Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorti a seguito delle modifiche legislative relative alla

proponibilità delle domande giudiziali al Tribunale, in funzione di

giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento del tentativo

obbligatorio di conciliazione, promossi dal Tribunale di Brescia, con

ricorsi depositati il 17 e il 24 gennaio 2000 ed iscritti ai nn. 141

e 143 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che il giudice unico del lavoro del Tribunale di

Brescia, con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 7 gennaio

2000, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 69,

comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

come modificato dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo

29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80), nonché all'art. 412-bis terzo comma, del codice di procedura

civile, come modificato dall'art. 19, comma 9, del decreto

legislativo n. 387 del 1998, i quali - là dove condizionano, a

giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come

prima di tali modifiche, la mera procedibilità) delle domande

giudiziali in materia di lavoro al decorso del termine

(rispettivamente di novanta e sessanta giorni) dalla data di

proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione -

lederebbero le sue attribuzioni costituzionali di giudice del lavoro,

creando un ostacolo temporale all'esercizio del diritto

dell'interessato e rendendo quindi disagevole la tutela

giurisdizionale;

che ad avviso del ricorrente - il quale sottolinea che sul

suo ruolo sono pendenti molte controversie instaurate dopo l'entrata

in vigore delle disposizioni contestate - "qualsiasi limitazione

incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale

non solo determina la violazione dell'art. 24 Costituzione, ma è,

altresì, idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni

dell'Autorità giudiziaria, perché integra la violazione

dell'art. 111 Costituzione, come oggi formulato", essendo stato

peraltro impossibile, anche in astratto, "e mai sarà possibile

(presumibilmente) in futuro", sollevare in via incidentale questione

di legittimità costituzionale delle richiamate norme, "che non

eliminano la tutela giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile

l'esercizio dopo il decorso del termine legale che determina

l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione";

che, in conseguenza, dette disposizioni di legge sarebbero:

a) viziate da difetto di competenza del Consiglio dei ministri, per

violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,

avendo il Governo "esercitato la funzione legislativa oltre i limiti,

criteri e principi - valutati nel loro complesso, come risultanti

dall'insieme delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n. 59

del 1997 - fissati nella delega, non rispettando il criterio che gli

imponeva di regolare il tentativo obbligatorio quale condizione di

procedibilità e non di proponibilità"; b) lesive dell'art. 24 della

Costituzione, in quanto, "a fronte di una scelta legislativa che ha

regolato il processo del lavoro in modo tale da imporre (o,

quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un termine

fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del

ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di espletamento

del tentativo di conciliazione, fissato in sessanta/novanta giorni,

ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, si pone come

abnormemente defatigatorio e lo sarebbe, comunque, anche se il

termine fosse di un solo giorno, perché evidentemente incompatibile

con le regole processuali dirette a determinare una rapida

definizione delle cause dinanzi al giudice del lavoro"; c) lesive

dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della

legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, "essendo palese che la

decisione di rendere più difficile il ricorso al giudice del lavoro

[...] è causa idonea a determinare una irragionevole durata del

processo", ancor più grave nel caso di proposizione di domande

riconvenzionali; d) lesive dell'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della ragionevolezza, in quanto, mentre "non risultano idonee

a rendere più efficace il tentativo di conciliazione obbligatorio,

quale strumento deflazionistico del contenzioso giudiziario [...],

sicuramente creano un ostacolo temporale all'esercizio del diritto,

rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte

più debole e, comunque, di quella più interessata alla rapida

definizione della controversia dinanzi al giudice del lavoro";

che, inoltre, il ricorrente denuncia il solo comma 3

dell'art. 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per ulteriore

violazione: a) del principio di uguaglianza, per l'irragionevole

diversità del termine di attesa onde poter agire in giudizio,

previsto nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(novanta giorni), rispetto a quello previsto per i lavoratori del

settore privato (sessanta giorni); b) dell'art. 97 della

Costituzione, per la conseguente incomprensibile situazione di

vantaggio della pubblica amministrazione, comunque garantita nella

sua incapacità di operare in termini di rapidità ed efficienza;

che, in via pregiudiziale, il ricorrente solleva questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 69, comma 3, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 19 del

decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, nonché

dell'art. 412-bis terzo comma, del codice di procedura civile, come

modificato dallo stesso art. 19 del decreto legislativo n. 387 del

1998, per violazione degli artt. 3, 24, 76, 77, primo comma, e 111,

primo e secondo comma, della Costituzione; b) del solo art. 69, comma

3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato

dall'art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, per violazione

degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, pertanto, chiede a questa Corte di sospendere il

giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni

e di rimettere davanti a sé la questione pregiudizialmente

sollevata;

che, con ordinanza del 13 gennaio 2000, anch'essa emessa al

di fuori di un processo, altri Giudici unici del lavoro del Tribunale

di Brescia hanno proposto - in via adesiva al precedente e con

motivazioni sostanzialmente identiche - conflitto di attribuzioni tra

poteri dello Stato, nei confronti del Consiglio dei ministri, in

relazione alle stesse norme, spiegando le stesse conclusioni

pregiudiziali e di merito, poi ribadite unitamente da tutti i

ricorrenti in un'ulteriore ordinanza "integrativa", emessa il

10 febbraio 2000.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti da magistrati di

uno stesso ufficio giudiziario, in riferimento alle medesime

disposizioni di legge e sulla base di considerazioni sostanzialmente

identiche, per cui i relativi procedimenti vanno riuniti e

congiuntamente decisi;

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza

contraddittorio sull'ammissibilità dei ricorsi, accertando se esiste

- nel concorso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti - la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza;

che altro conflitto del tutto analogo quanto a motivazioni e

petitum proposto dall'allora pretore del lavoro presso la Pretura di

Brescia, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 398 del

1999 (che gli odierni ricorrenti fanno mostra di ignorare);

che, in detta occasione, la Corte ha affermato che i

censurati art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed

art. 412-bis terzo comma, cod. proc. civ. "sono palesemente inidonei

per il loro contenuto a ledere la sfera delle attribuzioni

costituzionali del giudice, recando una disciplina che riguarda

unicamente le modalità di esercizio dell'azione e, dunque,

interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui

prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente

menomativa di tali attribuzioni)";

che, all'evidenza, la validità dell'affermazione non rimane

scalfita dal riferimento fatto nei due ricorsi ad ulteriori

parametri, come gli artt. 97 e 111, nel nuovo testo, della

Costituzione, non evocati in quel giudizio;

che va ancora una volta osservato come - invece di sollevare,

nelle cause instaurate davanti a loro, dopo l'entrata in vigore delle

norme impugnate, l'incidente di costituzionalità (di cui certo,

contrariamente a quanto essi affermano, non può escludersi la

promuovibilità in concreto) - i Giudici del Tribunale di Brescia,

attraverso la impropria utilizzazione del conflitto di attribuzione,

tendano ad ottenere per via indiretta una declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme stesse, svincolandola dal

necessario contesto processuale;

che, inoltre, la legittimazione di ciascun organo

giurisdizionale ad esser parte di un conflitto che si assume

originato da una determinata disciplina processuale, presuppone - in

ragione del carattere diffuso che connota il potere di cui l'organo

medesimo è espressione - che esso sia attualmente investito del

processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si

configurano come "organi competenti a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengano", ai sensi dell'art. 37, primo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, entrambi i ricorsi sono inammissibili,

mancando sotto ogni profilo "la materia di un conflitto".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37

della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato, proposti da giudici del lavoro del tribunale di

Brescia nei confronti del Consiglio dei ministri con i ricorsi

indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte