell'interno delle grandi organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Ben è vero che la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191, pur
separando le due ipotesi per collocare quella eversiva in sede più
propria (delitti contro la "Personalità interna dello Stato"), giusta
la proposta dello stesso Guardasigilli, conservava tuttavia immutata
l'attenuante in esame in ambe le fattispecie: è pur vero però che
contemporaneamente rimaneva altresì ferma l'altra attenuante di
carattere oggettivo, prevista nel quarto comma, che concedeva a tutti
diminuzione di pena per il solo fatto che la liberazione fosse comunque
avvenuta (e quindi anche ad esclusiva opera della polizia), senza che
fosse stato conseguito il prezzo del riscatto. Sì che, quand'anche si
fosse voluto dare all'attenuante del quinto comma (quella in parola)
un'interpretazione letterale e restrittiva, i concorrenti, che avessero
posto in libertà il sequestrato senza aver ottenuto il riscatto,
potevano almeno godere di quella di cui al comma precedente, anche se
di minore estensione.
Ma dal testo attuale, introdotto con l'articolo unico della l. 30
dicembre 1980 n. 894 quest'ultima attenuante è scomparsa, mentre è
stata ripetuta negli identici termini l'attenuante in esame, incluso il
requisito della "dissociazione". Appare evidente, perciò, a questo
punto, sulla base dei criteri storico- sistematici ora accennati che,
così modificata, l'interpretazione della disposizione non può più
essere ristretta sul piano lessicale proposto dall'ordinanza di
rimessione.
4. - In proposito, ritiene questa Corte che ben possano essere
seguite le indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione: giurisprudenza che il Tribunale di Torino richiama per
disattenderla apoditticamente.
In realtà, come la Corte di Cassazione ha messo in luce, emerge
dalle Relazioni ministeriali, ai provvedimenti di modifica
dell'articolo in esame, che la ratio ispiratrice della norma è rimasta
fondamentalmente quella stessa che aveva suggerito l'originale
introduzione dell'attenuante speciale nel 1974 quando non esisteva
alcun riferimento alla "dissociazione". Né - secondo la detta
giurisprudenza - deve farvelo il fatto che, accanto alla finalità di
tutelare la vita e la libertà della persona sequestrata, il
legislatore abbia avuto successivamente di mira anche lo scopo di
creare fattori di disgregazione nell'ambito delle bande criminali,
giacché quest'ultima finalità è pur sempre a sua volta, strumentale
al raggiungimento dell'obbiettivo primario che resta quello della
liberazione dell'ostaggio.
D'altra parte, l'abolizione dell'attenuante comune, prevista dal
quarto comma della precedente formulazione, sta a dimostrare che si è
inteso riassorbire, nella più ampia previsione attenuatrice contenuta
nella disposizione in esame, anche quell'originaria funzione
riequilibratrice della pena in precedenza affidata, dal d.l. del 1978,
alla soppressa attenuante di cui al quarto comma. Mentre poi dev'essere
anche rilevato che la funzione disgregatrice, attribuita dalla
"dissociazione" nel contesto della parallela fattispecie di cui
all'art. 289 bis cod. pen., possiede un contenuto ideologico che
evidentemente non si estende all'ipotesi del sequestro di persona
estorsivo, dove predomina l'intento della criminosa locupletazione.
Da tutto ciò deriva che - secondo l'orientamento della citata
giurisprudenza -, integrando il dato letterale con i criteri sopra
enunciati, l'odierna ristrutturazione della figura criminosa in esame
consente una più adeguata lettura dell'inciso "dissociandosi dagli
altri", almeno nel contesto della finalità estorsiva. In questa
fattispecie, infatti, il legislatore, pur preoccupandosi di porre
l'accento sull'intenzione di favorire al massimo il pentimento di
alcuno dei partecipi, non ha inteso peraltro di escludere dal beneficio
né l'ipotesi dell'unico agente che receda dal proposito criminoso
rilasciando l'ostaggio (anche la prevalente dottrina propende nel
ritenere che l'espressione "concorrente" sia stata usata in senso
amplissimo comprensivo anche dell'agente), né quella dell'unanime
decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dal disegno criminoso
liberando il sequestrato. Si tratta, in altri termini,
dell'applicazione di quel risultato dell'interpretazione teleologica
che, arricchita dai criteri storici e logico-sistematici, porta ad
"estendere" il significato delle espressioni normative al di là di
ciò che apparentemente lasciano trasparire, in modo da mettere in
evidenza anche quella parte del contenuto della volontà della legge
che le parole non avevano interamente rispecchiato. In proposito è
utile, quale mezzo idoneo all'interpretazione estensiva, l'argomento
cosidetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal
caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si
manifesta addirittura con maggiore energia: e non può esservi dubbio
che l'ipotesi dell'unanime deliberazione liberatoria di tutti i
concorrenti obbedisca in modo superlativo alla ratio di conseguire
innanzitutto la salvezza della vita e della libertà del sequestrato.
La sollevata questione deve, in questi sensi, ritenersi infondata
rispetto al parametro di cui all'art. 3 Cost., mentre va dichiarata
inammissibile nei confronti di quello di cui all'art. 27, terzo comma
Cost., per assoluta mancanza di motivazione.
5. - Del tutto infondata è, invece, la questione sollevata
dall'ordinanza 26 aprile 1983 del Tribunale di Milano (n. 65/83 reg.
ord.), non essendo irrazionale il diverso trattamento che il
legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella
preparazione o nell'esecuzione di - un reato commesso da non più - di
quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa
situazione, partecipa però all'impresa criminosa promossa da un numero
maggiore di persone.
Si tratta di una scelta di politica criminale cui il legislatore si
è indotto nella sua discrezionalità, nella considerazione, per nulla
irrazionale, che maggiore, anche sul piano soggettivo, fosse la
pericolosità di chi consapevolmente inserisca la sua condotta
delittuosa nel contesto dell'attività criminosa di un gran numero di
concorrenti. La coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima
importanza, ad un'impresa delinquenziale di più alta pericolosità
oggettiva e di maggiore allarme sociale, per la quale si era ritenuto
opportuno l'aumento della sanzione, è parsa al legislatore
incompatibile, non senza ragione, col riconoscimento di una
contrastante attenuazione della pena.
Né - esatto che la diversificazione dei ruoli dei concorrenti sia
rilevabile proprio nei reati che richiedano una complessa
organizzazione. Trattandosi di una situazione obbiettiva riferibile
all'opera individuale di ciascuno dei concorrenti, essa è ugualmente
rilevabile e distinguibile qualunque sia il numero di essi.
Nemmeno è accoglibile l'argomento secondo cui, nell'esperienza
degli ultimi anni, il sequestro di persona a fini estorsivi si sarebbe
di fatto configurato come delitto comportante il concorso "necessario"
di più di quattro persone. Innanzitutto perché non puo 'essere
assunta a titolo di "fatto" una figura delittuosa che il legislatore ha
normativamente configurata attraverso l'imprescindibile contestuale
condotta di più soggetti quale elemento costitutivo del reato: talché
solo impropriamente si parla in tali casi di "concorso necessario",
mentre in realtà non si tratta di forme speciali di partecipazione ma
bensì di "reati plurisoggettivi", originariamente come tali delineati
nella loro essenzialità. E, in secondo luogo, perché non è vero
nemmeno sul piano storico che ormai il reato di sequestro di persona a
scopo estorsivo si presenti sempre, nella realtà fenomenica, come
fatto partecipativo di più di quattro persone. Che purtroppo
l'incentivazione a queste manifestazioni delittuose sia venuta, negli
ultimi tempi, soprattutto da parte delle cosche mafiose, e che
conseguentemente si sia verificato con maggiore frequenza il concorso
di un numero di persone superiore a quattro, non esclude né che sul
piano teorico resti pur sempre ipotizzabile una minore partecipazione,
né che nella realtà essa tuttora si verifichi, come in effetti si è
verificata persino ad opera di un unico agente.
Tanto meno, poi, la pretesa irragionevolezza della scelta potrebbe
discendere dal fatto che oggi, le pene previste per la fattispecie in
parola essendo state notevolmente elevate rispetto all'originaria
formulazione, la maggiore pericolosità del singolo concorrente,
dipendente dal gran numero dei partecipanti al delitto, sarebbe
sufficientemente sanzionata: sì che non vi sarebbe più ragione per
negare l'attenuante conseguente alla minima importanza dell'opera
prestata.
Intanto va rilevato che l'attenuante, avendo carattere comune ed
oggettivo, concerne qualunque reato commesso nel concorso di più
persone, e perciò anche quelli che non hanno visto in questi anni
aumentate le pene edittali: ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto
decidere innanzitutto se intendeva proporre la cancellazione del
secondo comma dell'art. 114 cod. pen. (sia pure limitatamente all'art.
112 n. 1) con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art.
630 cod. pen. (come sembrerebbe dalla motivazione, oppure in via
generale con riguardo a qualsiasi norma incriminatrice (come
apparirebbe dal dispositivo).
Senonché si è già osservato che si tratta di una scelta di
politica criminale che non può essere sindacata in questa sede una
volta che, senza discriminazioni, venga applicata dal legislatore ogni
qualvolta la pericolosità propria di ogni manifestazione delittuosa
superi un certo livello di guardia. Oltre tutto se si dovesse seguire
il suggerimento del Giudice a quo, sarebbe ben difficile trovare un
criterio per non determinare effettive disparità
Esso, infatti, dovrebbe essere fissato dal legislatore dichiarando
l'attenuante applicabile quando la pena edittale superi un certo
livello (e quale?); ma quando poi il Giudice in concreto, attraverso le
diminuzioni dipendenti da altre circostanze attenuanti, avesse a
determinare la pena in misura più mite di quanto edittalmente non
preveda la fattispecie di reato meno grave, l'autore di quest'ultimo
reato, cui l'attenuante dovrebbe essere negata, avvertirebbe come
irragionevole la privazione del beneficio proprio nei confronti di chi
ha commesso reato più lieve.
E ciò prescindendo dal considerare che, comunque, non potendo
certamente la Corte ricorrere a manipolazioni così articolate ed
invasive della discrezionalità del legislatore, la questione sarebbe
inammissibile in questa sede.
Tutto questo ovviamente non preclude al legislatore di orientarsi -
se lo riterrà opportuno - ad altre scelte nell'esercizio dei suoi
poteri, così come dimostrano due successivi Disegni di legge,
presentati al Senato e mai presi in considerazione. L'uno, risalente ad
oltre ventiquattr'anni or sono, presentato il 24 febbraio 1960 dal
Governo (Ministro Gonella) sotto il n. 1018, l'altro, d'iniziativa
parlamentare, presentato il 14 settembre 1976 sotto il n. 145, con i
quali si proponeva di limitare l'inapplicabilità dell'attenuante alle
altre ipotesi dell'art. 112 cod. pen.
Ma, in questa sede, la questione sollevata si risolverebbe, in
definitiva, nella proposta di valutare la congruenza fra reato e
sanzione che appartiene rigorosamente alla politica legislativa. Il
solo sindacato consentito alla Corte riguarda l'eventualità - che si
verifica non, come si è visto, nella specie - che la sperequazione
assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da alcuna
giustificazione (cfr. sentenze 2 luglio 1968 n. 109; 11 febbraio 1971
n. 22; 7 maggio 1975 n. 119; 2 aprile 1980 n. 50; 8 maggio 1980 n. 72
etc...).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma quarto,
cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino in relazione all'art. 27,
terzo comma, Cost. coll'ordinanza 14 marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.).
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale in parte qua dell'art. 630, comma
quarto, cod. pen., sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 14
marzo 1983 (n. 440/83 reg. ord.) in relazione all'art. 3 Cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 114, secondo comma cod. pen., limitatamente all'ipotesi di
cui al primo comma, n. 1, dell'art. 112 cod. pen., sollevata dal
Tribunale di Milano con ordinanza 26 aprile 1983 (n. 651/83 reg. ord.)
in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte