Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo

comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 6 aprile

1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Foggia, il 6 luglio 1993 dalla Corte di cassazione, il 29 settembre

ed il 20 ottobre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura di Gela ed il 6 aprile 1993 (n. 2 ordinanze) dal Giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Foggia,

rispettivamente iscritte ai nn. 671, 682, 727, 739 e 743 del registro

ordinanze 1993 ed al n. 6 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 47, 51, 52 e 53,

prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Caramando Lazzaro nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Foggia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice

penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono

il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di

emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la

violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre nei

confronti dell'imputato "semplicemente" rinviato a giudizio si

applica un termine di prescrizione del reato più lungo, operando

l'effetto interruttivo connesso alla translatio iudicii, l'imputato

"addirittura" assoggettato ad una richiesta di condanna - quale è la

richiesta di emissione di decreto penale - non subisce l'identico

effetto interruttivo, con la conseguenza che "ad un atto di maggior

portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere

l'attualità della volontà punitrice dello Stato";

che analoga questione è stata sollevata dalla Corte di

cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Gela, il quale ultimo, nel denunciare la

medesima norma per violazione del principio di uguaglianza e per

contrasto con l'art. 112 della Costituzione, rileva a quest'ultimo

riguardo che l'obbligo di esercitare l'azione penale, ancorché

adempiuto attraverso la richiesta di emissione del decreto penale,

finisce per produrre "il limitato effetto d'investire il giudice del

potere di esprimere il suo giudizio";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata o

inammissibile;

e che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione si è

costituita la difesa dell'imputato sollecitando una declaratoria di

non fondatezza;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e

che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che i giudici a quibus nella specie richiedono una pronuncia

additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che

tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli

idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della

prescrizione;

che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri

spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito

dall'art. 25 della Costituzione (v., ex plurimis e da ultimo,

ordinanza n. 489 del 1993);

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Foggia, dalla Corte di cassazione e dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale

di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte