Sentenza n. 143/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 604/1966
- art. 2legge 108/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come
modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, promosso
con ordinanza emessa il 19 maggio 1997 dal pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Del Frate Antonio e il Caseificio
Sociale San Paolo società cooperativa a responsabilità limitata
iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Del Frate Antonio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Luciano Petronio e Sergio Vacirca per Del Frate
Antonio e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 21 maggio 1996, Antonio Del Frate conveniva in
giudizio avanti il pretore di Parma la società cooperativa a
responsabilità limitata "Caseificio Sociale San Paolo", sua datrice
di lavoro, chiedendo, da un lato, che venisse dichiarata la nullità
del licenziamento disciplinare intimatogli senza il rispetto della
procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale sui luoghi di lavoro e norme sul
collocamento: c.d. statuto dei lavoratori) e, dall'altro, che la
controparte venisse condannata a reintegrarlo in servizio ed a
risarcirgli i danni ai sensi dell'art. 18 del medesimo statuto,
convenzionalmente applicabile, in base al contratto collettivo di
lavoro (più esattamente, all'accordo integrativo per i caseifici
sociali e le aziende cooperative operanti nella zona di produzione
del formaggio parmigiano reggiano), anche al rapporto di lavoro de
quo pur se il caseificio è un'impresa con meno di 16 dipendenti.
Il pretore di Parma, rilevato che al caso di specie risulta
applicabile la c.d. tutela reale del posto di lavoro, come
trattamento di miglior favore per i dipendenti, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3 e 44, primo comma, della Costituzione - dell'art. 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali), nella parte in cui non prevede che le conseguenze molto
più limitate ivi stabilite per il licenziamento senza giusta causa o
giustificato motivo siano comunque e inderogabilmente estese anche al
licenziamento disciplinare intimato in violazione dell'art. 7 dello
statuto dei lavoratori da parte di un piccolo imprenditore, pur se
soggetto convenzionalmente al regime dell'art. 18 dello statuto
medesimo.
Infatti, nel caso di specie l'inosservanza della procedura prevista
dal citato art. 7 comporta la reintegrazione nel posto di lavoro
ovvero l'indennità sostitutiva (pari a quindici mensilità di
retribuzione), nonché il risarcimento dei danni (in misura pari alla
retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento a quello
dell'effettiva riassunzione e comunque non inferiore a cinque
mensilità), anziché la meno gravosa sanzione prevista dall'art. 8
della legge n. 604 del 1966, consistente nella riassunzione ovvero
nel risarcimento dei danni, anche minimo, a scelta del datore di
lavoro. Ne consegue che, a causa dell'elevato salario percepito dal
lavoratore, l'indennità sostitutiva - per la quale presumibilmente
opterebbe quest'ultimo, che nel frattempo è stato assunto da
un'altra azienda - supererebbe l'importo di 120 milioni di lire, che
appare "eccessivo, sproporzionato ed irreale, tenuto conto che in
tale misura viene sanzionata la violazione di un obbligo formale
(violazione art. 7 statuto), alla pari, cioè, della mancanza
(sostanziale) della giusta causa o del giustificato motivo,
nell'ambito delle imprese di maggiori dimensioni".
Risulterebbero, perciò, violati il principio di uguaglianza e
quello del favore per la piccola impresa, sanciti dagli artt. 3 e 44,
primo comma, della Costituzione, "posto che situazioni
ontologicamente differenziate sono soggette allo stesso trattamento
quanto alle sanzioni applicabili e alle conseguenze molto gravi cui
è assoggettabile il piccolo imprenditore".
Ad avviso del pretore, inoltre, il principio di cui all'art. 40,
secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (in base al quale restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori) non è coperto da alcuna
garanzia costituzionale ed è, quindi, derogabile in particolari
situazioni.
2. - Si è costituito in giudizio il ricorrente Antonio Del Frate,
chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Secondo la parte privata, il pretore di Parma "ha chiesto alla
Corte costituzionale la creazione di una norma ad hoc", la quale
stabilisca che le disposizioni di legge non siano derogabili in
melius da parte della contrattazione collettiva, nemmeno quando si
tratti di sanzionare la violazione delle garanzie di difesa dettate
dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori: ma ciò non tiene conto
dell'art. 39 della Costituzione, che offre copertura costituzionale
- contrariamente a quanto ritenuto dal pretore - al principio di cui
all'art. 40, secondo comma, dello statuto; salvo nell'improbabile
ipotesi - che nel caso di specie non ricorrerebbe - che vengano
intaccate norme di ordine pubblico o dettate per la tutela di altri
preminenti interessi costituzionalmente protetti.
Sostiene il Del Frate che, in questa prospettiva, non possono
richiamarsi a sostegno della tesi del giudice a quo né il principio
di uguaglianza, né l'art. 44, primo comma, della Costituzione,
perché stabilire, come quest'ultimo fa, "che "la legge ... aiuta la
piccola e media proprietà" non significa, sicuramente, che per le
piccole imprese la libera contrattazione collettiva non possa
stabilire, negli spazi lasciati dalla legge (nella specie, dall'art.
40 stat. lav.), quegli "equi rapporti sociali" che proprio nella
prima parte della norma costituzionale in parola vengono richiamati".
In caso contrario, poi, avrebbero dovuto essere denunciati di
incostituzionalità l'art. 12 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 40
della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui consentono la
stipulazione di condizioni migliori di quelle stabilite dalla legge,
con una conseguente aberratio ictus compiuta dal giudice a quo.
3. - È intervenuto nel giudizio anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile e
comunque manifestamente infondata.
Secondo la difesa erariale, l'elemento convenzionale che, superando
quello legale, introduce una maggiore tutela del prestatore di
lavoro, non è direttamente ricollegabile alla norma denunciata,
bensì alla regola dettata dall'art. 40, secondo comma, dello statuto
dei lavoratori, che da sempre ha informato l'applicazione delle norme
dello statuto stesso.
"Ne risulta che, da un lato, è fortemente dubbio che la questione
di costituzionalità possa essere riferita all'art. 8 della legge
604/1966" (anzi, nella memoria depositata in vista dell'udienza di
discussione si precisa che il riferimento va fatto ad una norma non
sottoponibile al sindacato della Corte, quale è il contratto
collettivo), "mentre, dall'altro lato, l'individuazione convenzionale
(secondo le norme del contratto collettivo applicabile) di un regime
di tutela "reale" del posto di lavoro, sia pure limitato alla sola
fattispecie del licenziamento irrituale, non è di per sé lesiva del
principio di uguaglianza o del favor per l'impresa minore", come la
stessa Corte costituzionale ha affermato, da ultimo, nella sentenza
n. 398 del 1994. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Parma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 44, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali), come modificato dall'art. 2 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui non prevede e non
consente che al licenziamento disciplinare intimato in violazione
dell'art. 7 del c.d. statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.
300) da parte di un piccolo imprenditore, soggetto convenzionalmente
al regime dell'art. 18 dello statuto medesimo, siano comunque e
inderogabilmente applicate le norme relative alla tutela obbligatoria
di cui al citato art. 8, specifiche per tale tipo di imprenditore.
2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
dedotta sia dalla parte costituita che dall'Avvocatura dello Stato,
secondo la quale la questione avrebbe dovuto essere proposta nei
confronti non della norma denunciata, ma dell'art. 12 della legge n.
604 del 1966 e dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, che fanno salve le disposizioni dei contratti
collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
In realtà, tali ultime norme si limitano a ribadire un principio
generale che, nel quadro dell'autonomia negoziale, informa il diritto
del lavoro, in forza del quale i contratti di lavoro possono derogare
in melius alle norme di legge non imperative, come si verifica anche
nella presente fattispecie. Nella quale, tuttavia, la normativa che
il pretore è chiamato direttamente ad applicare è in effetti quella
che stabilisce le sanzioni in caso di licenziamento illegittimo e che
è dettata dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18
della legge n. 300 del 1970. È vero che viene impugnata soltanto la
prima di tali disposizioni, ma ciò si giustifica in quanto essa
rappresenta la disciplina che sarebbe applicabile alla fattispecie
concreta in mancanza di una diversa pattuizione del contratto
collettivo; ed è appunto la derogabilità dell'art. 8 ad essere
censurata.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Non si può, infatti, affermare che il legislatore, nella
disciplina delle conseguenze sanzionatorie derivanti dai
licenziamenti illegittimi, abbia equiparato il trattamento di
situazioni ontologicamente differenti, come sostenuto dal giudice
rimettente nel denunziare la violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Prescindendo dalla ulteriore parificazione, quanto alle suddette
conseguenze sanzionatorie, della violazione delle norme relative alla
mera procedura di licenziamento e di quelle che prevedono i motivi
giustificativi dello stesso - parificazione che il giudice a quo non
censura -, il legislatore ha effettivamente previsto sanzioni
differenti a seconda che ci si trovi nelle piccole ovvero nelle medie
e grandi imprese. Ma nel caso di specie è stata la contrattazione
collettiva integrativa ad estendere anche alle imprese minori la
disciplina dettata per quelle maggiori dall'art. 18 dello statuto dei
lavoratori.
Orbene, l'autonomia collettiva, se non è priva di limiti legali -
potendo sempre il legislatore stabilire criteri direttivi o vincoli
di compatibilità con obiettivi generali -, non può tuttavia essere
annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad
esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o,
appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento
illegittimo; compressione ed annullamento che possono verificarsi
solo quando detta autonomia introduca un trattamento deteriore
rispetto a quanto previsto dalla legge, ovvero, nell'ipotesi opposta,
esclusivamente a salvaguardia di superiori interessi generali (cfr.
le sentenze n. 34 del 1985 e n. 124 del 1991), interessi che non sono
ravvisabili nella presente fattispecie.
A fondamento della questione non è neppure invocabile l'art. 44
della Costituzione, riguardo al quale questa Corte ha già avuto modo
di precisare che, anche se è ravvisabile in esso un principio
generale di favore per le piccole imprese (giustificato soprattutto
da fini occupazionali), ciò non significa che per i loro dipendenti
debba sempre escludersi la c.d. tutela reale del posto di lavoro: al
contrario, questa deve ritenersi operante nel caso di un
licenziamento privo della essenziale forma scritta (cfr. la sentenza
n. 398 del 1994) e, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il datore
di lavoro si sia liberamente impegnato, nella contrattazione
collettiva, a garantire detta maggior tutela.
Infine, occorre ricordare che l'art. 18 dello statuto dei
lavoratori, prevedendo tale forma di tutela, non è norma speciale
né eccezionale, ma è dotato di forza espansiva, che lo rende
applicabile anche a casi diversi, purché assimilabili per identità
di ratio (cfr. l'ordinanza n. 338 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), come modificato dall'art. 2 della legge
11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44,
primo comma, della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte