Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del

r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del

codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1975 dal

Tribunale di Vicenza, nei procedimenti penali a carico di Fabris

Francesco e Spaliviero Arturo, rispettivamente iscritte ai nn. 17 e 18

del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 70 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrart.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con due ordinanze -

dall'identica motivazione - emesse il 29 gennaio 1975, ha sollevato

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 25 del r.d.

28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n.

2, del codice penale. Nell'assunto che tra le "qualità personali" cui

si riferisce tale ultima norma debbano ricomprendersi, in relazione al

disposto di cui all'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, anche le

indicazioni concernenti i precedenti penali, il Tribunale rileva che le

norme impugnate si risolvono, in sostanza, nell'imporre all'imputato

che abbia già riportato condanne di rilasciare dichiarazioni

utilizzabili contro di lui quanto meno ai fini della determinazione

della pena, posto che l'art. 133, secondo comma, n. 2, del codice

penale, annovera espressamente fra gli elementi indicativi della

capacità a delinquere i precedenti penali e giudiziari; il che

integrerebbe una lesione del principio - riconducibile nell'ambito del

diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione -, secondo

il quale l'imputato non è tenuto a fare dichiarazioni a lui

sfavorevoli;

considerato che i due giudizi devono essere riuniti, data

l'identità delle questioni prospettate;

che, con sentenza n. 108 del 1976, la Corte ha ritenuto non fondata

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495, terzo

comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602,

proposta, in termini sostanzialmente identici e in riferimento al

medesimo parametro costituzionale di raffronto, rilevando che, in base

al combinato disposto degli artt. 78 e 366, primo comma, del codice di

procedura penale, deve escludersi che alla domanda concernente i propri

precedenti penali l'imputato sia tenuto a rispondere;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in

relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte