Sentenza n. 144/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1982 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legge 28
maggio 1981, n. 248 (Misure per contenere il disavanzo di gestione
delle Unità sanitarie locali) promossi con ricorsi delle Regioni
Piemonte, Marche, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e
Friuli - Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Bolzano e delle
Regioni Sardegna e Lazio, notificati il 26, il 27 e il 29 giugno 1981,
depositati nella cancelleria della Corte costituzionale l'1, il 2, il
3, il 4 e il 7 luglio 1981, rispettivamente iscritti ai numeri 27. 29,
32, 33, 36, 38, 40,42, 43, 46 e 47 del registro ricorsi 1981 e dei
quali è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 193 del 15 luglio 1981 e n. 200 del 29 luglio 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Alberto Predieri per le Regioni Piemonte,
Toscana e Marche, Gaetano Romanelli (in sostituzione dell'avv. Enrico
Romanelli) per la Regione Liguria, Gaspare Pacia per la Regione Friuli
- Venezia Giulia, Fabio Lorenzoni (in sostituzione dell'avv. Giuseppe
Guarino) per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Regione
Sardegna;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Le Regioni Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia
autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge
28 maggio 1981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione
delle Unità Sanitarie locali"). Con il prevedere che il disavanzo
delle Unità Sanitarie locali sia ripianato attraverso la riduzione
delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato
vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e
119 Cost. Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi
di illegittimità del decreto censurato. Per resistere ai predetti
ricorsi, si è costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il
Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. In una memoria prodotta in prossimità
dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non
è stato convertito in legge ed è Venuta Così a cessare la materia
del contendere. Analoga conclusione è stata formulata dal patrocinio
delle Regioni ricorrenti. Considerato in diritto :
Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per
oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di
esaminarli e deciderli congiuntamente. Il decreto legge impugnato dalle
ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla
pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost.,
perduto efficacia fin dall'inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti
i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti
inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
- VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte