Sentenza n. 144/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 217/1990
- art. 4legge 217/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge 30 luglio 1990, n. 217 ("Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia sull'istanza
proposta da Fricano Onofrio iscritta al n. 541 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,
prima serie speciale dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 28 giugno
1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bolzano sull'istanza proposta da Sturmann Rosa iscritta al n. 619 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 22 giugno 1991, resa nel procedimento
penale pendente nei confronti di Fricano Onofrio, il g.i.p. presso il
Tribunale di Reggio Emilia - al quale l'imputato, nel presentare
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha attestato
la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per fruire del
beneficio dichiarando di essere disoccupato e privo di reddito
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 1990
- ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217 nella parte in cui tale
norma non distingue fra mancanza di reddito derivante da
disoccupazione involontaria e mancanza di reddito derivante da
volontario rifiuto di svolgere attività lavorativa. Secondo il
giudice rimettente vi sarebbe contrasto sia con gli artt. 3 e 24
Cost., che con gli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost. Ed
infatti, sotto il primo profilo, l'art. 3 cit., ponendo un uguale
trattamento per situazioni profondamente diverse, finisce con
sottrarre risorse alla tutela di chi sia non abbiente senza propria
responsabilità; sotto il secondo profilo la norma censurata si
risolve col premiare chi volontariamente si sottrae al dovere di
svolgere un'attività socialmente utile.
La norma censurata - ritiene il giudice a quo - può essere
emendata soltanto prescrivendo il carattere non volontario della
disoccupazione, che potrebbe essere agevolmente provato documentando
(anche a mezzo dell'autocertificazione) l'iscrizione nelle liste di
collocamento.
2. - Con ordinanza del 28 giugno 1991 il g.i.p. presso il
Tribunale di Bolzano - chiamato a decidere sull'istanza presentata da
Sturmann Rosa, imputata del reato di detenzione di sostanza
stupefacente in misura superiore alla dose media giornaliera, e
diretta all'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale
a suo carico - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dello stesso art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217,
oltre che del successivo art. 4, per contrasto con gli artt. 1 e 3
Cost.
Osserva il giudice rimettente che tale legge sul patrocinio a
spese dello Stato è strutturata in modo da non garantire il rispetto
del principio della parità di trattamento in quanto per gli errati
criteri di valutazione della capacità patrimoniale dell'imputato
viene a creare ingiusti privilegi.
Ad avviso del giudice a quo risulta in particolare irragionevole e
discriminante il criterio di attribuire in ogni caso il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato a chi dichiari non più di dieci
milioni di reddito annuo, anche se si tratti di un evasore fiscale
ovvero di un percettore di redditi illeciti; altresì irragionevole
sarebbe la mancata rilevanza dell'effettiva situazione patrimoniale
dell'imputato. Il giudice rimettente - nell'auspicare quindi che si
possano effettuare accertamenti sul reale tenore di vita di chi
richiede il patrocinio a spese dello Stato - ritiene che altrimenti
vi sarebbe un ingiusto privilegio per chi non dichiara fedelmente i
suoi redditi ovvero ha redditi illeciti con conseguente violazione
anche del principio costituzionale generale secondo cui la Repubblica
è fondata sul lavoro e quindi è tenuta a non privilegiare in alcun
modo attività che non siano legittimamente esercitate.
Infine al giudice a quo appare un ingiusto privilegio che
l'imputato possa essere difeso a spese dello Stato solo perché
temporaneamente non sia in grado di far fronte alle spese della sua
difesa, senza prevedere alcuna possibilità di recupero da parte
dello Stato di quanto anticipato nel caso in cui le sue condizioni
economiche dovessero migliorare.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che entrambe le
questioni siano dichiarate non fondate. Rileva in particolare
l'Avvocatura, in relazione all'ordinanza del g.i.p. presso il
tribunale di Reggio Emilia, che l'art. 24, terzo comma, Cost. parla
genericamente di "non abbienti" senza distinguere ulteriormente.
Con riferimento poi all'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale
di Bolzano, l'Avvocatura sostiene essere manifestamente infondata la
prima questione sollevata dal giudice a quo perché muove da erronee
premesse. È infatti previsto (dall'art. 6 legge n. 217/90) che il
decreto del giudice, unitamente all'istanza dell'interessato e
all'allegata documentazione (tra cui l'autocertificazione attestante
la sussistenza delle condizioni reddituali ed una dichiarazione
contenente l'elenco dei beni immobili e mobili registrati oggetto di
diritto reale dell'indagato o imputato), sia trasmesso all'intendente
di finanza il quale verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito
attestato dall'interessato, anche disponendo il controllo della
posizione fiscale di quest'ultimo a mezzo della Guardia di finanza, e
all'esito può richiedere al giudice la revoca o la modifica del
decreto di ammissione al patrocinio gratuito. Sussiste quindi un
controllo (ancorché a posteriori) dell'ammontare dei redditi
dell'imputato o indagato, nell'ambito del quale si tiene conto anche
dei beni immobili e mobili registrati di quest'ultimo.
La seconda questione sollevata dal giudice a quo è - ad avviso
dell'Avvocatura - inammissibile per difetto di rilevanza potendo la
questione di ammissione, o meno, al beneficio essere definita
indipendentemente dagli effetti dell'ipotetico (successivo)
superamento della situazione di non abbienza del beneficiario e della
mancata previsione del recupero delle somme corrisposte dallo Stato.
Nel merito comunque - aggiunge l'Avvocatura - la questione sarebbe
non fondata atteso che trattasi di scelta discrezionale del
legislatore. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella
parte in cui - prevedendo l'ammissione nei procedimenti penali al
patrocinio a spese dello Stato in favore, tra l'altro, dell'imputato
che sia privo di redditi in quanto disoccupato - non condiziona il
beneficio alla non volontarietà dello stato di disoccupazione, per
sospetto contrasto sia con gli artt. 3 e 24 Cost. (per disparità di
trattamento tra imputati disoccupati volontari ed imputati
disoccupati involontari con conseguente sottrazione di risorse a
questi ultimi destinate), sia con gli artt. 1, primo comma, e 4,
secondo comma, Cost. (perché ingiustificatamente premia chi non si
attiva per svolgere un'attività socialmente utile e per provvedere,
con mezzi leciti, al proprio sostentamento).
La stessa norma censurata ed il successivo art. 4 della citata
legge n. 217 del 1990 sono poi stati investiti da una seconda
questione incidentale di legittimità costituzionale nella parte in
cui non prevedono: a) che nel valutare il diritto ad ottenere il
patrocinio a spese dello Stato si tenga conto del tenore di vita,
delle effettive capacità economiche, anche provenienti da attività
illecite, dell'imputato; b) che il beneficio suddetto non venga
concesso con l'obbligo per l'imputato di rimborsare allo Stato le
spese sostenute non appena egli ne abbia la possibilità economica. I
parametri costituzionali di raffronto risultano essere gli artt. 1 e
3 Cost.; quest'ultimo perché con un criterio irragionevole - che
ridonda in disparità di trattamento - affida automaticamente il
riscontro del requisito reddituale, al quale è condizionata
l'attribuzione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al
mero ammontare dei redditi ai fini fiscali dell'imputato e perché
altrettanto irragionevolmente - non prevedendo in alcun caso
l'obbligo a carico dell'imputato, le cui condizioni economiche siano
migliorate, del rimborso in favore dello Stato delle spese del
patrocinio fruito - parifica situazioni non omogenee; il primo
parametro (art. 1 Cost.) è poi invocato prospettandosi la violazione
del principio secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro per
l'ingiustificato privilegio che deriva all'imputato che - avendo
redditi di provenienza illecita - beneficia del patrocinio a spese
dello Stato.
2. - Va premesso che la cit. legge n. 217 del 1990 ha dato
attuazione nel procedimento penale (ovvero penale militare ed in
quello civile relativamente all'esercizio dell'azione per il
risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato) al
precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che
prescrive che ai "non abbienti" siano assicurati, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
Il principio ispiratore di fondo di tale normativa - che, in
attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti avanti
ad ogni giurisdizione (art. 1, settimo comma), rappresenta una più
avanzata regolamentazione rispetto a quella posta dalla normativa di
base costituita ancor oggi dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 -
consiste nell'essere posto a carico dello Stato l'onere del
patrocinio stesso (ed in particolare il compenso spettante al
difensore, al consulente tecnico di parte e a quello d'ufficio),
ripetendo così la scelta inizialmente già adottata in un settore
ancor più limitato (quello delle controversie individuali di lavoro
e di previdenza e assistenza obbligatorie) con la legge 11 agosto
1973 n. 533 e superando invece il diverso principio dell'obbligo
della gratuità dell'attività di chi tale patrocinio presta.
Tale beneficio del patrocinio (non più gratuito, ma) a spese
dello Stato è assicurato al cittadino (ma anche allo straniero e
all'apolide residente nello Stato) "non abbiente" (sia imputato che
persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte
civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria). Il legislatore ordinario quindi (come già in precedenza
aveva fatto nell'art. 11, primo comma, della cit. legge n. 533 del
1973) ripete la dizione del terzo comma dell'art. 24 Cost. mostrando
in tal modo di voler rimanere aderente all'ambito soggettivo di
applicabilità del beneficio, quale disegnato dal precetto
costituzionale, superando il diverso criterio adottato dal precedente
R.D. n. 3282 del 1923; questo infatti, agli artt. 15 e 16, prevedeva
(e prevede tuttora nei procedimenti diversi da quelli ai quali
trovano oggi applicazione le leggi n. 217 del 1990 e n. 533 del
1973), come presupposto per beneficiare del gratuito patrocinio,
l'esistenza di uno stato (qualificato di "povertà") per cui la parte
non sia in grado di sopperire alle spese della lite.
L'art. 3 della legge n. 217 del 1990 - come già il secondo comma
dell'art. 11 della cit. legge n. 533 del 1973 - detta le condizioni
reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il
presupposto generale della "non abbienza" ha quindi la sua
specificazione nel "reddito" di chi aspira al beneficio, così
trovando esplicitazione la scelta del legislatore di fissare -
nell'esercizio della sua discrezionalità - una soglia di reddito che
leghi ad un dato oggettivo lo stato di "non abbienza".
3. - Su questa opzione di fondo si innesta la prima questione di
costituzionalità, sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio
Emilia, che - come già detto - censura l'art. 3, da ultimo citato,
perché non qualifica lo stato di non abbienza di chi aspira al
beneficio, omettendo di distinguere tra quello che dipende da
disoccupazione involontaria e quello che dipende da disoccupazione
volontaria.
La censura è infondata.
La garanzia del terzo comma dell'art. 24 Cost. è collegata allo
stato di "non abbienza" del soggetto senza alcuna ulteriore
qualificazione e quindi prescinde dal suo carattere incolpevole o
(eventualmente) colpevole.
Tale indifferenza delle ragioni dello stato di non abbienza è
coerente con il riconoscimento del diritto di azione in giudizio
sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., di cui la garanzia del
terzo comma costituisce necessario corollario.
Si tratta di valori costituzionali che non hanno una portata
strettamente soggettiva, ma sottendono un più ampio interesse
generale, soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la
difesa dell'imputato (che è la fattispecie presa in considerazione
dal giudice rimettente); ed infatti soltanto se all'imputato non
abbiente, ancorché tale non incolpevolmente, siano assicurati i
mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva
statuale.
Sotto questo profilo il carattere primario di tali valori
costituzionali, inerenti al diritto di azione ed al diritto di
difesa, trascende l'ambito strettamente individuale della tutela di
diritti ed interessi legittimi dei singoli e rende piena ragione
dell'irrilevanza - nel terzo comma dell'art. 24 Cost. - del fatto che
lo stato di non abbienza possa eventualmente non essere incolpevole,
senza per ciò solo far venir meno il beneficio del patrocinio a
spese dello Stato. Consegue che l'art. 3 della legge n. 217 del 1990
- che non richiede l'incolpevolezza dello stato di non abbienza - non
confligge con l'art. 24 Cost., né - per la medesima ragione - con
l'art. 3 Cost.
Parimenti infondata è la stessa questione di costituzionalità
sollevata in riferimento agli altri parametri (art. 1, primo comma, e
art. 4, secondo comma, Cost.) atteso che i valori costituzionali
primari espressi nel primo e nel terzo comma dell'art. 24 Cost. fanno
aggio, in tal caso, sull'esigenza di differenziare la posizione di
chi adempia al dovere di svolgere un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società e di chi
invece a tale dovere si sottragga.
4. - La seconda questione di costituzionalità (sollevata dal
g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano) - inerendo alle modalità di
accertamento del requisito reddituale di cui all'art. 3 della legge
n. 217 del 1990 - richiede una più dettagliata ricostruzione di tale
disposizione.
Condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è
la titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito (risultante dall'ultima dichiarazione) non
superiore ad un determinato limite massimo (lire otto milioni per il
1990, dieci milioni per il 1991, e successivamente l'importo
determinato ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e
giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze).
Il medesimo art. 3 - oltre a modificare in aumento la soglia
massima di reddito in ragione dell'esistenza di familiari conviventi
- precisa poi (al terzo comma) che occorre tener conto anche dei
redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti alla
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Tale definizione del presupposto reddituale trova poi corrispondenza
nel successivo art. 5 che prescrive che chi aspira al beneficio deve
tra l'altro dichiarare i "redditi da lavoro", i "redditi diversi da
quelli da lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva", i redditi
di cui il richiedente abbia "indirettamente la libera disponibilità
o comunque il godimento", e (per lo straniero) anche i "redditi
prodotti all'estero". Questa formulazione dell'art. 5 ha il suo
precedente nella parallela disposizione contenuta nel terzo comma
dell'art. 11 della legge n. 533 del 1973, che rappresenta l'immediato
antecedente della citata legge n. 217 ed alla quale si è ispirato il
legislatore del 1990. Infatti anche il terzo comma dell'art. 11
prescrive che chi aspira al patrocinio a spese dello Stato deve
dichiarare il "reddito da lavoro", nonché - aggiunge la norma con
una formulazione più sintetica di quella dell'art. 5 cit. - le
"risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro di cui
l'istante abbia direttamente od indirettamente la libera
disponibilità o comunque il godimento". Il parallelismo poi prosegue
perché entrambe le disposizioni prescrivono ulteriormente che
l'istante deve dichiarare i beni immobili (anche se non produttivi di
reddito, specifica il terzo comma dell'art. 11) ed i beni mobili
registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un
diritto reale.
5. - Orbene, dalla lettura congiunta e coordinata degli artt. 3 e
5 emerge un presupposto reddituale articolato in singole prescrizioni
di dettaglio delle quali è necessaria una reductio ad unum per
verificarne la compatibilità con il canone della ragionevolezza
desumibile dall'art. 3 Cost. ed evocato dal giudice rimettente
prioritariamente rispetto ad altri parametri.
La scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia
quantitativa della "non abbienza" non è sindacabile nel merito del
limite quantitativo adottato dal quale discende una maggiore, o
minore, diffusività del beneficio; e nulla impedirebbe al
legislatore di adottare un limite quantitativo maggiormente benevolo
per allargare l'area dei potenziali fruitori del patrocinio a spese
dello Stato. Ma, per rispettare il canone di ragionevolezza delle
scelte legislative, le condizioni di spettanza del beneficio devono
essere coerenti con il presupposto della "non abbienza" e tali non
sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente
limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri. Anche se in linea
di massima (e salvo ipotesi limite che in questa sede non
interessano) deve riconoscersi nel "reddito" (inteso in senso
essenzialmente economico) il criterio rivelatore più affidabile
dello stato di "non abbienza" perché sintomatico della capacità di
spesa e quindi dell'idoneità del suo percettore a far fronte alle
spese della lite, occorre tener conto di tutti i redditi di chi
aspira al beneficio (salvo che non ricorrano giustificate ragioni per
considerare diversamente un determinato reddito). Tale condizione di
coerenza è sicuramente rispettata dal terzo comma dell'art. 11 cit.
che con una formulazione inequivoca fa riferimento - come già detto
- alle risorse di qualunque natura. Ma essa è rispettata anche dagli
artt. 3 e 5 della legge n. 217 del 1990 perché - al di là della
formulazione diversa e più dettagliata - l'articolata enumerazione
dei redditi da dichiarare è orientata verso l'omnicomprensività di
tutto ciò che è reddito in senso economico. Una diversa
interpretazione che nella catalogazione fatta dalle due disposizioni
rinvenisse redditi non rilevanti al fine della valutazione dello
stato di "non abbienza" confliggerebbe con il suddetto canone della
ragionevolezza e della coerenza e quindi è da respingere dovendo i
precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi.
6. - Non vi è quindi, nella legge n. 217 del 1990, un'ineludibile
corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine
dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a
spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali,
ma - ancorché vi sia una stretta connessione (tant'è che l'istante
deve allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi o dei certificati sostitutivi) - si tratta di accertamenti
che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi.
D'altra parte diversa è anche la situazione sostanziale alla
quale tale presupposto reddituale afferisce. In un caso vi è un
soggetto che aspira al patrocinio a spese dello Stato e quindi è su
di lui che fa carico l'onere probatorio del presupposto reddituale al
quale il legislatore collega lo stato di non abbienza. Nell'altro
caso è l'Amministrazione finanziaria che fa valere la sua pretesa
fiscale e quindi è su di essa che fa carico l'onere probatorio di
dimostrare l'esistenza e l'ammontare di un reddito imponibile. È
pertanto coerente a tale diversa incidenza dell'onere probatorio che
le difficoltà (sia di ordine pratico, per disfunzioni degli uffici,
sia di ordine giuridico, per decadenze o preclusioni), che
l'Amministrazione finanziaria eventualmente incontri
nell'accertamento dei redditi dei contribuenti, non ridondino in
ingiustificato vantaggio - in sede di ammissione al particolare
beneficio di cui si tratta - per chi di fatto non versi in una
situazione di "non abbienza" economica.
Pertanto - diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente -
rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta
vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché
esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione.
Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che, secondo
una recente giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non
sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata
elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertabili
con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici
previste dall'art. 2739 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti
di emersione della percezione di redditi).
Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparità di
trattamento denunciate dal giudice rimettente.
Alla stregua delle medesime considerazioni esposte risulta poi
assorbita la valutazione del secondo profilo di legittimità -
riferito all'art. 1 Cost. - della medesima norma censurata.
7. - Mette conto infine rilevare - a corollario della conclusione
appena raggiunta - che la mancanza di un automatismo tra accertamento
del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta un
appesantimento del procedimento di concessione del beneficio, né
l'autonomia della verifica della "non abbienza" ha l'effetto di
frapporre di fatto ostacoli all'attuazione della garanzia
costituzionale.
Ed infatti la procedura per l'ammissione al beneficio (art. 6) è
disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad
alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice
competente ad accordare il beneficio. L'imputato (o uno degli altri
soggetti sopra indicati) che aspira al beneficio deve, sì,
autocertificare tutti i suoi redditi nell'anno, sia rientranti
nell'imponibile IRPEF, sia esenti o comunque non assoggettati ad
IRPEF. Ma il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, né può
entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare
che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio "alla
stregua dell'autocertificazione" (art. 6); non può quindi valutarne
l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi
esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di
tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il
beneficio richiesto.
Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato
costituzionale perché la garanzia del patrocinio dei non abbienti
deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe
incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata
sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la
qualità di imputato). Indagini e controlli possono essere esperiti
successivamente; ed infatti è successivamente che l'intendente di
finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato),
"verifica l'esattezza .. dell'ammontare del reddito attestato
dall'imputato" (art. 6, terzo comma), disponendo eventualmente anche
un controllo a mezzo della Guardia di finanza. Ciò fa tenendo conto
che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei
presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria,
bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza
dell'istante.
A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito
superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al
giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del
beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze)
previsti dall'art.11 in favore dello Stato.
8. - Manifestamente inammissibile è infine la seconda questione
di costituzionalità sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di
Bolzano.
La valutazione della legittimità, o meno, della mancata
previsione nella legge n. 217 del 1990 di un obbligo di rimborso
delle spese di patrocinio gratuito anticipate dallo Stato
nell'ipotesi in cui sia successivamente cessato lo stato di "non
abbienza" della parte che abbia fruito del beneficio, è priva di
rilevanza nel giudizio a quo, giacché meramente eventuale, mentre in
tale fase processuale lo stato di "non abbienza" dell'istante incide
in radice sulla spettanza, o meno, del beneficio.
Soltanto dopo che il beneficio sia stato accordato e fruito
potrebbe assumere rilevanza una questione di legittimità
costituzionale della normativa dettata dalla legge n. 217 del 1990
nella parte in cui non dà rilevanza al fatto del successivo
miglioramento delle condizioni economiche della parte al fine di
consentire allo Stato di recuperare - ex tunc e quindi sempre per
l'intero - le spese di patrocinio anticipate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
(istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
sollevata - in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo
comma, e 24 della Costituzione - dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
(istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
sollevata - nella parte riguardante il presupposto reddituale del
beneficio ed in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione - dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti), sollevata - nella parte in cui non è previsto il
recupero da parte dello Stato, nel caso di successiva cessazione
della situazione di "non abbienza", delle spese di patrocinio anticipate ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte