Sentenza n. 144/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo
comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo), promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1994 dal
tribunale amministrativo regionale per la Campania, sul ricorso
proposto da Calise Michele contro il comune di Barano d'Ischia ed
altri, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto Un cittadino elettore del comune di Barano d'Ischia aveva richiesto
al tribunale amministrativo regionale per la Campania l'annullamento
delle operazioni elettorali per la nomina del sindaco e del consiglio
comunale con ricorso depositato in data 13 luglio 1994; il Presidente
del tribunale amministrativo regionale aveva emanato il decreto di
fissazione dell'udienza e di nomina del relatore il 18 luglio
successivo, ma il ricorso, con il relativo decreto, era stato
notificato al comune, parte necessaria, soltanto il 19 settembre
1994, oltre cioè il termine decadenziale di dieci giorni entro il
quale l'art. 83/11, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali) - introdotto dall'art. 2 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni delle norme sul
contenzioso elettorale amministrativo) - impone al ricorrente l'onere
di notifica (ed anche tenendo conto della sospensione dei termini nel
periodo feriale).
L'adito tribunale amministrativo regionale, con ordinanza emessa il
1 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte il 16 giugno 1995), ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale della norma sopracitata,
nella parte in cui fa decorrere detto termine dalla data di emissione
del decreto, anziché dalla comunicazione del medesimo.
Osserva il rimettente che, secondo l'insuperabile dato testuale
della norma, l'onere di effettuare quest'ultima al ricorrente non
risulta previsto a carico della cancelleria, in quanto la norma
risale ad un'epoca in cui le sezioni del Contenzioso elettorale erano
prive di ufficio di segreteria. Di tal ché la mancata previsione di
un sistema di comunicazione non può considerarsi più compatibile
con il sistema, in ragione della sostituzione dei Tribunali
amministrativi regionali - dotati di uffici e personale - alla
soppressa sezione per il Contenzioso elettorale.
Il vulnus denunciato deriverebbe, quindi, dal deteriore trattamento
riservato a coloro che ricorrono innanzi al giudice amministrativo,
rispetto ai soggetti che, nella stessa materia elettorale, si
rivolgono al giudice ordinario (a seconda che si controverta di
regolarità delle operazioni elettorali ovvero di eleggibilità a
consigliere comunale): in entrambi i casi il procedimento è retto da
regole comuni ispirate ad una rapida e sollecita definizione dei
giudizi, con la sola eccezione proprio della decorrenza del predetto
termine che, nel secondo caso, decorre dalla data di comunicazione
del provvedimento presidenziale.
Il tribunale amministrativo regionale ritiene altresì che la norma
impugnata renda in concreto estremamente difficile l'esercizio del
diritto di azione, con conseguente ulteriore violazione dell'art. 24
della Costituzione. Il termine utile per la notifica è infatti
destinato a ridursi di tanti giorni quanti ne intercorrono tra la
data di emanazione del decreto e l'effettiva conoscenza che il
ricorrente ne abbia avuto. Né alcun effetto potrebbe derivare dal
fatto che la norma fa carico al presidente di emettere il decreto "in
via di urgenza", giacché tale dizione compare anche nei giudizi di
competenza del giudice ordinario, e non si traduce in alcun onere per
il ricorrente, che non sia quello di controllare giorno per giorno la
circostanza dell'avvenuta emissione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui fa decorrere il
termine di dieci giorni per la notifica del ricorso (e del decreto di
fissazione dell'udienza) proposto avverso le operazioni per
l'elezione dei consiglieri comunali, dalla data di emanazione
dell'anzidetto decreto presidenziale anziché dalla data in cui tale
provvedimento dovrebbe essere comunicato. A parere del giudice a quo
la norma risulterebbe lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
per la disparità di trattamento rispetto all'analoga ipotesi di
ricorso in materia di eleggibilità, dove il termine decorre dalla
data della comunicazione, nonché per la sostanziale vanificazione
del diritto di azione.
2. - La questione è fondata.
2.1. - A seguito delle declaratorie d'illegittimità costituzionale
delle norme sulla competenza dei consigli comunali in materia di
controversie elettorali e sulla composizione delle giunte provinciali
amministrative in sede giurisdizionale (di cui, rispettivamente, alle
sentenze n. 93 del 1965 e n. 30 del 1967), il legislatore, onde
evitare il protrarsi dell'incertezza creatasi in una materia di così
rilevante interesse pubblico, che impone una rapida definizione del
contenzioso, intervenne con la legge 23 dicembre 1966, n. 1147, i cui
artt. 1 e 2 hanno sostituito gli artt. 82 e 83 del d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, dettando una complessa normativa operante sul piano
organizzativo e procedimentale.
La competenza è stata ripartita fra due distinti giudici, in
ragione delle diverse situazioni soggettive tutelate, devolvendosi
cioè al tribunale ordinario le controversie in tema di eleggibilità
e alla sezione del contenzioso elettorale di nuova istituzione le
controversie relative alle operazioni elettorali.
Ma la disciplina del procedimento davanti ai due organi è
risultata pressoché identica, caratterizzandosi per un'accentuata
concentrazione processuale, intesa a soddisfare appunto l'esigenza di
una sollecita definizione del giudizio. In particolare, sono stati
introdotti brevi termini perentori ed è stata prevista la fissazione
d'ufficio dell'udienza di discussione attraverso provvedimento
presidenziale emesso con decreto "in via di urgenza". Il successivo
art. 4 della nuova legge, sostituendo il previgente art. 84 del testo
unico n. 570 del 1960, ha poi accomunato in un'unica previsione gli
effetti, la pubblicità e l'esecutività delle decisioni.
Un elemento differenziatore è tuttavia rimasto, e riguarda il pur
identico termine di dieci giorni previsto per la notificazione ai
controinteressati del ricorso e del decreto presidenziale di
fissazione dell'udienza. Termine che, nel procedimento dinanzi al
giudice amministrativo, decorre - a stregua della denunciata norma -
dalla data del decreto presidenziale, mentre nel procedimento dinanzi
al tribunale ordinario decorre - ex art. 82, terzo comma, della legge
in esame - dalla data di comunicazione del decreto stesso.
2.2. - La rilevata differenza è spiegabile con un dato meramente
contingente: il tribunale ordinario è stato sempre dotato
dell'ufficio di cancelleria che assicura la comunicazione (avendo
ricevuto a suo tempo il deposito del ricorso), mentre analoga
funzione ausiliaria della giurisdizione non era prevista per la
segreteria della neo istituita sezione del contenzioso elettorale
(peraltro anch'essa abilitata a ricevere il ricorso), la quale era
infatti logisticamente dipendente dalla Prefettura, che forniva
locali, personale e servizi (v. art. 83/10 della citata legge n. 1147
del 1966).
Questo fisiologico collegamento con la pubblica amministrazione si
rifletteva altresì nella composizione del collegio. E proprio
perciò è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
2 della legge n. 1147 del 1966, con una pronuncia (sentenza n. 49 del
1968) che tuttavia non era destinata ad incidere sul descritto
sistema processuale, anche perché la cognizione delle controversie
in argomento è stata dopo breve tempo trasferita ai tribunali
amministrativi regionali, attraverso il duplice rinvio fatto alla
succitata legge dagli artt. 6, primo e secondo comma e 19, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva di detti
tribunali.
Sennonché, a seguito di tale devoluzione, il perpetuarsi della
menzionata differenza circa il dies a quo ha perduto ogni sua ragion
d'essere anche sul piano pratico, essendo il nuovo giudice
amministrativo dotato di un proprio ufficio di segreteria, omologo
alla cancelleria del tribunale ordinario.
2.3. - Così escluso ogni attuale e ragionevole fondamento del
diverso regime di decorrenza del termine per la notifica - fondamento
che non può evidentemente rinvenirsi neppure nella diversità delle
situazioni azionate, attesa l'unicità del modello procedimentale
voluto dalla legge -, la denunciata norma si palesa in contrasto con
l'art. 3, anche in correlazione con l'art. 24 della Costituzione.
Si configura nella specie una tipica ipotesi di termine stabilito a
prescindere dall'effettiva conoscibilità del dies a quo di
decorrenza, che viceversa è elemento coessenziale al diritto di
difesa (cfr. sentenza n. 223 del 1993). L'interessato viene a
trovarsi in condizione di non poter utilizzare nella sua interezza il
tempo assegnatogli per esercitare un'azione, la quale potrebbe
addirittura finire per essere inutiliter data, con conseguente reale
rischio che la situazione giuridica protetta rimanga vanificata.
Come in altri, numerosi e del tutto analoghi casi, la denunciata
norma - il cui puntuale e univoco testo non consente
l'interpretazione adeguatrice accolta da alcuni giudici
amministrativi - va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima
(cfr. sentenze n. 201 del 1993, nn. 185 e 881 del 1988, nn. 120 e 156
del 1986, n. 15 del 1977) ed assimilata, in parte qua alla previsione
di cui all'art. 82 dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960.
Il riferimento alla simmetrica previsione contenuta nella
disposizione assunta quale tertium comparationis implica che la
segreteria del tribunale amministrativo regionale sia tenuta ad
effettuare la comunicazione: in tal modo resta assicurata la
funzionalità del procedimento giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo
comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n.
1147 (Modificazioni delle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo), nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci
giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto
presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale
provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte