Sentenza n. 144/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1983 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, comma
sesto, cod. civ. (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali
tra i coniugi) promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1976 dal
Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Zoppellaro
Giustina e Spinello Quintino, iscritta al n. 711 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del
12 gennaio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
minisri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 30 marzo 1976 Zoppellaro Giustina, consensualmente
separata da Spinello Quintino ed affidataria delle figlie minori
Adriana e Valentina, premesso che il coniuge era inadempiente
all'obbligo di corrisponderle il contributo al mantenimento delle
figlie, chiedeva al Tribunale di Torino che venisse ordinato al datore
di lavoro dello Spinello di versarle direttamente quanto dovuto
detraendone l'importo dalle competenze del predetto. E ciò in
applicazione dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., secondo il quale il
giudice, in caso di inadempienza, può disporre il sequestro di parte
dei beni del coniuge obbligato al mantenimento e ordinare ai terzi
tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro
all'obbligato che una parte di esse venga versata direttamente agli
aventi diritto.
Il Tribunale riteneva inapplicabile al caso di specie la invocata
disposizione, in quanto dettata esclusivamente per la separazione
giudiziale, e considerava che il diverso trattamento così riservato
dalla legge alla separazione consensuale potrebbe contrastare con il
principio di eguaglianza in quanto, senza ragionevole motivo, gli
interessi dei figli minori troverebbero, con l'esclusione di tale mezzo
di esecuzione, una minore tutela nella separazione consensuale rispetto
a quella giudiziale. Ciò posto, con ordinanza del 31 maggio 1976, il
Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
citato art. 156, sesto comma, codice civile, in riferimento all'art. 3
Costituzione.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata sulla G.U. n. 10 del 12 gennaio 1977.
Si è costituito ritualmente il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura ricorda anzitutto che a norma dei precedenti commi
dell'art 156 c.c., il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il
diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, ed aggiunge che, certamente, dei particolari poteri del
giudice in discussione possono beneficiare anche i figli. Per quanto
riguarda il diritto del coniuge a fare ricorso a tali poteri, precisa
l'Avvocatura, è ragionevole che esso spetti al solo coniuge cui in
sede di separazione giudiziale è stata riconosciuta non addebitabile
la separazione medesima, essendo opportuno che i poteri stessi non
vadano a vantaggio del coniuge, magari colpevole, cui però, come può
in pratica accadere, l'altro coniuge, in sede di separazione
consensuale, benevolmente riconosca il diritto al mantenimento.
Ciò premesso l'Avvocatura osserva tuttavia che, nel caso di
specie, trattandosi di diritto del coniuge al contributo per il
mantenimento dei figli minori, dovrebbe farsi ricorso ad una
interpretazione dell'art. 156, sesto comma, che ne estenda
l'applicabilità anche alla ipotesi della separazione consensuale, dato
che la situazione dei figli, in entrambi i casi di separazione,
parteciperebbe delle stesse esigenze.
Ritenendosi applicabile la norma ordinaria anche nel caso oggetto
del giudizio principale, sulla base della eguaglianza delle due
fattispecie di mantenimento dei figli a seguito di separazione di
coniugi, sia essa giudiziale o consensuale, la lamentata
discriminazione non sussisterebbe e la questione sarebbbe da dichiarare
non fondata. Considerato in diritto :
1. - In base all'ordinanza di rimessione, la Corte è chiamata a
stabilire se contrasti o meno con il principio di eguaglianza l'art.
156, comma sesto c.c., come modificato dalla legge 19 maggio 1975 n.
151, nella parte in cui non estende la disposizione ivi contenuta a
favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
Il giudice a quo, sul presupposto che il particolare mezzo di
tutela previsto dalla norma innanzi indicata - applicabile anche
all'assegno di mantenimento dovuto per i figli - sia espressamente
stabilito per la separazione giudiziale dei coniugi e non sia perciò
applicabile a quella consensuale, dubita della legittimità
costituzionale della norma stessa, per la disparità di trattamento
operata, in identità di situazioni, tra i figli di coniugi separati
giudizialmente e quelli di coniugi separati con atto negoziale
omologato, non apparendo "per quale motivo gli interessi dei figli
debbano avere una tutela minore quando i genitori, per loro autonoma
decisione, ritennero di separarsi consensualmente".
2. - La questione è fondata. L'art. 156, sesto comma c.c. -
analogamente a quanto dispongono gli artt. 8 della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e 148, comma secondo c.c. per le ipotesi rispettivamente
previste - stabilisce un particolare mezzo di tutela per assicurare al
coniuge separato ed ai figli minori il pagamento di quanto dovuto
dall'altro coniuge per il loro mantenimento, consentendo al giudice di
disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato e di ordinare a
terzi, tenuti a corrispondere al predetto, anche periodicamente, somme
di danaro, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Tale previsione riguarda unicamente gli effetti della separazione
giudiziale e, come ha ritenuto anche la Corte di Cassazione in
relazione alla norma analoga contenuta nel secondo comma dell'art. 148
c.c., trattasi di procedimento singolare rispetto ai normali istituti
processuali e, come tale, inapplicabile a casi diversi da quelli per i
quali è stato previsto. Ciò comporta la impossibilità di pervenire
per via interpretativa alla estensione del mezzo di tutela alla
separazione consensuale.
3. - Poste tali premesse, occorre verificare se sussista la dedotta
disparità di trattamento. Va, innanzi tutto, precisato che l'ordinanza
di rimessione, come è stato innanzi già chiarito, limita il dubbio di
costituzionalità al diverso trattamento riservato ai figli nelle
ipotesi di separazione giudiziale e consensuale, sicché è fuori della
materia del contendere la situazione del coniuge, pur se creditore di
un assegno di mantenimento. Del resto solo nei limiti anzidetti la
questione appariva rilevante per la decisione nel giudizio principale,
avente ad oggetto soltanto il pagamento dell'assegno di mantenimento
dovuto per i figli dal coniuge obbligato.
Così precisati i termini e l'oggetto di questo giudizio, non
sembra dubbia la disparità di trattamento riservata ai figli, ai quali
sia dovuto un assegno di mantenimento, nelle due ipotesi di separazione
dei coniugi: quelli i cui genitori si siano giudizialmente separati
possono avvalersi del particolare mezzo di tutela previsto dall'art.
156, comma sesto c.c., mentre i figli dei coniugi che hanno preferito
la separazione consensuale non possono invocarlo.
Ma la funzione di garanzia insita nel disposto del citato art. 156,
sesto comma c.c., non può ragionevolmente essere limitata agli effetti
della separazione giudiziale e non estesa anche al caso di separazione
consensuale giacché essa risponde all'esigenza di tutelare l'interesse
dei figli per quanto concerne la concreta operatività del loro diritto
al mantenimento in caso di separazione dei genitori; tale esigenza
resta valida indipendentemente dalla specie della separazione che,
giudiziale o consensuale, produce in materia riflessi sostanzialmente
analoghi nei confronti dei figli. La natura contenziosa o negoziale
della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei
confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al
quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di
separazione dei genitori.
L'omogeneità evidente di dette situazioni postula un eguale
trattamento, in assenza di qualsiasi valida ragione che giustifichi una
diversità di disciplina; e la minore tutela accordata ai figli di
genitori separati consensualmente concreta una palese discriminazione
in loro danno, che si rende evidente anche in relazione al trattamento
riservato dall'art. 148 c.c. ai figli in costanza di convivenza
matrimoniale, prevedendo appunto tale norma pure in quell'ipotesi
misure analoghe a quella in discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma
del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni
ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi
consensualmente separati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzlonale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte