Sentenza n. 145/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29legge 1684/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,
secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per
l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal pretore di San Giovanni
Rotondo nel procedimento penale a carico di Palladino Ruggero, iscritta
al n. 32 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1972 dal pretore di San Giovanni
Rotondo nel procedimento penale a carico di Delli Muti Vincenzo,
iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;
3) ordinanza emessa il 1 dicembre 1972 dal pretore di San Giovanni
in Fiore nel procedimento penale a carico di Romano Antonio, iscritta
al n. 180 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;
4) ordinanza emessa il 14 maggio 1973 dal pretore di Rossano nel
procedimento penale a carico di Allevato Mario, iscritta al n. 396 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Palladino
Ruggero, imputato del reato di cui all'art. 25 della legge 25 novembre
1962, n. 1684, per aver eseguito una sopraelevazione abusiva ad un suo
fabbricato, il pretore di San Giovanni Rotondo, con ordinanza 24
novembre 1971, ha proposto, con riferimento agli artt. 24 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29,
secondo comma, della citata legge n. 1684 del 1962, nella parte in cui
consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti
di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste
dalla legge antisismica.
Secondo il giudice a quo, tale disposizione violerebbe il diritto
di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto
conferirebbe all'ingegnere capo del genio civile, da ritenere agisca
come ufficiale di polizia giudiziaria, la facoltà di compiere indagini
tecniche, senza assicurare all'imputato, o all'indiziato di reato,
quelle garanzie previste dagli artt. 304 bis, ter e quater del codice
di procedura penale, garanzie attuabili in concreto con la nomina del
difensore, ai sensi dell'art. 390 dello stesso codice.
L'ordinanza di rinvio assume inoltre che la norma impugnata sotto
un diverso profilo potrebbe violare il diritto di difesa e il principio
di eguaglianza in quanto, attribuendo all'ingegnere capo del genio
civile la facoltà di esperire indagini di polizia, consentirebbe la
citazione immediata di un determinato imputato a giudizio, con
disparità di trattamento con altro imputato nei cui confronti quelle
stesse indagini fossero svolte dal pretore, previo il necessario
interrogatorio sui fatti oggetto dell'imputazione.
La dedotta questione, secondo il pretore, sarebbe rilevante anche
se, in concreto, nel giudizio a quo non risulta che siano state
espletate indagini da parte dell'ingegnere capo del genio civile,
perché la rilevanza deve valutarsi ex ante, in relazione alla
probabilità che l'accertamento tecnico intervenga ed abbia
l'attitudine di incidere sulla definizione del giudizio.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e
pubblicata.
2. - Con altre due ordinanze, emesse il 23 maggio 1972 e il 1
dicembre 1972, rispettivamente nei procedimenti penali a carico di
Delli Muti Vincenzo e Romano Antonio, lo stesso pretore di San Giovanni
Rotondo e quello di San Giovanni in Fiore hanno proposto, con
riferimento al solo art. 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 29, secondo comma, nella
parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere
accertamenti di carattere tecnico, senza assicurare all'indiziato di
reato le garanzie previste dagli artt. 390, 304 bis, ter e quater del
codice di procedura penale.
Negli stessi termini la questione è stata altresì proposta dal
pretore di Rossano con ordinanza 14 maggio 1973 emessa nel procedimento
penale a carico di Allevato Mario.
3. - Nel giudizio promosso con ordinanza 24 novembre 1971, è
intervenuto dinanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei
ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
venga dichiarata infondata la dedotta questione di legittimità
costituzionale.
La difesa dello Stato osserva che il vigente art. 225 del codice di
procedura penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo
1971, n. 62, stabilisce che devono, nel caso delle indagini di polizia
giudiziaria, osservarsi le norme sulla istruzione formale, comprese
quelle relative alla assistenza dei difensori a determinati atti, tra
cui gli accertamenti tecnici. Questa disposizione è, secondo
l'Avvocatura, una norma generale di procedura, che si applica a tutte
le indagini di polizia, anche a quelle previste da leggi speciali, a
meno che queste, oltre all'attribuzione della competenza, non
dispongano diversamente in ordine alle forme e al procedimento da
seguire nel compimento delle attività istruttorie. Ora, poiché la
norma impugnata non contiene alcuna disposizione del genere,
l'Avvocatura ritiene che l'ingegnere capo del genio civile, nel
compiere gli accertamenti di carattere tecnico di cui all'art. 29 della
legge n. 1684 del 1962, deve attenersi alle regole poste dall'art. 225
c.p.p., ivi compresa quella fondamentale della nomina del difensore, e
al rispetto delle formalità relative all'esecuzione delle perizie.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata
alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe sollevano una identica
questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno
pertanto riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Nelle ordinanze di rinvio si deduce che l'art. 29 della legge
25 novembre 1962, n. 1684, contrasterebbe con gli artt. 24, secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione perché conferisce
all'ingegnere capo del genio civile (che ha il compito di raccogliere e
di trasmettere, all'autorità giudiziaria, con le sue deduzioni, le
denunzie in materia di violazione di norme antisismiche) la facoltà di
effettuare, se ne ravvisa la necessità, "ulteriori accertamenti di
carattere tecnico", senza assicurare all'indiziato di reato le garanzie
di difesa previste negli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di
procedura penale.
3. - La questione non è fondata.
Ritiene la Corte che le premesse da cui muovono le ordinanze di
rimessione debbano essere senz'altro condivise: non può invero
dubitarsi che, nel compiere gli accertamenti di carattere tecnico
previsti dal citato art. 29, l'ingegnere capo del genio civile agisca
come ufficiale di polizia giudiziaria (art. 221, ultimo comma c.p.p.),
e che in tale qualità egli sia tenuto ad osservare nei confronti
dell'indiziato di reato tutte le garanzie difensive a quest'ultimo
spettanti in sede di indagini preliminari della polizia giudiziaria.
Da tali premesse, tuttavia, non può dedursi la illegittimità
costituzionale della norma denunziata per il solo fatto che essa si
limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere
determinati atti istruttori, nulla prescrivendo in merito alla
disciplina processuale da attuare per assicurare il rispetto di quelle
garanzie. È evidente, infatti, che quando una norma di una legge
speciale attribuisce a taluno il potere di procedere all'accertamento
di fatti costituenti reato, senza stabilire le modalità di esercizio
di tale potere, i relativi atti processuali vanno effettuati applicando
le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista,
sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per ciò che
concerne la tutela dei diritti di libertà assicurati dalla
Costituzione. Deve, pertanto, affermarsi, con riferimento alla norma
impugnata, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui è
autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti col
rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale, e quindi con
tutte le garanzie del diritto di difesa, secondo quanto risulta
dall'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971, n. 62)
e dall'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo
la sentenza di questa Corte n. 148 dell'anno 1969.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684,
contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni
per le zone sismiche", questione proposta con le ordinanze indicate in
epigrafe dai pretori di San Giovanni Rotondo, di San Giovanni in Fiore
e di Rossano, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte