Sentenza n. 144/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 96legge 658/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, primo
comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza
marinara) e 96, primo comma, legge 27 luglio 1967, n. 658
(riordinamento della previdenza marinara) promosso con ordinanza emessa
il 10 maggio 1977 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di S.
Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra De Paolis Luigi
e l'I.N.P.S. iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1978.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
uditi l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 10 maggio 1977 (pervenuta a questa Corte il 17
dicembre successivo) il Giudice Istruttore presso il Tribunale civile
di S. Maria Capua Vetere, nel procedimento in materia di lavoro
pendente fra De Paolis Luigi e l'I.N.P.S., sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 85, primo comma, d.P.R. 26
dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara) e 96, primo
comma, l. 27 luglio 1967, n. 658 (riordinamento della previdenza
marinara) con riferimento all'art. 3 Cost..
Riferiva il giudice nell'ordinanza che il De Paolis nel luglio 1965
aveva chiesto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, gestita
e rappresentata dall'I.N.P.S., di ottenere pensione privilegiata per
inabilità permanente alla navigazione. Senonché, mentre gli era stata
concessa pensione ordinaria di invalidità a far epoca dal 1 gennaio
1965, egli aveva invano esperito tutti i rimedi amministrativi per
conseguire il maggiore riconoscimento richiesto; infatti, il 6 maggio
1966 gli era stata comunicata la reiezione anche del ricorso proposto
al Comitato Amministratore della Cassa.
A seguito di ciò il De Paolis notificava all'I.N.P.S. due
successive citazioni in data 3 marzo 1971 e 29 aprile 1972 invitandolo
a comparire davanti al Tribunale di Napoli, giudice incompetente. Tali
due citazioni vennero, perciò, abbandonate e la citazione venne
rinnovata il 21 maggio 1973 davanti al Tribunale de quo. Ma nel
giudizio l'I.N.P.S. eccepiva in via preliminare la decadenza
dall'azione per decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art.
96 della l. n. 658/67 sopra citata.
Osserva il giudice nell'ordinanza che l'eccezione appare fondata
dato che, trattandosi di "decadenza" e non di "prescrizione", non si
può parlare di "interruzione dei termini" a causa delle due ricordate
citazioni davanti a giudice incompetente. Citazioni che non sono state
"riassunte" nei dovuti modi innanzi al giudice competente, ma bensì
abbandonate.
Rileva, infatti, il giudice che l'azione attualmente in corso è
stata manifestamente instaurata ex novo, e non come riassuntiva della
prima citazione: che è poi l'unica proposta nel quinquennio stabilito
dalla legge, e perciò la sola che avrebbe potuto evitare la decadenza.
Nega, poi, il giudice, per altro aspetto, che alla specie sia
applicabile la nuova disciplina in materia pensionistica e di
assicurazione generale obbligatoria, introdotta dalla l. 30 aprile
1969, n. 153, che all'art. 58 estende il termine decennale per la
proposizione dell'azione giudiziaria a tutte "le decisioni adottate
dall'I.N.P.S. in materia di pensioni, anche anteriormente all'entrata
in vigore della legge, purché posteriori al 30 giugno 1959": e ciò
perché la decisione impugnata dal De Paolis non è dell'I.N.P.S. ma di
una Cassa di settore speciale, che l'I.N.P.S. si limita a
rappresentare, e perché poi comunque quella legge si riferisce
esclusivamente alle decisioni in materia di trattamento pensionistico
per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia,
gestita in proprio dall'I.N.P.S..
Ad avviso del giudice remittente, pertanto, l'eccezione di
decadenza è fondata.
Dubita, però, a questo punto, l'ordinanza che l'applicazione della
normativa denunziata venga a creare un'ingiustificata disparità di
trattamento fra cittadini soggetti all'assicurazione obbligatoria
invalidità e vecchiaia di pertinenza I.N.P.S., e cittadini soggetti
alla stessa assicurazione di pertinenza della Cassa nazionale per la
previdenza marinara: e ciò non soltanto per l'eccessivo divario fra i
termini previsti per proporre l'azione giudiziaria, di dieci anni per
l'I.N.P.S. e di cinque per la Cassa, ma anche per la diversa natura che
- secondo il remittente - i rispettivi termini rivestirebbero. Infatti,
quello riguardante l'I.N.P.S. sarebbe termine di prescrizione, e
perciò aperto a tutte le cause di sospensione o di interruzione
previste dalla legge, mentre quello concernente la Cassa è vero e
proprio termine di decadenza, sul quale quelle cause non sono
operative.
Né - secondo l'ordinanza - una siffatta disparità di trattamento
troverebbe alcuna giustificazione in diversità di condizioni oggettive
o soggettive fra le due situazioni.
Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente pro
tempore dell'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni
Belloni e Paolo Boer. Interveniva altresì il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Precisa l'I.N.P.S., nelle sue deduzioni, che l'unica norma in
discussione resta l'art. 96, primo comma, l. n. 658/1967, dato che
l'art. 100 di questa legge ha espressamente abrogato l'art. 85 del
Testo Unico: ed asserisce che la sola differenza fra la normativa
I.N.P.S. e quella della Cassa è effettivamente rappresentata dalla
diversità temporale del termine utile per proporre l'azione
giudiziaria dopo l'esperimento della via amministrativa. Esclude,
invece, l'I.N.P.S. che diversa possa essere anche la natura dei due
termini, trattandosi al contrario per entrambi di termine di decadenza.
Ciò posto, osserva l'I.N.P.S. che rientra nella discrezionalità
del legislatore ordinario determinare, Fondo per Fondo, quale sia il
termine più congruo entro cui può essere proposta la domanda
giudiziale, a seconda del tipo di gestione, della natura della
prestazione e persino della omogeneità della categoria dei
destinatari. Si tratta, perciò, di situazioni diverse, cui il
legislatore assegna la disciplina più opportuna. D'altra parte, un
termine di ben cinque anni è ampiamente sufficiente a consentire la
più adeguata tutela innanzi all'Autorità giudiziaria.
Anche l'Avvocatura Generale dello Stato è dell'opinione che
l'ambito del giudizio di legittimità debba restare limitato alla sola
disposizione di cui all'art. 96 della l. n. 658/1967, per le stesse
ragioni enunciate dall'I.N.P.S.: avanzando altresì più di una
riserva in ordine alle premesse concettuali della sollevata questione,
e persino - sul piano stesso della rilevanza - in ordine ad una
possibile applicabilità, anche alle pensioni della previdenza
marinara, dell'art. 58 della l. n. 153/1969, e cioè del termine
decennale per proporre l'azione giudiziaria.
Comunque sia, esclude l'Avvocatura che la sollevata questione abbia
fondamento, anche perché l'ordinanza non è stata in grado di indicare
un tertium comparationis, limitandosi a privilegiare la disciplina
dell'art. 58 citato, arbitrariamente assunta a parametro.
D'altra parte, la diversità di disciplina non è fondata su alcuno
dei criteri di discriminazione di cui al primo comma dell'art. 3 Cost.,
né la tutela giurisdizionale risulta assicurata nel settore contestato
in modo insufficiente o incongruo. Al contrario, essa trova piena
giustificazione nella ratio che presiede all'organizzazione di forme
previdenziali diversificate.
La Previdenza marinara è storicamente una forma previdenziale
addirittura privilegiata rispetto al regime dell'assicurazione generale
obbligatoria, in quanto attribuisce agli interessati un trattamento
integrativo e, perciò, più favorevole.
E, del resto, proprio la diversa disciplina temporale del termine
fissato per esperire l'azione giudiziaria è correlato alla particolare
categoria dei soggetti interessati, formata da un più ristretto numero
di persone. Più intensa perciò è l'esigenza di assicurare
l'equilibrio della gestione, accelerando la definizione delle
situazioni che possono comprometterlo.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte riconosca
l'irrilevanza o comunque l'infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto :
1. - Va innanzitutto precisato che effettivamente l'art. 100 della
l. 27 luglio 1967, n. 658 (riordinamento della previdenza marinara) ha
espressamente abrogato, assieme a molte altre norme, anche l'art. 85
del T.U. approvato con d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109. L'impugnazione
del detto art. 85 si riferisce a norma che non era più in vigore né
applicabile al caso di specie e, come tale, va dichiarata
inammissibile.
2. - Non ritiene, poi, la Corte di dover prendere posizione sulla
natura dei termini posti dalla norma impugnata all'esercizio
dell'azione diretta a far valere le pretese dei marittimi nei confronti
della Cassa di settore, rappresentata dall'I.N.P.S.. Si tratta,
infatti, di interpretazione che compete al giudice di merito, il quale
ha posto a base della sollevata questione l'opinione secondo cui,
trattandosi di decadenza, non è opponibile - giusta il diritto vivente
- l'interruzione rappresentata dalla citazione 3 marzo 1971 davanti al
giudice territorialmente incompetente: la sola notificata entro il
termine quinquennale fissato dalla legge.
Per la stessa ragione, sarà poi sempre il giudice di merito a
valutare se, rispetto alla questione in esame, integri jus superveniens
la l. 26 luglio 1984, n. 413, promulgata nelle more, che ha soppresso
la Cassa nazionale della previdenza marinara, facendo subentrare
l'I.N.P.S. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano
capo alla Cassa: e ciò a seconda che, nel contesto della teoria
dell'azione e avuto riguardo al modo come il diritto positivo considera
l'azione in esame, s'intenda dare prevalenza al suo concetto
processuale oppure a quello sostanziale di diritto soggettivo.
3. - L'esame va, dunque, limitato al confronto del denunziato art.
96, primo comma, l. 27 luglio 1967, n. 685 con l'invocato parametro di
cui all'art. 3 Cost..
In proposito, va subito rilevato che l'ordinanza assume
sostanzialmente a tertium comparationis la disciplina contenuta
nell'art. 58 della l. 30 aprile 1969, n. 153, che fissa in un decennio
il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria contro "le
decisioni adottate dall'I.N.P.S. in materia di pensioni", estendendolo
"anche alle decisioni adottate anteriormente all'entrata in vigore
della legge, purché posteriori al 30 giugno 1959": e la assume a
comparazione in quanto si esclude nell'ordinanza che essa disciplina
sia applicabile alle decisioni concernenti la Cassa di previdenza
marinara. Secondo il rimettente, infatti, il citato art. 58 riguarda
esclusivamente le decisioni dell'I.N.P.S. in proprio, e non quale
rappresentante di Casse di settore, e per di più concerne soltanto il
trattamento pensionistico dipendente dall'assicurazione generale
obbligatoria invalidità e vecchiaia.
Ma la comparazione proposta non è valida perché si tratta di
situazioni diverse, cui il legislatore, nell'esercizio del suo potere
discrezionale, ha ritenuto di attribuire discipline differenziate: e
non senza ragione. La Cassa di previdenza marinara aveva, infatti,
natura del tutto particolare, in quanto attribuiva agli iscritti della
categoria un trattamento integrativo che, rispetto al regime
previdenziale generale obbligatorio, era sicuramente privilegiato.
Inoltre - come bene ha rilevato l'Avvocatura - essendo molto più
ristretto il numero degli interessati, l'equilibrio della gestione
risentiva effetti favorevoli da una celere definizione delle situazioni
incerte: e per di più, data la natura dell'attività assicurativamente
protetta, il trascorrere del tempo poteva rendere molto più difficile
l'accertamento dei fatti e delle situazioni su cui si fondavano le
pretese.
D'altra parte, il termine previsto dalla legge non è nemmeno di
per sé lambito da sospetto d'irrazionalità o d'incongruenza, dato che
nello spazio di ben cinque anni chiunque può adeguatamente provvedere
a dare almeno principio all'iter della tutela innanzi all'Autorità
giudiziaria.
Conseguentemente, sotto il profilo dell'art. 96, primo comma, legge
citata, la questione è infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi
previdenza marinara) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con
ordinanza 10 maggio 1977, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di
S. Maria Capua Vetere.
Dichiara non fondata l'identica questione, sollevata dallo stesso
Giudice con la medesima ordinanza, nei confronti dell'art. 96, primo
comma, l. 27 luglio 1967, n. 658 (riordinamento della previdenza
marinara) in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte