Sentenza n. 144/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26
settembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra il fallimento Aeromeccanica I.M.I. e
la società Torret, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 8 luglio 1970, il presidente del tribunale di Milano
assegnava alla 2 sezione la causa tra il fallimento Aeromeccanica
I.M.I. e la S.r.l. Torret, demandando al presidente della sezione
stessa i provvedimenti di cui all'art. 168 bis del codice di procedura
civile.
Il presidente della 2 sezione, con decreto 13 luglio 1970,
designava il giudice istruttore di detta causa.
Il giudice istruttore, così designato, con ordinanza 26 settembre
1970, pervenuta a questa Corte il 26 luglio 1971, sollevava questione
di legittimità costituzionale del citato art. 168 bis c.p.c., in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Secondo tale ordinanza il complesso sistematico della normativa,
che consente ai capi degli uffici giudiziari di formare i collegi
giudicanti, sarebbe in contrasto col precetto costituzionale che
garantisce ad ogni cittadino un giudice naturale precostituito per
legge e, più in generale, con il principio di eguaglianza.
Con tale sistema, invero, non sarebbe evitato il rischio che la
designazione di un certo giudice, per la decisione di una lite, possa
essere determinata non da precise e prefissate regole di natura
giuridica, ma da altri ed opinabili criteri di ordine politico,
economico, religioso o morale.
Pertanto, sempre secondo l'ordinanza di rinvio, si avrebbe
l'effetto di designare, nella maggior parte dei casi, non un giudice,
bensì un complesso ed articolato ufficio giudiziario, nell'ambito del
quale, il sistema di ulteriore designazione del giudice competente
(unico o collegiale) non risulta disciplinato da regole giuridiche, ma
affidato alla mera discrezionalità dei dirigenti degli uffici
medesimi.
A quanto precede non porrebbero rimedio, né le disposizioni che
disciplinano la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni e la
destinazione dei magistrati alle singole sezioni, né l'istituto della
ricusazione del giudice.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, così promosso, viene
ora alla cognizione della Corte.
Non vi è stata Costituzione di parti. Considerato in diritto :
1. - Come si è esposto in narrativa, con l'ordinanza di rinvio
viene denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 25,
comma primo, della Costituzione, l'art. 168 bis del codice di procedura
civile che attribuisce al presidente del tribunale la funzione di
distribuire il lavoro, di designare per le cause civili, man mano che
pervengono, il giudice istruttore, o, nel caso di tribunali divisi in
più sezioni, di assegnarle ad una di esse, in quanto la potestà di
designare e di assegnare le cause potrebbe essere esercitata in modo
arbitrario violando sia il principio della precostituzione del giudice
sia quello di eguaglianza.
2. - Le questioni che formano oggetto del presente giudizio,
sostanzialmente, sono state già decise da questa Corte - sia pure in
riferimento alle preture alle quali, oltre al titolare, siano addetti
altri magistrati o che siano composte di più sezioni - con la sentenza
di pari data, n. 143, con la quale sono state dichiarate infondate.
Poiché i principi in base ai quali si è pervenuti a tale
decisione ben si applicano ed a maggior ragione, ai giudici collegiali
e non sono stati addotti nuovi elementi validi a dimostrarne la
erroneità, deve confermarsi la pronunzia di infondatezza delle
proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 168 bis del codice di
procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte