Sentenza n. 144/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra D'Antino Raffaele e Paggi Claudio,
iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino, adito a seguito di azione civile
promossa da un avvocato per il pagamento delle somme dovutegli quale
difensore di ufficio del convenuto in un procedimento penale
celebratosi davanti al locale tribunale, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale) nella parte in cui prevede che
l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
Il giudice a quo ritiene nella specie violati gli artt. 76 e 77
della Carta fondamentale in quanto la legge-delega 16 febbraio 1987,
n. 81, non conterrebbe alcun principio o criterio direttivo dal quale
far discendere l'obbligo dell'imputato di retribuire il difensore di
ufficio del quale non siano state richieste le prestazioni
professionali. In particolare, afferma il rimettente, un simile
obbligo non può ritenersi correlato né alla direttiva (art. 2,
comma 1, primo periodo) che impone di adeguare la disciplina del
codice alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, infatti,
prevede solo il diritto di difendersi personalmente o con
l'assistenza di un difensore di fiducia e, in mancanza di mezzi, di
essere assistito da un difensore di ufficio), né alla direttiva
(art. 2, n. 3) che prevede la partecipazione dell'accusa e della
difesa su basi di parità in ogni stato e grado.
La norma risulterebbe poi in contrasto con il principio di
uguaglianza giacché porta a considerare obbligati alla stessa
prestazione pecuniaria tanto l'imputato che ha stipulato col
professionista un contratto di prestazione d'opera intellettuale,
quanto l'imputato che sia stato assistito dal difensore ex lege a
norma dell'art. 97 del codice di procedura penale, senza averne fatto
alcuna richiesta ovvero rifiutandone l'assistenza.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Dopo
aver avanzato dubbi sulla ammissibilità della questione in quanto si
potrebbe ritenere obbligato nei confronti del difensore di ufficio
non soltanto l'imputato ma, "ad esempio, anche lo Stato",
l'Avvocatura contesta nel merito la fondatezza della questione
osservando che la norma impugnata rappresenta il naturale sviluppo
della direttiva 105 della legge-delega che impone di adeguare
l'istituto della difesa di ufficio a criteri che ne garantiscano
l'effettività.
D'altra parte, rileva l'Avvocatura, analoga previsione era
contenuta anche nel codice abrogato (art. 128 del codice di procedura
penale del 1930 e art. 4 delle relative disposizioni di attuazione)
con la precisazione, peraltro, che l'onere del pagamento era a carico
dell'imputato: precisazione che, mancando invece nella norma
impugnata, consentirebbe ad avviso della Avvocatura di dubitare circa
la correttezza della interpretazione che della norma stessa dà il
giudice a quo. Insussistente sarebbe poi la violazione dell'art. 3
della Costituzione in quanto il parametro invocato "mira
essenzialmente a tutelare la ragionevolezza intrinseca del sistema";
in ogni caso, conclude l'Avvocatura, per omologare fra loro le
situazioni che il giudice a quo pone a raffronto occorrerebbe
affermare che l'imputato difeso di ufficio è l'unico obbligato a
retribuire il difensore, assunto, questo, che la difesa dello Stato
ritiene "tutt'altro che dimostrato". Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 76
e 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.
31 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui prevede che
l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita. La
norma oggetto di impugnativa risulterebbe anzitutto viziata, a parere
del giudice a quo, per un profilo di eccesso di delega, in quanto -
osserva il rimettente - da nessuno dei princip/' e criteri direttivi
enunciati nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al
Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle
relative norme di attuazione, sembra potersi dedurre la facoltà per
il legislatore delegato di introdurre l'obbligo per l'imputato di
retribuire l'attività svolta dal difensore di ufficio. La
disposizione censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio
di uguaglianza, in quanto dalla stessa scaturisce per l'imputato che
non abbia richiesto ovvero abbia addirittura rifiutato l'assistenza
del difensore di ufficio, l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria
del tutto analoga a quella cui è assoggettato l'imputato che abbia
invece stipulato col professionista un contratto a norma dell'art.
2230 del codice civile.
2. - La questione non è fondata. Quanto alla prima delle indicate
censure e come puntualmente rilevato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, è infatti agevole osservare che la previsione della cui
legittimità si dubita, lungi dal presentare aspetti di
incompatibilità con le scelte operate dal legislatore delegante,
costituisce nulla più che il naturale corollario di quanto previsto
dalla direttiva 105 della legge-delega, giacché il legislatore
delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore
di ufficio fosse prescrizione intimamente correlata al fine di
assicurare quella "effettività" cui la disciplina della difesa di
ufficio doveva essere informata (v. Relazione al Progetto
preliminare, pag. 45). D'altra parte, e proprio tenendo conto di una
simile esigenza, sarebbe stato davvero paradossale espungere dal
sistema un principio che già era sancito dall'art. 4 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930,
specie in considerazione della particolare cura con la quale il
legislatore della riforma ha inteso attuare il richiamato precetto
della legge-delega e degli impegnativi compiti che il nuovo codice ha
assegnato al difensore di ufficio.
Ugualmente infondato è il secondo degli accennati profili di
illegittimità che il giudice a quo ha dedotto. Questa Corte,
infatti, ha avuto modo di affermare in più occasioni che speculare
alla inviolabilità del diritto di difesa è la irrinunciabilità di
esso, quali ne siano le concrete modalità di esercizio, sicché
l'obbligatorietà della nomina del difensore in assenza di mandato
fiduciario equivale alla "predisposizione astratta di uno strumento
ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del
diritto inviolabile - e come tale irrinunciabile - di difesa, senza
pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e
soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte
difensive, positive o negative, la cui incoercibilità rappresenta,
oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto dell'inviolabilità
del diritto in questione" (v. sentenze n. 125 del 1979 e n. 188 del
1980). Ad una prestazione ex lege, dunque, coerentemente si salda
l'obbligo di retribuzione in capo all'imputato abbiente che ne abbia
beneficiato, proprio perché si tratta di un'obbligazione funzionale
all'esercizio di un diritto al quale egli non può rinunciare,
rendendo così evidente come l'identità di effetti che il rimettente
prospetta a sostegno della dedotta violazione del principio di
uguaglianza trovi adeguata giustificazione nella natura stessa del
diritto di difesa, le cui caratteristiche di indisponibilità
certamente consentono di prescindere, ai fini che qui interessano,
dalla fonte, normativa o contrattuale, da cui il relativo esercizio
trae origine.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte