Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2758,

comma secondo, del codice civile, come modificato dalla legge 29 luglio

1975, n. 426 (Privilegi dei crediti di rivalsa IVA), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 giugno 1982 dal Tribunale di Monza nel

procedimento civile vertente tra ENEL e Fallimento Sala Lorenzo - Ditta

SATRA, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra ENEL e s.p.a. Ital-Latte ed altri,

iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e del liquidatore della

Ital-Latte;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1982 del Tribunale di Monza è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.

2758, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, prevedendo soltanto

il privilegio speciale sui mobili che hanno formato oggetto di

cessione, o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di

rivalsa IVA a favore del cedente dei beni o del prestatore del

servizio, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per la

discriminazione derivante dalla mancata operatività di fatto della

detta garanzia nei casi in cui trattisi di beni per loro natura

consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore;

che la stessa norma è stata anche censurata per preteso contrasto

con l'art. 53 Cost. in quanto l'inefficacia della garanzia

provocherebbe lo spostamento definitivo dell'imposta a carico di

soggetti che, non essendo i consumatori dei beni ceduti o i committenti

dei servizi prestati, non sarebbero i debitori effettivi dell'imposta e

non avrebbero quindi la capacità contributiva che giustifica l'imposta

stessa;

che, con ordinanza 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma è stata

sollevata analoga questione limitatamente alla pretesa violazione

dell'art. 3 Cost.;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'Ente Nazionale Energia

elettrica - ENEL - aderendo alle tesi sostenute nelle ordinanze di

rinvio e che nel giudizio proveniente dal Tribunale di Roma si è anche

costituito Andreoli Ubaldo quale liquidatore dei beni ceduti dalla

Ital-Latte s.p.a. ai propri creditori con concordato preventivo,

chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione sollevata;

che nello stesso giudizio la difesa dell'ENEL ha depositato fuori

termine una memoria difensiva.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con la sent. n. 25/1984 ha già affrontato

identiche questioni dichiarando l'inammissibilità della censura

sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. e

l'infondatezza di quella riferita all'art. 53 Cost.;

che con la detta sentenza la Corte, tra l'altro, ha già posto in

evidenza che, con la prima censura, si sollecitava in sostanza non

l'applicazione di un determinato trattamento ad una categoria di

situazioni omogenee che ne risultassero escluse per effetto della norma

impugnata, il che caratterizza e delimita i fini del controllo

dell'osservanza del principio di eguaglianza demandato alla Corte, ma,

al contrario, si sollecitava in realtà l'adozione di nuovi e diversi

mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche della

situazione in esame;

che tale rilievo va ribadito anche nel presente giudizio

riaffermandosi in particolare che l'eliminazione dei pur innegabili

inconvenienti lamentati postula necessariamente una innovazione

normativa esulante come tale dalla competenza di questa Corte e

riservata alla discrezionalità della scelta del legislatore fra le

varie soluzioni possibili;

che pertanto la questione sollevata sotto il profilo della

violazione dell'art. 3 Cost. va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, inoltre, la questione sollevata sotto il profilo della

violazione dell'art. 53 va dichiarata manifestamente infondata non

essendo stati addotti e non sussistendo motivi che inducano la Corte a

discostarsi dalla propria giurisprudenza al riguardo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., così come

modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevate in

riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze 10 giugno 1982 del

Tribunale di Monza e 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del citato art. 2758, secondo comma cod. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con la suddetta ordinanza

20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte