Sentenza n. 143/1991
Altra decisione · depositata il 05/04/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 761/1979
- art. 1legge 413/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies,
del decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei
dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché
in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio
1990, n. 37, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal T.A.R. per la
Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da
Ciaramella Gianni contro U.S.L. n. 53 di Crema ed altra, iscritta al
n. 510 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal T.A.R. per la Lombardia
- Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Miglio
Giannino contro C.R.C. di Milano ed altri, iscritta al n. 511 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dal T.A.R. per la Campania
sul ricorso proposto da Iannella Pellegrino contro U.S.L. n. 5 di
Benevento ed altra, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
4) ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal T.A.R. per la Sicilia -
Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Branca Salvatore
contro U.S.L. n. 36 di Catania, iscritta al n. 736 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Iannella Pellegrino, di Branca
Salvatore e della U.S.L. n. 36 di Catania nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Antonio Funari per Iannella Pellegrino, l'avv.
Salvatore Mauceri per Branca Salvatore, l'avv. Michele Alì per la
U.S.L. n. 36 di Catania e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento promosso da
Ciaramella Gianni per impugnare la deliberazione con la quale la
U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con
ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha
unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il
personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare
la posizione dei medici apicali, in violazione degli artt. 3, 97,
primo comma, 35, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38,
secondo comma della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo la norma censurata avrebbe
irrazionalmente uniformato il regime del collocamento a riposo di
categorie diverse quanto a carriera e a livelli di responsabilità;
limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore attribuito
alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori;
impedirebbe ai primari di porre a base del calcolo del proprio
trattamento di quiescenza uno stipendio che rappresenti il massimo
sviluppo della relativa progressione economica di attività, né
consentirebbe loro di maturare il maggior incremento possibile
dell'anzianità utile, ai fini pensionistici, anche in concorso con
eventuali riscatti.
2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza di
identico contenuto, dallo stesso T.A.R. Lombardia - Sezione staccata
di Brescia (R.O. n. 511 del 1990), sul ricorso proposto da Miglio
Giannino, primario del servizio psichiatrico dell'U.S.L. n. 41 di
Brescia, sempre avverso delibera del Comitato di gestione della
stessa U.S.L. che ne aveva disposto il collocamento a riposo al
compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura
Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza
della questione.
4. - La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata
ulteriormente sollevata dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in
data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso
da Iannella Pellegrino, primario analista di ruolo presso la U.S.L.
n. 5 di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonché dal
T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in
data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento promosso
da Branca Salvatore, dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta
città, addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria
di base, nei confronti della medesima U.S.L.
Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle sopra riferite,
estendono la proposta censura anche all'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, come
convertito nella legge 28 febbraio 1990,
n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al
personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli
artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,
e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come
convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento in
servizio fino al settantesimo anno di età del personale della
scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello
Stato.
La prima di dette ordinanze limita, poi, l'indicazione dei
parametri costituzionali di riferimento ai soli artt. 3, 97, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt.
3 e 38 della Costituzione.
5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto
il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite le parti
private. Nel giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del
T.A.R. per la Sicilia si è altresì costituita l'U.S.L. n. 36 di
Catania.
5.1. - L'autorità intervenuta si è limitata a rilevare che
identica questione era già stata sottoposta all'esame della Corte
nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.
5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate,
mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria
di infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - I giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato
a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale
medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la
posizione dei medici apicali.
Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza
ed uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione, nonché gli
artt. 35, primo e secondo comma, sulla tutela del lavoro e sulla
valorizzazione della formazione ed elevazione professionale dei
lavoratori, 36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto
ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38, secondo comma, della
Costituzione, che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue
esigenze di vita nella vecchiaia.
Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O. n. 708
del 1990, e il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736
del 1990, hanno sollevato, altresì, in riferimento agli artt. 3, 97
e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella
parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico
delle UU.SS.LL. delle disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e
terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma,
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27
dicembre 1989, n. 417.
3. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle
ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto
presente dai giudici a quibus. Infatti, nelle more del giudizio è
stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente), che
stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di
ruolo fino al settantesimo anno di età, al fine del conseguimento
del massimo della pensione.
Per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione
degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della
questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali
amministrativi regionali per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, per la Campania e per la Sicilia, sezione staccata di
Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte