Sentenza n. 145/1975
Altra decisione · depositata il 19/06/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Veneto, notificato il 19 luglio 1974, depositato in cancelleria il 6
agosto successivo ed iscritto al n. 15 del registro 1974, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito del decreto 20 aprile 1974 del Ministro
per l'agricoltura e foreste, recante "Nuova delimitazione dei confini
della zona faunistica delle Alpi in provincia di Treviso".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 17 luglio 1974 la Regione Veneto ha sollevato conflitto
di attribuzione chiedendo la declaratoria della competenza di essa
Regione, per il proprio territorio, a delimitare la zona faunistica
delle Alpi - prevista dall'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia) - e, conseguentemente, l'annullamento del decreto 20
aprile 1974 del Ministro per l'agricoltura e le foreste contenente
"nuova delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi in
provincia di Treviso" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del
21 maggio 1974.
Ha affermato che con il citato decreto ministeriale è stata invasa
la sfera di competenza riservata alla Regione Veneto poiché tutte le
funzioni riguardanti in genere la materia della caccia sono state
trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi degli artt. 117 e
118 Cost. e dell'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.
Ha sostenuto che le particolari attività - previste per la zona
faunistica delle Alpi dal menzionato decreto n. 1016 del 1939 e dalla
legge 2 agosto 1967, n. 799, contenente modifiche allo stesso decreto -
pur avendo di mira l'armonica conservazione della fauna tipica di
quella zona - sono sicuramente preordinate all'esercizio della caccia,
costituiscono, anzi, le principali attività che gli organi preposti a
questa disciplina sono chiamati ad esplicare e, quindi, spettano ora
alle Regioni a statuto ordinario.
Ha aggiunto che gli interventi per la protezione della natura - per
i quali sussiste la competenza amministrativa dello Stato ai sensi
dell'art. 4, lett. h, citato decreto n. 11 del 1972 - lungi dal
riguardare la materia della caccia, ne potrebbero, se mai, costituire
presupposti di carattere generale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'avvocato generale dello Stato, ha depositato, in data 7 agosto
1974, deduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso perché
non è fondato.
Ha affermato che la particolare disciplina della caccia nella zona
delle Alpi trova la sua ragione nell'interesse generale - perciò
trascendente la sfera regionale - a conservare e sviluppare il
patrimonio faunistico di quella zona notoriamente di eccezionale valore
e rarità; ed il carattere nazionale degli interessi perseguiti esclude
che le attribuzioni relative alla determinazione dei confini della zona
faunistica delle Alpi rientrino tra quelle da trasferire alle Regioni a
norma degli artt. 117 e 118 Costituzione.
Ha aggiunto che l'intervento dello Stato è necessario per
soddisfare l'esigenza che i criteri di delimitazione della zona
faunistica delle Alpi, che occupa il territorio di varie Regioni, siano
applicati in modo unitario per l'intero arco alpino.
Ha, poi, sostenuto che la competenza relativa alla determinazione
dei confini della zona faunistica delle Alpi è attribuita allo Stato
dalla norma, conforme alla Costituzione, contenuta nell'art. 4, lett.
h, decreto n. 11 del 1972, trattandosi di interventi per la protezione
della natura; e che dalla formulazione dell'art. 1, lett. o, stesso
decreto non può desumersi che sia stata attribuita alla Regione quella
competenza, dato che essa non attiene né al calendario venatorio, né
alla disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di
ripopolamento. Considerato in diritto :
1. - La Regione Veneto sostiene che il potere, attribuito dall'art.
5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) al Ministro per
l'agricoltura e le foreste, di determinare con decreto i confini della
zona faunistica delle Alpi sia stato trasferito alle Regioni a statuto
ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 1, lett. o,
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con il quale fu disposto il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e
di pesca nelle acque interne. Conseguentemente dovrebbe essere
annullato il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20
aprile 1974, che, ai sensi dell'art. 5, t.u. citato, in accoglimento
della domanda del Comitato provinciale della caccia di Treviso,
modificò i confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti nel
territorio della Provincia di Treviso.
2. - L'assunto deve ritenersi non fondato alla stregua dei limiti
in cui deve essere inteso l'oggetto del trasferimento alle Regioni
delle funzioni amministrative in materia di caccia, stabilito dall'art.
1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, citato, a termini della
disciplina dell'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge fondamentale
sulla caccia). In proposito va ricordato che questa Corte, con sentenza
9 giugno 1967, n. 71, ebbe ad affermare principi che non suffragano
affatto l'assunto della Regione Veneto per quanto attiene alla natura
dell'interesse generale di tutela della fauna nella Regione delle Alpi.
Con tale sentenza questa Corte osservò che l'art. 5 t.u. n. 1016 del
1939 citato aveva la sua ragione di essere nell'interesse generale a
conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi,
notoriamente di eccezionale valore e rarità.
Esso, invero, stabilisce che, agli effetti della legge, "la Regione
delle Alpi è considerata zona faunistica a se stante" e "i confini di
essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste". E precisa modalità del provvedimento, quali l'obbligo di
sentire la federazione italiana della caccia, il laboratorio di
zoologia applicata alla caccia e il comitato centrale della caccia,
cioè l'ente e gli organi particolarmente qualificati a far conoscere
gli elementi utili concernenti la conservazione e lo sviluppo delle
varie specie di fauna nella zona unitariamente considerata;
correlativamente prescrive di seguire nella delimitazione della zona
"possibilmente confini naturali o artificiali facilmente
identificabili, quali corsi d'acqua, strade etc.". Tale disciplina, che
di per sé rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna
nella Regione delle Alpi, è connessa all'altra concernente "gli
interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett.
h, del citato decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti
alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con
quelli dello Stato. Appare invero innegabile il danno che alla fauna di
particolare pregio nella zona delle Alpi possa derivare dall'attività
dell'uomo e richieda interventi dello Stato per la protezione della
natura, sia con leggi, sia con provvedimenti amministrativi.
Questa Corte, poi, con la sentenza 6 luglio 1972, n. 142, affermò
che l'art. 17 della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, aveva
disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni
amministrative, che, per una parte, risultassero inerenti alle materie
elencate nell'art. 117 Cost. e fossero contenute nei limiti degli
interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza
travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni, e, per
l'altra parte, fossero esercitate, all'atto del trasferimento, da
organi centrali o periferici dello Stato. Conseguentemente dovevano
rimanere fuori dall'obbligo del trasferimento tanto le competenze non
rientranti nelle materie obiettivamente considerate, quanto le altre
che "se pure ad esse riconducibili, riguardassero interessi
trascendenti la sfera regionale".
E solo nell'ambito delle materie in tali limiti suscettibili di
trasferimento l'art. 17 aveva inteso tutelare le esigenze di carattere
unitario attribuite allo Stato e coordinare l'attività amministrativa,
oggetto del trasferimento, tutte le volte che occorresse.
3. - Escluso che a termini della menzionata legge di delegazione
possa ritenersi trasferita alle Regioni la delimitazione dei confini
della zona faunistica alpina e che in particolare possa ritenersi
trasferita alla Regione la delimitazione di confini nel proprio
territorio, deve anche escludersi che il trasferimento possa desumersi
dall'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, citato. Secondo
tale norma, oggetto di trasferimento nei territori di ciascuna Regione
sono l'esercizio della caccia, compreso il calendario venatorio, la
disciplina delle bandite e delle riserve e il ripopolamento, ferma la
competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto
d'arma per uso di caccia. Siffatte specifiche previsioni, attinenti al
concreto esercizio della caccia, non giustificano l'illazione di
trasferimento del potere di delimitazione unitaria dei confini della
zona, che costituisce il presupposto dell'esercizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di
determinare con decreto i confini della zona faunistica a se stante
della Regione delle Alpi, a termini dell'art. 6 r.d. 5 giugno 1939, n.
1016, t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia.
In conseguenza respinge il ricorso proposto dalla Regione Veneto in
data 17 luglio 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte