Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo

e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), in relazione all'art. 20 della legge 5

giugno 1951, n. 376, promosso con ordinanza emessa il 12 agosto 1975

dal giudice del lavoro del tribunale di La Spezia nel procedimento

civile vertente tra Coliola Mario, Burgio Salvatore ed altri e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 532 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione di Burgio Salvatore, Barontini

Arturo e Gervasi Romeo, nonché l'atto d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Domenico Bevilacqua, per Burgio Salvatore ed altri, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza di questa Corte n. 117 del 2 maggio 1974, depositata

il successivo giorno 8, è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art, 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11

gennaio 1956, n. 20, nella parte in cui, nei confronti dei salariati

statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della

legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio,

si disponeva il subingresso dello Stato nei diritti di essi salariati e

delle loro vedove e orfani alla pensione relativa all'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per il periodo

valutato anche per la pensione statale, con iscrizione alla predetta

assicurazione.

Restituiti gli atti della causa di merito al tribunale di La

Spezia, il giudice istruttore disponeva che si procedesse in base al

nuovo rito del lavoro e, con ordinanza 12 agosto 1975, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, commi secondo e

terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974,

supplemento ordinario, in relazione all'art. 20 della legge 5 giugno

1951, n. 376, assumendo che le suddette più recenti norme, in quanto

ripetono il contenuto di quelle dichiarate costituzionalmente

illegittime, manterrebbero l'ingiustificata disparità di trattamento

tra i salariati dello Stato immessi nei ruoli con la legge n. 90 del

1961 e quelli immessi anteriormente.

Dinanzi a questa Corte si sono costituiti Salvatore Burgio ed altri

attori nel giudizio a quo domandando che anche le nuove disposizioni

siano dichiarate illegittime.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha

chiesto che la questione sia dichiarata non fondata. Richiamati i

precedenti legislativi sul trattamento di quiescenza dei salariati

statali, l'Avvocatura fa presente che la indicata sentenza di questa

Corte trovava la sua ratio nel rilievo che le norme con essa dichiarate

costituzionalmente illegittime vietavano per alcuni casi, fra pensione

statale e pensione INPS, il cumulo che, per altri casi, relativi alla

stessa situazione di fatto e di diritto, era, invece, ammesso da

disposizioni allora in vigore.

Quelle ora denunziate, per contro, farebbero parte di una nuova

organica disciplina che non consentirebbe in alcun caso il cumulo di

due trattamenti pensionistici riferiti allo stesso periodo lavorativo. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta alla Corte è la seguente: se le

disposizioni di cui all'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nel

riprodurre il contenuto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R.

11 gennaio 1956, n. 20, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 117 del 1974, violino esse pure l'art. 3 della

Costituzione, per disparità di trattamento rispetto alla disciplina

(art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376) riguardante i salariati

dello Stato ammessi al cumulo della pensione statale e della pensione

INPS.

2. - La questione non è fondata.

La precedente sentenza n. 117 del 1974 era pervenuta alla pronunzia

di illegittimità delle norme già contenute nell'art. 10, secondo e

terzo comma, della legge n. 20 del 1956 sotto il profilo della

disparità di trattamento nel regime pensionistico di cumulo per uno

stesso periodo lavorativo non esteso a talune categorie di salariati

dello Stato.

Orbene, nel riordinamento organico della materia, effettuato col

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (pubblicato il 9 maggio 1974 nel

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale), è stata ora dettata

una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo per le varie

categorie di dipendenti statali (art. 6) e, in ispecie, per gli operai

(art. 129): con ciò stesso è venuta meno la differenza rilevata con

la ridetta sentenza di questa Corte.

Né, tenuto conto del contesto normativo in cui si inquadra la

nuova disposizione, può avere incidenza il dato puramente formale che

siano state ripetute, con espressioni sostanzialmente identiche, le

disposizioni già dichiarate illegittime.

Nondimeno, poiché l'art. 252 fissa l'entrata in vigore del testo

unico al primo giorno del mese successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire al 1 giugno 1974

(con l'abrogazione delle disposizioni ivi non richiamate: art. 254),

sino a tale data la più volte citata sentenza n. 117 conserva la sua

operatività, ovviamente per i provvedimenti cui è applicabile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 129, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione

all'art. 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte